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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 22267/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1.6 [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 25 febbraio 2022, con cui il Tribunale di Enna aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.76, comma 4, d.lvo n. 159/11, commesso il 16 luglio 2019, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 1'11 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1.6 [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 25 febbraio 2022, con cui il Tribunale di Enna aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.76, comma 4, d.lvo n. 159/11, commesso il 16 luglio 2019, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 maggio 2
Sentenza Cassazione n. 22267/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris