CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31868/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] . CIVILE P.A. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 21 / 09/2022 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 22717 /201 8 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22717del ruolo generale dell’anno 2018, proposto 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 3.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 4.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 5.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 6.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 7.AL-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 8.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 9.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 10. A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 11. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 12. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 13. AMISTA' PIETRO [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 14. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 15. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 16. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 17. [OSCURATO:PERSONA]- PLG61H67A757V 18. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 19. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 20. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 21. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 22. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 23. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 24. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] Ric. n. 22717/2018 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 11 25. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 26. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 27. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 28. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 29. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 30. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 31. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 32. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 33. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 34. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 35. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 36. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 37. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 38. [OSCURATO:PERSONA]- LMR57S50G713Q 39. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 40. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 41. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 42. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 43. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 44. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 45. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 46. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 47. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 48. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 49. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 50. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 51. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 52. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 53. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 54. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 55. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 56. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 57. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 58. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 59. BOTTIGLIERI P OMPEA [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 60. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 61. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 62. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 63. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] Ric. n. 22717/2018 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 64. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 65. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 66. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 67. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 68. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 69. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 70. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 71. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 72. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 73. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 74. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 75. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 76. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 77. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 78. [OSCURATO:PERSONA] CMPSLV63D54F2 05V 79. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 80. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 81. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 82. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 83. [OSCURATO:PERSONA]- GNN62L21I471H 84. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 85. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 86. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 87. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 88. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 89. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 90. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 91. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 92. CARDINAL E MICHELE [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 93. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 94. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 95. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 96. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 97. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 98. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 99. [OSCURATO:PERSONA] CSBMRA61P0 2D704S 100. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 101. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 102. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 103. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] Ric. n. 22717/2018 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 104. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 105. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 106. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 107. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 108. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 109. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 110. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 111. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 112. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 113. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 114. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 115. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 116. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 117. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 118. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 119. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 120. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 121. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 122. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 123. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 124. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 125. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 126. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 127. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 128. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 129. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 130. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 131. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 132. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 133. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 134. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 135. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 136. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 137. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 138. [OSCURATO:PERSONA] MARIA[OSCURATO:CODICE_FISCALE] 139. [OSCURATO:PERSONA] CSTFNC57M21G 702C 140. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] 141. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] Ric. n. 22717/2018 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68P23 H501S) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in per- sona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentati e difes i dall’[OSCURATO:PERSONA] ale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 497/2018, pubblicatain data 23 gennaio 201 8 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 settembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che I medici indicati in epigrafe quali ricorrenti,deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76per la frequenza di corsi di spe- cializzazione universitaria, hannoagito in giudizio (unitamente ad altri)nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Fi- nanze, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie. Le loro domandesono state rigettate dal Tribunale di Roma , che ha ritenuto prescritti i diritti fatti valere in giudizio. LaCorte d’Appello di Roma , in riforma della decisione di primo grado, le ha invece accolte,condannando in solido le ammini- strazioni resistenti al pagamento, in favore dei ricorrenti, di una somma pari ad € 20.141,82, per i medici che avevano Ric. n. 22717/2018 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 conseguito la specializzazione triennale, ad € 26.855,76, per i medici che avevano seguito corsi di specializzazione quadrien- nali, e ad € 33.855,75,per i medici che avevano corsi di spe- cializzazione quinquennali, oltre interessi legali dalla domanda. È stato proposto ricorso per revocazionein relazione alla sen- tenza di secondo grado, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c., rigettato dalla Corte d’Appello di Roma. Avverso tale ultima decisione ricorrono i medici indicati in epi- grafe quali ricorrenti, sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute il Ministero dell’Economia e delle Finanze resistono con controricorso. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Considerato che 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione o falsa applicazionedegli artt. 2, 3 e 95 Cost., nn. 1223, 1226, 1227, 2909 e 2056 c.c., dell’art. 11 della Legge n. 370/99 e del D.lgs. n. 275/91, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria mo- tivazionein punto di liquidazione del danno in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.e in relazione all’art. 395 n. 5 c.p.c.». Iricorrenti fanno presente che la corte di appello aveva accolto ledomande di tre degli originari attori anche per voci di danno ulteriori rispetto alla sola mancata remunerazione della fre- quenza della scuola di specializzazione ( segnatamente per il mancato paritario riconoscimento del titolo di studio e del pun- teggio: per tali ulteriori voci sarebbe stato attribuito l’importo di € 4.028,36 in favore diciascuno dei tre suddetti altri attori), disponendo, invece, un prosieguo di istruttoria in relazione a quelle proposte dagli attuali ricorrenti. In tal modo, essasi sarebbe peraltro già definitivamente pro- nunciata in merito alla fondatezza del danno risarcibile, all’ac- certamento della tipologia dei danni oggetto di ristoro e alla loro Ric. n. 22717/2018 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 quantificazione.Onde, non essendo stata impugnata quella de- cisione dalle amministrazioni condannate, né essendo stata fatta riserva di gravame da parte di esse, sul punto si sarebbe formato il giudicato, ai sensi dell’art. 2909 c.c., anche in rela- zione alle loro posizioni. Di conseguenza, risulterebbe erroneo il rigett o del l ’istanza di revocazione, avvenutosul presupposto che, trattandosi di po- sizioni scindibili, le statuizioni riguardanti il risarcimento del danno nei confronti di solo tre degli appellanti non determina- vanoalcun giudicato nei confronti degli altri. Il ricorso è manifestamente infondato. Va,in primo luogo, osservato che s ulla questione che pongono i ricorrentiquesta Sezione ha avuto già modo di pronunciarsi, in sede di impugnazione per cassazione della sentenza di me- rito, con l’ordinanzan. 10036 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cui si fa rinvio, per quanto possa occorrere), escludendo che si possa ritenere configurabile un giudicato in relazione alle domande degli at- tuali ricorrenti sulla base della decisione di accoglimento che aveva avuto ad oggetto esclusivamente le posizioni di tre di- versi attori.Segnatamente, è stato affermato , in proposito (cfr. la decisione appena richiamata, in motivazione, pag. 9): «non può formarsi un giudicato sul merito deciso solo per i tre coap- pellanti, visto che la rimessione sul ruolo quanto a tutti gli altri ha precluso la stessa configurabilità di qualunque decisione nei loro confronti e che, per la diversità dei presupposti (o, per quel che qui rileva, in difetto di analitica adduzione di elementi quanto all’assoluta identità diquelli), non può predicarsi un’esi- genza di parità di trattamento tra soggetti aventi posizione pro- cessuale soltanto analoga o connotata da causa petendi simile; del resto, la sentenza intercorsa in corso di causa è da definirsi tecnicamente parziale (anziché non definitiva) e del tutto defi- nitiva per le sole posizioni dei medici cui si riferì, avendo dato atto della previa separazione dei relativi giudizi cumulati dagli Ric. n. 22717/2018 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 altri, sicché la decisione non riguardò in alcun modo gli attuali ricorrenti, che non s e ne possono avvalere o giovare in alcun modo». Tali considerazioni vanno integralmente condivise e ribadite an- che nella presente sede. D’altra parte, il giudizio ab origine introdotto cumulativamente dai medici attori costituisce , ai sensi dell’art. 103, comma 1 , ultima parte, c.p.c., un giudizio sulledistinte situazioni giuridi- che riferibili a ciascuno di essi, conconnessione esclusivamente sul piano dell’identità di “questioni” inerenti ad una parte dei fatti costitutivi. Un grado di connessione, cioè,privo di collega- mento fra le situazioni giuridiche sul piano sostanziale, in par- ticolaresotto il profilo della identità dei fatti costitutivi sotto il profilo storico. Ne consegue che in nessun caso il cumulo pro- cessuale poteva dare luogo, nemmeno pereffetto di una solle- citazione di parte, ad una decisione comune, cioè riferibile in termini di estensione soggettiva del giudicato ad ogni medico, restando il giudicato derivantedalla decisione totale o – come nella specie –parziale – distinto ed autonomo per ciascun me- dico. La prospettazione dei ricorrenti e, dunque, la tesi che fosse con- figurabile un giudicato comune per effetto della prima decisione della corte di appello è, anche sotto tale aspetto, manifesta- mente insostenibilein diritto. Le considerazioni che precedono impongono la dichiarazione di manifesta infondatezza del presente ricorso: nella decisione im- pugnata, è stata infatti, coerentemente con quanto appena chiarito e, quindi, del tutto correttamente in diritto, esclusa la sussistenza del preesistente giudicato invocato dai ricorrenti ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.. 2.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Ric. n. 22717/2018 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 Ritiene la Corte che sussistano,altresì, i presupposti per la con- danna degli stessi ricorrenti al pagamento di una ulteriore somma ai sensi della disposizione di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c.. Il ricorso, infatti, risulta manifestamente i nfondato in diritto, non solo per le ragioni già chiarite alle parti da questa Corte con larichiamata decisione n. 10036/2021, pubblicata oltre un anno fa, che ha definito la controversia di merito(e della quale, peraltro, gli stessi ricorrenti non hanno neanche dato atto nel presente giudizio, in vista dell’odierna adunanza camerale), ma anche per quelle ulteriori esposte in motivazione e che risultano di immediata e palese evidenza giuridica. Dunque, la proposizione della presente impugnazione (oltre che la sua ulteriore coltivazione,sino all’esito finale) costituisce un evidente abuso dello strumento processuale da parte dei ricor- renti, dovendosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi per- cepibile dal legale abilitato all’esercizio presso le giurisdizioni superiori (professionista del cui operato la parte risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c.:cfr. Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925 – 01) , sulla base della diligenza cui è tenuto per la prestazione altamente professionale che for- nisce, la circostanza di perorare tesi infondate e , comunque , una impugnazione di legittimità non suscettibile di accogli- mento. La Corte stima equo contenere tale condanna, in favore delle amministrazioni controricorrenti,nella complessiva misura di € 10.000,00(importo pari a quello liquidato per le spese proces- suali). La condanna al pagamento delle spese, nonché dell’ulteriore somma dovuta in base all’art. 96, comma 3, c.p.c., è disposta in solido a carico di tutti i ricorrenti, ai sensi dell’art. 97 c.p.c., in considerazione del loro interesse comune al ricorso, deri- vante dall’identità delle questioni sollevate, nonché dalla Ric. n. 22717/2018 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 convergenza dei relativi atteggiamenti difensivi (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20916del 17/10/2016, Rv. 642932 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8832 del 10/04/2018, Rv. 648716 –01; Sez. 3, Sentenza n. 27476 del 30/10/2018, Rv. 651335 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9063 del 02/04 /2019, Rv. 653446 –01; Sez. 1 , Ordinanza n. 1650 del 19/01/2022 , Rv. 663943 -02). Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna i ricorrent i , in solido , a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore delle amministrazionicontro- ricorrenti, liquidandole in complessivi € 10.000,00, oltre spese prenotate a debito; - condanna , inoltre, i ricorrent i , in solido , a pagare , in fa- vore delle amministrazioni controricorrent i , l’ulteriore complessiva somma di € 10.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma3, c.p.c.. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulterior