Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24291/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; utlftril Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ,/1-eryi 2-<-2Y2 yeA 7-7 udito il difensore ,Y)-1 -:_‘;),-> I---- r ,2 <:,) 3 2 -`-) Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Lecce con sentenza in data 17/09/2019, qualificato il fatto ascritto all'imputato come furto aggravato ex articolo 625 numero 2 cod.pen. in appropriazione indebita aggravata ex articolo 61 numero 11 codice penale lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 350,00 di multa con i doppi benefici di legge.

La Corte d'appello di Lecce con sentenza in data 07/01/2022 ha confermato la sentenza del tribunale.

2. Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo:

2.1. violazione di legge per omessa declaratoria di prescrizione maturata in data 25 febbraio 2022;

2.2. violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del reato.

Lamenta che dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato in merito: a) alla prova della sussistenza dell'intenzione dell'imputato di appropriarsi definitivamente del denaro considerato che dall'istruttoria è emerso che il Tagarelli (che aveva avuto sin dal primo giorno dell'attività la gestione in piena autonomia della cassa della società che gli era stata affidata sia dal socio Nicolardi„ sia dall'amministratrice [OSCURATO:PERSONA]) prima di assentarsi per tre giorni aveva inviato un messaggio all'amministratrice in cui espressamente assicurava che al proprio rientro avrebbero fatti i conteggi dare - avere sino al centesimo; b) all'assenza dell'ingiusto profitto e del danno per la società.

Sostiene che la giurisprudenza è conforme nel ritenere che non integra il reato di appropriazione indebita ma una mera condotta di distrazione, non rilevante ai sensi dell'articolo 646 codice penale, il compimento da parte dell'amministratore di una società di capitali di atti di disposizione patrimoniale, comunque, idonei a soddisfare anche indirettamente l'interesse sociale e non un interesse esclusivamente personale del disponente.

Sostiene che è emerso pacificamente che l'imputato, dopo la costituzione della società, ma prima dell'apertura dell'attività aveva anticipato consistenti somme (ammontanti a non meno di euro 11.091,49) e considerando che dai conteggi non è emerso una deminutio patrimoni della società, ma una sostanziale equivalenza tra incassi e costi non può ritenersi integrato né un danno per la società, né un vantaggio ingiusto per il Tagarelli ,bensì il soddisfacimento di un suo diritto di credito; c) insussistenza della deminutio patrimoni.

Si sostiene che gli esborsi sostenuti dal Tagarelli risultano ammessi e analiticamente indicati nel conteggio redatto dal Nicolardi mentre quelli che quest'ultimo assume aver effettuato sono rimasti privi di riscontro probatorio; d) insussistenza dell'elemento soggettivo del reato e omessa compensazione con i costi sostenuti;

2.3. vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio e diniego delle circostanze attenuanti generiche Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le doglianze articolate nel secondo motivo di ricorso sono diverse da quelle consentite perché non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili ictu oculi della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen.

La prova della colpevolezza dell'imputato è stata ravvisata: a) nella precisa, coerente ed esaustiva testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità, in difetto del benché minimo elemento di segno contrario, è stata positivamente apprezzata, escludendo, nello stigmatizzare le assertive insinuazioni della difesa, qualunque intento calunniatorio dei dichiaranti; b) nell' accertata sparizione degli incassi del mese di agosto che aveva messo la società in difficoltà ; nei conteggi della Guardia di finanza che si sono fondati sugli scontrini e dai quali risulta che era stata incassata la somma di 15.000,00 C in contanti ed erano stati effettuati pagamenti per 3.200,00 C, per una differenza di 12.891,00 C dei quali non si sa la destinazione; c) nell'accertata modalità di pagamento delle forniture; d) nel fatto che il ricorrente ha intascato gli incassi giorno per giorno e non dopo essere stato estromesso, con la conseguenza che l'affermazione che l'improvvisa estromissione lo avrebbe colto di sorpresa è del tutto irrilevante, perchè non gli avrebbe impedito di restituire la somma di cui già si era appropriato se ne avesse avute l'intenzione; e) nel fatto che non rivestendo alcuna qualifica all'interno della società non aveva alcun titolo per apprendere le somme in esame che comunque non erano state versate sul conto della società.

Alle ragioni argomentate dalla sentenza in verifica su tali aspetti di decisiva importanza non sempre sono correlate, tra l'altro, quelle poste a fondamento del ricorso, con l'effetto che queste ultime si rivelano anche aspecifiche.

Correttamente è stata esclusa la possibilità di compensazione rivendicata dal Tagarelli, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato, con i costi sostenuti perché, come affermato da questa corte, in tema di appropriazione indebita, non può essere eccepita, al fine di esonero da responsabilità, la compensazione con un credito preesistente, ove questo non sia certo, liquido ed esigibile (Sez. 2, Sentenza n. 293 del 2014 Rv. 257317 ; n. 27884 del 2022 Rv. 283632)

3. La motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di diniego delle attenuanti generiche e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio applicato in prime cure si rivela, poi, del tutto coerente e congrua, a fronte delle doglianze, ancora una volta aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso.

4. Anche il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato considerato che è lo stesso ricorrente che indica che il reato si è prescritto dopo la pronuncia di appello.

L'inammissibilità del ricorso preclude l'accesso al rapporto di impugnazione ed impedisce la declaratoria di prescrizione maturata, come indicato dallo stesso ricorrente, dopo la pronuncia impugnata

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Roma 16/02/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] ago [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; utlftril Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ,/1-eryi 2-<-2Y2 yeA 7-7 udito il difensore ,Y)-1 -:_‘;),-> I---- r ,2 <:,) 3 2 -`-) Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Lecce con sentenza in data 17/09/2019, qualificato il fatto ascritto all'imputato come furto aggravato ex articolo 625 numero 2 cod.pen. in appropriazione indebita aggravata ex articolo 61 numero 11 codice penale lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 350,00 di multa con i doppi benefici di legge. La Corte d'appello di Lecce con sentenza in data 07/01/2022 ha confermato la sentenza del tribunale. 2. Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo: 2.1. violazione di legge per omessa declaratoria di prescrizione maturata in data 25 febbraio 2022; 2.2. violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del reato. Lamenta che dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato in merito: a) alla prova della sussistenza dell'intenzione dell'imputato di appropriarsi definitivamente del denaro considerato che dall'istruttoria è emerso che il Tagarelli (che aveva avuto sin dal primo giorno dell'attività la gestione in piena autonomia della cassa della società che gli era stata affidata sia dal socio Nicolardi„ sia dall'amministratrice [OSCURATO:PERSONA]) prima di assentarsi per tre giorni aveva inviato un messaggio all'amministratrice in cui espressamente assicurava che al proprio rientro avrebbero fatti i conteggi dare - avere sino al centesimo; b) all'assenza dell'ingiusto profitto e del danno per la società. Sostiene che la giurisprudenza è conforme nel ritenere che non integra il reato di appropriazione indebita ma una mera condotta di distrazione, non rilevante ai sensi dell'articolo 646 codice penale, il compimento da parte dell'amministratore di una società di capitali di atti di disposizione patrimoniale, comunque, idonei a soddisfare anche indirettamente l'interesse sociale e non un interesse esclusivamente personale del disponente. Sostiene che è emerso pacificamente che l'imputato, dopo la costituzione della società, ma prima dell'apertura dell'attività aveva anticipato consistenti somme (ammontanti a non meno di euro 11.091,49) e considerando che dai conteggi non è emerso una deminutio patrimoni della società, ma una sostanziale equivalenza tra incassi e costi non può ritenersi integrato né un danno per la società, né un vantaggio ingiusto per il Tagarelli ,bensì il soddisfacimento di un suo diritto di credito; c) insussistenza della deminutio patrimoni. Si sostiene che gli esborsi sostenuti dal Tagarelli risultano ammessi e analiticamente indicati nel conteggio redatto dal Nicolardi mentre quelli che quest'ultimo assume aver effettuato sono rimasti privi di riscontro probatorio; d) insussistenza dell'elemento soggettivo del reato e omessa compensazione con i costi sostenuti; 2.3. vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio e diniego delle circostanze attenuanti generiche Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le doglianze articolate nel secondo motivo di ricorso sono diverse da quelle consentite perché non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili ictu oculi della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. La prova della colpevolezza dell'imputato è stata ravvisata: a) nella precisa, coerente ed esaustiva testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità, in difetto del benché minimo elemento di segno contrario, è stata positivamente apprezzata, escludendo, nello stigmatizzare le assertive insinuazioni della difesa, qualunque intento calunniatorio dei dichiaranti; b) nell' accertata sparizione degli incassi del mese di agosto che aveva messo la società in difficoltà ; nei conteggi della Guardia di finanza che si sono fondati sugli scontrini e dai quali risulta che era stata incassata la somma di 15.000,00 C in contanti ed erano stati effettuati pagamenti per 3.200,00 C, per una differenza di 12.891,00 C dei quali non si sa la destinazione; c) nell'accertata modalità di pagamento delle forniture; d) nel fatto che il ricorrente ha intascato gli incassi giorno per giorno e non dopo essere stato estromesso, con la conseguenza che l'affermazione che l'improvvisa estromissione lo avrebbe colto di sorpresa è del tutto irrilevante, perchè non gli avrebbe impedito di restituire la somma di cui già si era appropriato se ne avesse avute l'intenzione; e) nel fatto che non rivestendo alcuna qualifica all'interno della società non aveva alcun titolo per apprendere le somme in esame che comunque non erano state versate sul conto della società. Alle ragioni argomentate dalla sentenza in verifica su tali aspetti di decisiva importanza non sempre sono correlate, tra l'altro, quelle poste a fondamento del ricorso, con l'effetto che queste ultime si rivelano anche aspecifiche. Correttamente è stata esclusa la possibilità di compensazione rivendicata dal Tagarelli, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato, con i costi sostenuti perché, come affermato da questa corte, in tema di appropriazione indebita, non può essere eccepita, al fine di esonero da responsabilità, la compensazione con un credito preesistente, ove questo non sia certo, liquido ed esigibile (Sez. 2, Sentenza n. 293 del 2014 Rv. 257317 ; n. 27884 del 2022 Rv. 283632) 3. La motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di diniego delle attenuanti generiche e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio applicato in prime cure si rivela, poi, del tutto coerente e congrua, a fronte delle doglianze, ancora una volta aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso. 4. Anche il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato considerato che è lo stesso ricorrente che indica che il reato si è prescritto dopo la pronuncia di appello. L'inammissibilità del ricorso preclude l'accesso al rapporto di impugnazione ed impedisce la declaratoria di prescrizione maturata, come indicato dallo stesso ricorrente, dopo la pronuncia impugnata 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Roma 16/02/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] ago [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24291/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris