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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 31782/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 novembre 2022, il G.i.p. del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata dall'odierna ricorrente, volta ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate, disposto, a seguito di condanna per reato urbanistico, con decreto penale G.i.p.

Trib.

Catania del 06/04/2012, divenuto irrevocabile.

2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, l'istante ha proposto ricorso per cassazione, eccependo l'errata applicazione della legge n. 47/1985 per non aver il giudice riconosciuto l'efficacia di un provvedimento amministrativo che aveva conferito all'immobile una diversa destinazione, incompatibile con l'esecuzione dell'ordine di demolizione, che andava pertanto revocato.

In particolare - si allega - successivamente all'emissione del decreto penale di condanna, il Comune aveva rilasciato una autorizzazione edilizia con cui si consentiva il mantenimento del manufatto per finalità di natura espositiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e per genericità.

2. In diritto va in primo luogo osservato che l'ordine di demolizione impartito dal giudice penale con il provvedimento di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e a., Rv. 260972), compresa la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, qualora trovino applicazione disposizioni introdotte da leggi regionali, la conformità delle stesse ai principi generali fissati dalla legislazione nazionale (Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, B., Rv. 274135).

3. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione - con accertamento in fatto qui insindacabile - ha innanzitutto interpretato il provvedimento autorizzatorio come riferito non già al manufatto abusivamente realizzato ed oggetto dell'ordine di demolizione, avente peraltro probabile destinazione abitativa, ma a "manufatti ancora da realizzare e finalizzati alla sola esposizione", donde la sua riconosciuta irrilevanza ai fini di cui si discute in conformità agli esposti principi di diritto.

In secondo luogo, al di là della destinazione - comunque non finalizzata a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, giusta quanto ricavabile dal provvedimento impugnato e dal ricorso (l'abuso fu infatti accertato nel 2011 e il fabbricato è tuttora esistente) - l'ordinanza ha esattamente riconosciuto la necessità del previo rilascio di un permesso di costruire, e quindi l'inidoneità di una mera autorizzazione edilizia, per realizzare un manufatto di quella tipologia, che incide in modo significativo e permanente sull'assetto del territorio (lo stesso viene descritto come "un prefabbricato poggiato su una piattaforma in calcestruzzo, realizzato in profilato in ferro, chiusure laterali, copertura a due falde").

Per consolidata giurisprudenza, di fatti, la necessità del previo rilascio del permesso di costruire non può farsi dipendere dalla natura dei materiali utilizzati o dalla più o meno facile amovibilità della struttura (Sez. 3, n. 966 del 26/11/2014, dep. 2015, Manfredini, Rv. 261636; Sez. 3, n. 37572 del 14/05/2013, Doppiù e a., Rv. 256511; Sez. 3, n. 22054 del 25/02/2009, Frank, Rv. 243710).

Al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l'asserita precarietà dello stesso deve invece ricollegarsi alla circostanza che l'opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione (Sez. 3, n. 36107 del 30/06/2016, Arrigoni e a., Rv. 267759; Sez. 3, n. 966 del 26/11/2014, dep. 2015, Manfredini, Rv. 261636), non rilevando, in difetto di tali requisiti, che essa sia realizzata con materiali non abitualmente utilizzati per costruzioni stabili (Sez. 3, n. 5821 del 15/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275697).

4. Non sarebbero neppure invocabili eventuali più permissive previsioni della legislazione regionale, come l'art. 5 della

I. reg.

Sicilia n. 37 del 1985, nel testo vigente nel 2011, ai sensi della quale non occorre il permesso di costruire ma è sufficiente l'autorizzazione del sindaco per l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo.

Benché la ricorrente non affronti la questione - donde la genericità del ricorso sul punto - trattandosi di profilo squisitamente giuridico, il tema va comunque esaminato d'ufficio.

4.1. È bensì vero che, in via generale, a norma dell'art. 2, comma 1, prima parte, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 «le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia», rientrando questa nella materia del "governo del territorio" di cui all'art. 117, terzo comma, Cost, ma, in omaggio alla previsione contenuta nell'ultima parte del richiamato precetto costituzionale, la disposizione di legge ordinaria prosegue precisando che la potestà legislativa regionale soggiace al «rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico».

Come da tempo ha riconosciuto la Corte costituzionale, le definizioni degli interventi edilizi di cui all'art. 3 d.P.R. 380/2001 rientrano tra i principi fondamentali della legislazione statale che vincolano il legislatore regionale ai sensi dell'art. 2 del medesimo testo unico (cfr., ex multis, Corte cost., sent. 18/10/2011, n. 309).

Ove possibile, le leggi regionali in materia vanno pertanto interpretate in modo tale da non collidere con i suddetti principi (Sez.

F, n. 46500 del 30/08/2018, C., Rv. 274173; Sez. 3, n. 30657 del 20/12/2016, dep. 2017, Calabrò e a., Rv. 270210).

4.2. Né la conclusione muta laddove si tratti, come nella specie, di regioni a statuto speciale aventi competenza esclusiva in materia urbanistica, poiché la potestà normativa in materia penale è riservata esclusivamente allo Stato (art. 117, secondo comma, lett.

I, cost.).

Anche prima dell'introduzione di tale previsione nella Carta costituzionale ad opera della I.c. 18 ottobre 2001, n. 3, infatti, la giurisprudenza costituzionale ha sempre ritenuto che pure nelle materie in cui le regioni (o le province autonome) hanno potestà legislativa esclusiva queste non solo non possono assoggettare a sanzione penale condotte che, per la legge dello Stato, sono lecite, ma neppure possono incidere nella materia penale restringendo l'operatività delle leggi incriminatrici statali (cfr., ex multis, Corte cost., sent. 23/03/2004, n. 185; Corte cost., sent. 14/06/1995, n. 273; Corte cost., sent. 03/05/1993, n. 231; Corte cost., sent. 11/01/1991, n. 18).

La decisione che ha con chiarezza argomentato questo tradizionale orientamento - poi sempre seguito - già sulla base delle originarie previsioni costituzionali è stata proprio adottata in relazione alla legislazione regionale siciliana in materia urbanistica e si è appunto ritenuto che la riserva di legge statale prevista dall'art. 25, secondo comma, Cost. in materia penale costituisce non soltanto un limite negativo di fronte a possibili arbitri di altri poteri statali, ma - nel suo positivo significato, conformato ai criteri ed ai fini costituzionalmente precisati (art. 27, comma terzo, Cost.) - costituisce il mezzo per giuste e limitate scelte criminalizzatrici, vincolate ad assicurare le condizioni minime del vivere democratico senza sacrificare la libertà oltre quel tanto strettamente necessario a garantirla, sicché razionalmente suppone quella visione generale dei beni e valori dell'intera collettività che possiede soltanto il legislatore statale.

Ad esso deve perciò riconoscersi il monopolio delle vicende costitutive della punibilità, e le leggi regionali, anche nelle materie a queste esclusivamente riservate, non possono legittimamente incidere, neppure in senso riduttivo, sulla sfera del penalmente rilevante, potendo soltanto concorrere - analogamente alle fonti secondarie statali - a precisarne, secundum legem, i presupposti di applicazione, ovvero emanare disposizioni attuative delle scelte fondamentali operate da quelle (così, Corte cost., sent. 23/10/1989, n. 487).

Nella materia dei reati urbanistici, in cui, quantomeno per le principale fattispecie incriminatrici di costruzione sine titulo o in difformità dal titolo, il discrimine tra condotte lecite e condotte vietate è sempre dipeso dalla natura dell'intervento compiuto e dalla tipologia del titolo abilitativo richiesto, si sono dati diversi casi di previsioni di legge regionale che, in modo apparentemente o sostanzialmente difforme dalla legge statale - nella parte in cui essa richiedeva il previo rilascio della concessione edilizia - subordinavano particolari tipi di opere a regimi abilitativi (l'autorizzazione o la denuncia di inizio attività) per i quali, nel caso di abuso, si applicava il regime sanzionatorio amministrativo piuttosto che quello penale.

E lo stesso è avvenuto in materia di tutela penale del paesaggio con riguardo al reato di lavori effettuati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica.

La Corte costituzionale, tuttavia, ha sempre bloccato siffatte tendenze "espansive" mostrate dai legislatori regionali, riconoscendo l'effettivo contrasto con le leggi statali e dichiarando l'illegittimità costituzionale delle norme regionali per violazione del principio di riserva di legge statale in materia penale (cfr.

Corte cost., sent. 323/03/1994, n. 110), oppure adottando provvedimenti interpretativi di rigetto con cui si assegnava alle disposizioni di matrice regionale apparentemente derogatorie un significato compatibile con le previsioni statali (cfr.

Corte cost., sent. 14/04/1992, n. 201; Corte cost., ord. 11/02/1998, n. 77; Corte cost., ord. 18/06/1997 n. 187).

4.3. In applicazione di tali principi, essendo possibile operare un'interpretazione costituzionalmente orientata, va pertanto ribadito l'insegnamento - affermato da questa Corte in un caso analogo a quello di specie - giusta il quale l'art. 5 della

I. reg.

Sicilia n. 37 del 1985, ai sensi del quale non occorre il permesso di costruire ma è sufficiente l'autorizzazione del sindaco per l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo, va riferito alle costruzioni prefabbricate di modeste dimensioni assemblate in precedenza, adagiate sul suolo e facilmente rimovibili, tali da non alterare stabilmente l'assetto del territorio (Sez. 3, n. 19076 del 24/03/2009, Piparo, Rv. 243722, che ha ritenuto inapplicabile detta normativa anche perché, come avvenuto pure nel caso qui sub iudice, era stata realizzata una piattaforma in cemento armato per appoggiare il manufatto; nello stesso senso, sempre con riguardo alla legislazione siciliana, Sez. 3, n. 2017 del 25/10/2007, dep. 2008, Giangrasso, Rv. 238555 e Sez. 3, n. 33039 del 15/06/2006, Moltisanti, Rv. 234935).'(/ Donde l'irrilevanza dell'autorizzazione edilizia rilasciata alla ricorrente per mantenere legittimamente il fabbricato abusivo oggetto della disposta demolizione.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 novembre 2022, il G.i.p. del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata dall'odierna ricorrente, volta ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate, disposto, a seguito di condanna per reato urbanistico, con decreto penale G.i.p. Trib. Catania del 06/04/2012, divenuto irrevocabile. 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, l'istante ha proposto ricorso per cassazione, eccependo l'errata applicazione della legge n. 47/1985 per non aver il giudice riconosciuto l'efficacia di un provvedimento amministrativo che aveva conferito all'immobile una diversa destinazione, incompatibile con l'esecuzione dell'ordine di demolizione, che andava pertanto revocato. In particolare - si allega - successivamente all'emissione del decreto penale di condanna, il Comune aveva rilasciato una autorizzazione edilizia con cui si consentiva il mantenimento del manufatto per finalità di natura espositiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e per genericità. 2. In diritto va in primo luogo osservato che l'ordine di demolizione impartito dal giudice penale con il provvedimento di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e a., Rv. 260972), compresa la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, qualora trovino applicazione disposizioni introdotte da leggi regionali, la conformità delle stesse ai principi generali fissati dalla legislazione nazionale (Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, B., Rv. 274135). 3. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione - con accertamento in fatto qui insindacabile - ha innanzitutto interpretato il provvedimento autorizzatorio come riferito non già al manufatto abusivamente realizzato ed oggetto dell'ordine di demolizione, avente peraltro probabile destinazione abitativa, ma a "manufatti ancora da realizzare e finalizzati alla sola esposizione", donde la sua riconosciuta irrilevanza ai fini di cui si discute in conformità agli esposti principi di diritto. In secondo luogo, al di là della destinazione - comunque non finalizzata a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, giusta quanto ricavabile dal provvedimento impugnato e dal ricorso (l'abuso fu infatti accertato nel 2011 e il fabbricato è tuttora esistente) - l'ordinanza ha esattamente riconosciuto la necessità del previo rilascio di un permesso di costruire, e quindi l'inidoneità di una mera autorizzazione edilizia, per realizzare un manufatto di quella tipologia, che incide in modo significativo e permanente sull'assetto del territorio (lo stesso viene descritto come "un prefabbricato poggiato su una piattaforma in calcestruzzo, realizzato in profilato in ferro, chiusure laterali, copertura a due falde"). Per consolidata giurisprudenza, di fatti, la necessità del previo rilascio del permesso di costruire non può farsi dipendere dalla natura dei materiali utilizzati o dalla più o meno facile amovibilità della struttura (Sez. 3, n. 966 del 26/11/2014, dep. 2015, Manfredini, Rv. 261636; Sez. 3, n. 37572 del 14/05/2013, Doppiù e a., Rv. 256511; Sez. 3, n. 22054 del 25/02/2009, Frank, Rv. 243710). Al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l'asserita precarietà dello stesso deve invece ricollegarsi alla circostanza che l'opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione (Sez. 3, n. 36107 del 30/06/2016, Arrigoni e a., Rv. 267759; Sez. 3, n. 966 del 26/11/2014, dep. 2015, Manfredini, Rv. 261636), non rilevando, in difetto di tali requisiti, che essa sia realizzata con materiali non abitualmente utilizzati per costruzioni stabili (Sez. 3, n. 5821 del 15/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275697). 4. Non sarebbero neppure invocabili eventuali più permissive previsioni della legislazione regionale, come l'art. 5 della I. reg. Sicilia n. 37 del 1985, nel testo vigente nel 2011, ai sensi della quale non occorre il permesso di costruire ma è sufficiente l'autorizzazione del sindaco per l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo. Benché la ricorrente non affronti la questione - donde la genericità del ricorso sul punto - trattandosi di profilo squisitamente giuridico, il tema va comunque esaminato d'ufficio. 4.1. È bensì vero che, in via generale, a norma dell'art. 2, comma 1, prima parte, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 «le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia», rientrando questa nella materia del "governo del territorio" di cui all'art. 117, terzo comma, Cost, ma, in omaggio alla previsione contenuta nell'ultima parte del richiamato precetto costituzionale, la disposizione di legge ordinaria prosegue precisando che la potestà legislativa regionale soggiace al «rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico». Come da tempo ha riconosciuto la Corte costituzionale, le definizioni degli interventi edilizi di cui all'art. 3 d.P.R. 380/2001 rientrano tra i principi fondamentali della legislazione statale che vincolano il legislatore regionale ai sensi dell'art. 2 del medesimo testo unico (cfr., ex multis, Corte cost., sent. 18/10/2011, n. 309). Ove possibile, le leggi regionali in materia vanno pertanto interpretate in modo tale da non collidere con i suddetti principi (Sez. F, n. 46500 del 30/08/2018, C., Rv. 274173; Sez. 3, n. 30657 del 20/12/2016, dep. 2017, Calabrò e a., Rv. 270210). 4.2. Né la conclusione muta laddove si tratti, come nella specie, di regioni a statuto speciale aventi competenza esclusiva in materia urbanistica, poiché la potestà normativa in materia penale è riservata esclusivamente allo Stato (art. 117, secondo comma, lett. I, cost.). Anche prima dell'introduzione di tale previsione nella Carta costituzionale ad opera della I.c. 18 ottobre 2001, n. 3, infatti, la giurisprudenza costituzionale ha sempre ritenuto che pure nelle materie in cui le regioni (o le province autonome) hanno potestà legislativa esclusiva queste non solo non possono assoggettare a sanzione penale condotte che, per la legge dello Stato, sono lecite, ma neppure possono incidere nella materia penale restringendo l'operatività delle leggi incriminatrici statali (cfr., ex multis, Corte cost., sent. 23/03/2004, n. 185; Corte cost., sent. 14/06/1995, n. 273; Corte cost., sent. 03/05/1993, n. 231; Corte cost., sent. 11/01/1991, n. 18). La decisione che ha con chiarezza argomentato questo tradizionale orientamento - poi sempre seguito - già sulla base delle originarie previsioni costituzionali è stata proprio adottata in relazione alla legislazione regionale siciliana in materia urbanistica e si è appunto ritenuto che la riserva di legge statale prevista dall'art. 25, secondo comma, Cost. in materia penale costituisce non soltanto un limite negativo di fronte a possibili arbitri di altri poteri statali, ma - nel suo positivo significato, conformato ai criteri ed ai fini costituzionalmente precisati (art. 27, comma terzo, Cost.) - costituisce il mezzo per giuste e limitate scelte criminalizzatrici, vincolate ad assicurare le condizioni minime del vivere democratico senza sacrificare la libertà oltre quel tanto strettamente necessario a garantirla, sicché razionalmente suppone quella visione generale dei beni e valori dell'intera collettività che possiede soltanto il legislatore statale. Ad esso deve perciò riconoscersi il monopolio delle vicende costitutive della punibilità, e le leggi regionali, anche nelle materie a queste esclusivamente riservate, non possono legittimamente incidere, neppure in senso riduttivo, sulla sfera del penalmente rilevante, potendo soltanto concorrere - analogamente alle fonti secondarie statali - a precisarne, secundum legem, i presupposti di applicazione, ovvero emanare disposizioni attuative delle scelte fondamentali operate da quelle (così, Corte cost., sent. 23/10/1989, n. 487). Nella materia dei reati urbanistici, in cui, quantomeno per le principale fattispecie incriminatrici di costruzione sine titulo o in difformità dal titolo, il discrimine tra condotte lecite e condotte vietate è sempre dipeso dalla natura dell'intervento compiuto e dalla tipologia del titolo abilitativo richiesto, si sono dati diversi casi di previsioni di legge regionale che, in modo apparentemente o sostanzialmente difforme dalla legge statale - nella parte in cui essa richiedeva il previo rilascio della concessione edilizia - subordinavano particolari tipi di opere a regimi abilitativi (l'autorizzazione o la denuncia di inizio attività) per i quali, nel caso di abuso, si applicava il regime sanzionatorio amministrativo piuttosto che quello penale. E lo stesso è avvenuto in materia di tutela penale del paesaggio con riguardo al reato di lavori effettuati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica. La Corte costituzionale, tuttavia, ha sempre bloccato siffatte tendenze "espansive" mostrate dai legislatori regionali, riconoscendo l'effettivo contrasto con le leggi statali e dichiarando l'illegittimità costituzionale delle norme regionali per violazione del principio di riserva di legge statale in materia penale (cfr. Corte cost., sent. 323/03/1994, n. 110), oppure adottando provvedimenti interpretativi di rigetto con cui si assegnava alle disposizioni di matrice regionale apparentemente derogatorie un significato compatibile con le previsioni statali (cfr. Corte cost., sent. 14/04/1992, n. 201; Corte cost., ord. 11/02/1998, n. 77; Corte cost., ord. 18/06/1997 n. 187). 4.3. In applicazione di tali principi, essendo possibile operare un'interpretazione costituzionalmente orientata, va pertanto ribadito l'insegnamento - affermato da questa Corte in un caso analogo a quello di specie - giusta il quale l'art. 5 della I. reg. Sicilia n. 37 del 1985, ai sensi del quale non occorre il permesso di costruire ma è sufficiente l'autorizzazione del sindaco per l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo, va riferito alle costruzioni prefabbricate di modeste dimensioni assemblate in precedenza, adagiate sul suolo e facilmente rimovibili, tali da non alterare stabilmente l'assetto del territorio (Sez. 3, n. 19076 del 24/03/2009, Piparo, Rv. 243722, che ha ritenuto inapplicabile detta normativa anche perché, come avvenuto pure nel caso qui sub iudice, era stata realizzata una piattaforma in cemento armato per appoggiare il manufatto; nello stesso senso, sempre con riguardo alla legislazione siciliana, Sez. 3, n. 2017 del 25/10/2007, dep. 2008, Giangrasso, Rv. 238555 e Sez. 3, n. 33039 del 15/06/2006, Moltisanti, Rv. 234935).'(/ Donde l'irrilevanza dell'autorizzazione edilizia rilasciata alla ricorrente per mantenere legittimamente il fabbricato abusivo oggetto della disposta demolizione. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorr
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