CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 06299/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso11855-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.26 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ SABRINA, domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché Ric. 2022n. 11855sez. S2 - ud. 08.02.2023 [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 82-2022 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata in data 01.02.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08.02.2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 25.06.2010, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentir accertare l’ intervenuta usucapione d ella porzione diterreno in Comune di Montagnareale, distinta in catasto al foglio 4, particella n. 1004 , e per sentir conseguentemente disporre la cancellazione del pignoramento trascritto sul bene in danno dell’intestataria formale, [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimasi costituiva e resisteva alla domanda. Interveniva volontariamente in causa [OSCURATO:PERSONA], la quale si associava alle conclusioni di [OSCURATO:PERSONA], e deduceva di essere divenuta proprietaria del terreno de quo in forza di contratto del 28.12.2011. S uccessivamente, s i costituiva in giudizio anche [OSCURATO:PERSONA], il quale esponevache nella metà degli anni ’80, unitamente all’allora moglie [OSCURATO:PERSONA], aveva permutato la particella n. 1004 con la n. 1007, quest’ultima intestata a [OSCURATO:PERSONA]. 2. All’esito dell’istruttoria, assunte le deposizioni testimoniali, il Tribunale rigettava le domande attoree. 3. Sul gravame di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Messina, con sentenza n. 82-2022, confermava integralmente la pronuncia di primo grado. In particolare, il giudice di seconde cure Ric. 2022n. 11855sez. S2 - ud. 08.02.2023 CC condivideva il convincimento del Tribunale circa l’insufficienza a dare prova del possesso ad usucapionemdelle deposizioni rese dai testi addotti dall’attrice, due dei quali, peraltro, avevano riconosciuto i luoghi oggetto di causa solamente a seguito dell’esibizione di una “mappa”, irritualmente acquisita in giudizio a decadenze istruttorie maturate ; la Corte distrettuale osservava, ancora, che l’appellante aveva del tutto omesso di prendere posizione sulle deposizioni contrarie rese da altri testimoni; che non poteva trarsi alcuna prova della dedotta usucapione dal provvedimento di reintegra emesso all’esito di una precedente causa possessoria inter partes, ritenuto peraltro che in atti era stata prodotta, altresì, sentenza penale per invasione e danneggiamento del terreno oggetto di causa, resa in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; che alcun elemento poteva essere desunto, inoltre, dalla costituzione di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di soggetto non proprietario del terreno in contestazione e, quindi, privo di ogni legittimazione a stare nel giudizio. 4. Per la cassazione di detta decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. 5. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese nel presente giudizio di legittimità. 7. Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza , la ricorrenteha insist ito nelle proprie richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo e il secondo motivo di ricorso , entrambi rubricati « Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.»,la ricorrente lamenta che la Corte Ric. 2022n. 11855sez. S2 - ud. 08.02.2023 CC distrettuale avrebbe errato nella valutazione delle deposizioni dei testi indicati da [OSCURATO:PERSONA], i quali, oltre a confermare le circostanze dedotte ai fini della prova del possesso ad usucapionem, avrebbero avuto – contrariamente a quanto ritenuto dal gi udice di merito – una conoscenza diretta dei fatti di causa. La Corte d’Appello avrebbe inoltre errato, al pari del primo giudice, a ritenere inammissibile la mappa catastale esibita ai testi durante l’escussione, trattandosi di documento in realtà già rit ualmente prodotto in giudizio, e solo per comodità nuovamente acquisto dal giudice istruttoredurante l’espletamento della prova , per una sua più agevole consultazione. 2. Il terzo motivodi ricorso è così rubricato : «Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. –Valore confessorio della dichiarazione stragiudiziale ex art. 115 cod. proc. civ. come novellato dall’art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69». La ricorrente lamenta che la Corte distrettuale non avrebbe preso in considerazione la dichiarazione confessoria, resa da [OSCURATO:PERSONA] nel precedente giudizio possessorio intercorso tra le parti, circa la coltivazione del terreno da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c. sotto il profilo del difetto di motivazione ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.». La ricorrente denuncia che la Corte d’Appello avrebbe omesso di motivare sull’osservazione, contenuta nella sentenza impugnata, che la Milici, pur avendo dedotto di possedere da oltre venti anni il terreno in contestazione, non aveva indicato una data precisa. Non sarebbe in particolare dato comprendere, a dire della ricorrente, se con tale Ric. 2022n. 11855sez. S2 - ud. 08.02.2023 CC frase il giudice di seconde cure intendesse affermare che sarebbe stato necessario indicare un data precisa dell’inizio del possesso, ovvero se la frase «sia stata riportata per altre motivazioni» (così a pag. 14). La Corte d’Appello, inoltre, al pari del Tribunale, avrebbe omesso di motivare sui molteplici elementi di prova ritraibili dalla costituzione di [OSCURATO:PERSONA], aventi valore confessorio delle circostanze dedotte dall’attrice a sostegno della domanda. 4. Deve preliminarmente darsi atto dell’improcedibilità del ricorso, notificato in data 19.04.2022. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] afferma, infatti, che la sentenza impugnata, pubblicata il 04.02.2022, è stata notificata in data 07.03.2022 (così a pag. 1 di ricorso), e tuttavia non deposita la copia del provvedimento munita di relazione di notificazione (rinvenendosi tra gli allegati al ricorso solamente copia conforme della pronuncia di secondo grado)al fine di permettere a questa Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione, posto che la notifica del ricorso è avvenuta oltre i 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza. La suddetta relata, inoltre, non è presente nel fascicolo di ufficio e non è stata prodotta dalla controparte. Secondo consolidato orientamento, cui si intende assicurare continuità, “La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito Ric. 2022n. 11855sez. S2 - ud. 08.02.2023 CC dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzioneai sensi dell'art. 372 c.c.” (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188. In senso conforme, cfr. Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021, Rv. 661874). 5. Il ricorso è pertanto improcedibile. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7.Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 1500,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrenteun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis