CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07424/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 3/5/2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, pronunziata in camera di consiglio senza instaurazione del contraddittorio con le parti, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie in quanto estinto per intervenuta prescrizione. 2. Avverso la sentenza ricorrono con unico atto a firma del comune difensore gli imputati deducendo violazione di legge per la mancata instaurazione del contraddittorio con conseguente preclusione della possibilità di sostenere le ragioni per il proscioglimento nel merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. 2. Per l'oramai consolidato insegnamento di questa Corte nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento, in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 c.p.p. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, all'art. 469 c.p.p., né la pronuncia predibattinnentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 c.p.p., poiché l'obbligo dei giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez. U, Sentenza n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809). Non vi è dubbio, dunque, che la sentenza impugnata sia affetta da nullità. Questione diversa è quella della possibilità per l'imputato di eccepirla proponendo ricorso per cassazione al fine di ottenere l'annullamento con rinvio della sentenza per poter instaurare dinanzi al giudice dell'appello il contraddittorio sull'eventuale sussistenza dei presupposti per ottenere il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 comma 2 c.p.p. Possibilità che la stessa pronunzia delle Sezioni Unite citata in precedenza ha escluso, affermando la prevalenza della causa estintiva del reato sulla dedotta nullità. Non di meno la compatibilità di tale interpretazione con i principi costituzionali, come eccepito dal ricorrente, è stata esclusa dal giudice delle leggi che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568 comma 4 c.p.p. «in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato» (Corte cost. n. 111 del 2022). Conseguentemente deve ritenersi sussistente l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza di proscioglimento adottata de plano dal giudice dell'appello al fine di vedere rispettato il proprio diritto al contraddittorio sulla sussistenza dei presupposti per il proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 c.p.p. Ne deriva che il giudice di legittimità, qualora non rilevi l'evidenza dell'innocenza dell'imputato, deve annullarla senza rinvio e trasmettere gli atti al giudice dell'appello perché proceda nelle forme ordinarie. 3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'appello di Napoli per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulterio