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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46310/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 Febbraio 1968 avverso l'ordinanza resa il 3 Marzo 2022 dal Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari, collegio per il riesame delle misure coercitive, in parziale accoglimento dell'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 21 gennaio 2022 dal GIP del Tribunale di Bari, ha sostituito la misura custodiale con quella degli arresti domiciliari.

Avverso il detto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato deducendo violazione di legge in ordine all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato e per motivazione apparente e illogica in merito alla pericolosità dell'imputato.

Con nota del 19 agosto 2022 il difensore dell'imputato ha dichiarato che è venuto meno l'interesse del predetto all'impugnazione poiché con provvedimento del GIP di Bari del 25 luglio 2022 è stata revocata la misura cautelare.

Chiede pertanto che venga dichiarato inammissibile il ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile perché in conseguenza della intervenuta revoca della misura cautelare è venuto meno l'interesse dell'indagato ad impugnare.

L'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta la condanna alle spese del ricorrente .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Roma 19 ottobre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] .

I 2 X () [OSCURATO:PERSONA]/e 3 --• rsellino Geppiino R i , [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 Febbraio 1968 avverso l'ordinanza resa il 3 Marzo 2022 dal Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari, collegio per il riesame delle misure coercitive, in parziale accoglimento dell'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 21 gennaio 2022 dal GIP del Tribunale di Bari, ha sostituito la misura custodiale con quella degli arresti domiciliari. Avverso il detto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato deducendo violazione di legge in ordine all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato e per motivazione apparente e illogica in merito alla pericolosità dell'imputato. Con nota del 19 agosto 2022 il difensore dell'imputato ha dichiarato che è venuto meno l'interesse del predetto all'impugnazione poiché con provvedimento del GIP di Bari del 25 luglio 2022 è stata revocata la misura cautelare. Chiede pertanto che venga dichiarato inammissibile il ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile perché in conseguenza della intervenuta revoca della misura cautelare è venuto meno l'interesse dell'indagato ad impugnare. L'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta la condanna alle spese del ricorrente . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Roma 19 ottobre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] . I 2 X () [OSCURATO:PERSONA]/e 3 --• rsellino Geppiino R i , [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46310/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris