CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21798/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2248 -2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, v ia Kenia 16 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.49, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2021 n. 2248 sez. S2 -ad. 21-12-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 630 / 2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, pubblicatail 25/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023dal c onsigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato in data 26/2/2008, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Enna, [OSCURATO:PERSONA] e, premesso, per quel che ancora qui rileva, che era proprietaria di un immobile confinante, sul lato sud, con un appartamento di proprietà della convenuta e che quest’ultima, nel 2002, aveva realizzato un torrino scala in violazione delle distanze legali dalla finestra del suo immobile, compromettendo il suo diritto di veduta, chiedeva fosse ordinata alla convenuta la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, con conseguente condanna al risarcimento dei danni. Con sentenza n. 324/2014, il Tribunale di Enna accolse la domanda e condannòRosalia Russo ad arretrare il torrino scala fino a ripristinare la distanza di tre metri dalla veduta diretta vantata dall’attrice, rigettando la domanda di risarcimento dei danni. Con sentenza n.630/2020, la Corte di Appello di Caltanissetta confermò integralmente la decisione, escludendo la fondatezza del motivo di impugnazione formulato da [OSCURATO:PERSONA] sull’apertura della veduta, da parte dell’attrice, a distanza inferiore dal suo immobile e, quindi, sulla insussistenza di un diritto di veduta tutelabile ex art. 907 cod. civ.: sul punto, infatti, la Corte d’appello, pur dando atto che la convenuta Russo avesse «insistito» nel rispetto delle distanze, ritenne che la legittimità del diritto di veduta di parte attrice non risulta sse contestato. Ric. 2021 n. 2248 sez. S2 -ad. 21-12-2023 - 3 - Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.1Con il primo motivo, articolato in riferimento ai n. 3, 4 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione degli artt. 2697 e 907 cod.civ., per omesso, insufficiente e contradditorio esame circa un fatto decisivo per il giudizio,ovvero la mancata prova,da parte attrice Fisicaro che pure ne aveva l’onere, di un valido titolo di acquisto della finestra-veduta e per non avere la Corte di appellosvolto alcun accertamento sul punto. 1.2 Col secondo motivo si denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Centuripe e mancata valutazione della natura di volume tecnico del torrino scala. 1.3 Col terzo motivo si denunzia violazione o falsa applicazione dell'articolo 91 cod. proc. Civ. 2 Il primo motivo è fondato sotto il profilo della violazione di norme di diritto (artt. 907 e 2697 cc). Condizione dell'azione volta ad ottenere l'osservanza da parte del vicino delle distanze di cui all'art. 907cod. civ. è proprio l a titolarità del diritto reale di vedutache, come tale, deve essere accertata anche d'ufficio dal giudice, salvo che da parte del convenuto non vi sia stata ammissione, esplicita o implicita, purché inequivoca, della relativa sussistenza (Cass. Sez. 2, n. 11287 del 10/05/2018; Sez. 2, n. 4192 del 16/02/2017; Sez. 2, n. 18030 del 03/08/2010). Il diritto di proprietà di un immobile fronteggiante il fondo altrui non può attribuire, infatti, per sé solo e in assenza di titoli specifici (negoziali o originari, come l'usucapione), anche l'acquisto della servitù di veduta; ne consegue che una situazione di mero fatto - che si sia Ric. 2021 n. 2248 sez. S2 -ad. 21-12-2023 - 4 - concretizzata nell'esistenza, a distanza inferiore di quella prescritta dall'art. 905 cod. civ., di aperture che consentano la inspectio e la prospectionel fondo confinante - non è di per sé suscettibile di tutela in via petitoria, al fine di pretendere, da parte del vicino che edifichi sul proprio fondo, l'osservanza delle distanze previste dall'art. 907 cod. civ. Nella specie, dunque, la Corte d’appello non ha correttamente applicato questo principio laddove si è limitata a riportare che Russo «nulla ha contestato sulla liceità del diritto di veduta dell’attrice», perchécondizione dell’azione di [OSCURATO:PERSONA] era la sussistenza di un titolo legittimo,da parte sua, del diritto di servitù di veduta a carico del fondo convenuto, acquistato per negozio o per usucapione e il relativo onere probatorio era proprio a carico suo quale attrice in 907 cod. civ. In stretta conseguenza, allora, per ritenere operante la mancata contestazione ex art. 115 cod. proc. civ.era necessario che risultasse unacompiuta e specifica allegazione di questo titolo da parte di Fisicaro perché l’onere di contestazione gravante sul convenuto si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi esonera il convenutodall'onere di compiere una contestazione circostanziata. Questa verifica non è stata riportata in sentenza dalla Corte d’appello, a fronte dello specifico motivo di impugnazione di parte convenuta Russo e della specifica allegazione, sul punto, in primo grado come riportatiin ricorso ( sia a pag. 2 che a pag. 8 quanto alla comparsa di risposta di primo grado e a pag. 5quanto al motivo di appello ) . La decisione, pertanto, non risulta conforme al principio di diritto che impone, in ipotesi di azione ex 907 cod. civ., la verifica della Ric. 2021 n. 2248 sez. S2 -ad. 21-12-2023 - 5 - sussistenza della condizione dell’azione costituita dall’avvenuto acquisto di un diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino. Si rende necessario un nuovo esame. 2. Dall’accoglimento del primo motivo deriva, in logica conseguenza, l’assorbimento dei restanti motivi. La sentenza impugnata devepertanto essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta perché(in diversa composizione) riesamini la domanda verificando innanzitutto se [OSCURATO:PERSONA], attrice ex art. 907 cod. civ., avesse (e a che titolo)acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino diRosalia Russo, convenuta per il rispetto delle distanze dalle suddette vedute. Il giudice di rinvio regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto , con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche le spesedel giudizio di legitti