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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 25702/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 191-8029/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti all'apprezzamento del dolo.

1.1. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente (replicate con memoria trasmessa a mezzo p.e.c. il 14 aprile 2022, che evidenzia un travisamento del fatto consumato nel corso del giudizio di merito) riguardano profili coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova atti a riconoscere nella condotta il dolo specifico che qualifica il "tipo".

In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.

E costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).

Il giudice di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, che le indicazioni fornite dal querelante e le circostanze del fatto riscontrate dai CC intervenuti sul posto -in costanza di attività abusiva- forniscono tranquillante certezza in ordine alla sussistenza del dolo specifico che qualifica la condotta nei termini di tipicità delineati dalla fattispecie, atteso che le greggi, accompagnate dall'imputato, pascolavano nel fondo altrui superando la rete di recinzione predisposta proprio per arginare tali invasioni.

A fronte di tali dati - del tutto inequivoci - la difesa neanche introduce una ipotesi alternativa, dacché deriva la assoluta genericità del motivo di ricorso.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 191-8029/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti all'apprezzamento del dolo. 1.1. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente (replicate con memoria trasmessa a mezzo p.e.c. il 14 aprile 2022, che evidenzia un travisamento del fatto consumato nel corso del giudizio di merito) riguardano profili coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova atti a riconoscere nella condotta il dolo specifico che qualifica il "tipo". In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Il giudice di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, che le indicazioni fornite dal querelante e le circostanze del fatto riscontrate dai CC intervenuti sul posto -in costanza di attività abusiva- forniscono tranquillante certezza in ordine alla sussistenza del dolo specifico che qualifica la condotta nei termini di tipicità delineati dalla fattispecie, atteso che le greggi, accompagnate dall'imputato, pascolavano nel fondo altrui superando la rete di recinzione predisposta proprio per arginare tali invasioni. A fronte di tali dati - del tutto inequivoci - la difesa neanche introduce una ipotesi alternativa, dacché deriva la assoluta genericità del motivo di ricorso. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.
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