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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 agosto 1987

Cassazione n. 32931/2026

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( CUI 04JJQYP ) nato il 29/08/1987 avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha rideterminato la pena in mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 5 d.p.r. 309/90, per aver ceduto una dose di sostanza stupefacente di tipo eroina del peso complessivo di 0,40 grammi al pezzo di euro 10 e per aver detenuto, per poi cedere, una dose di sostanza stupefacente di tipo hashish del peso di 0,25 grammi.

Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando che, pur essendogli stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., il giudice avrebbe omesso di considerare, nella determinazione della pena, le circostanze attenuanti generiche già riconosciutegli con la sentenza di primo grado.

Il ricorso è inammissibile.

Si è affermato che, in tema di concorso di circostanze del reato, qualora, tra le circostanze attenuanti da bilanciare con la recidiva reiterata, ve ne sia una per la quale non opera il divieto di prevalenza previsto dall'art. 69, comma quarto, cod. pen. - nella specie, l'attenuante del vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen., a seguito della sentenza Corte cost. n. 73 del 2020 - il giudizio di comparazione va scisso in due momenti successivi ed operato con modalità differenziate, dovendo, una volta bilanciate in termini di equivalenza con la recidiva le circostanze per le quali vige il divieto, applicarsi la diminuzione sulla pena base per l'altra, se ritenuta prevalente (Sez. 6, n. 42568 del 28/09/2022, Rv. 283968).

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha determinato il trattamento sanzionatorio muovendo dalla medesima pena base di otto mesi di reclusione già individuata dal giudice di primo grado, avendo riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica infraquinquennale.

Trattandosi di recidiva qualificata, il giudizio di comparazione non avrebbe potuto concludersi con la prevalenza delle attenuanti, ma unicamente con la loro equivalenza, sicché la Corte territoriale si è attenuta ai limiti imposti dalla legge, senza incorrere in alcun errore nella determinazione della pena.

Il giudice a quo ha poi, correttamente, ridotto la pena base di otto mesi per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., a mesi cinque di reclusine ed euro 800 di multa, operando, quindi, la diminuzione per la seconda circostanza attenuante dopo aver bilanciato in termini di equivalenza le circostanze generiche con la ritenuta recidiva, stante il divieto di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12/06/2026 Il consigliere estensore Il Presidente M ria [OSCURATO:PERSONA] I DEFU iN CAN 07 SET 2026 L'ASSISTENTE i UDIZIARIO KatiaCip 'ente DOU.SSa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
( CUI 04JJQYP ) nato il 29/08/1987 avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha rideterminato la pena in mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 5 d.p.r. 309/90, per aver ceduto una dose di sostanza stupefacente di tipo eroina del peso complessivo di 0,40 grammi al pezzo di euro 10 e per aver detenuto, per poi cedere, una dose di sostanza stupefacente di tipo hashish del peso di 0,25 grammi. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando che, pur essendogli stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., il giudice avrebbe omesso di considerare, nella determinazione della pena, le circostanze attenuanti generiche già riconosciutegli con la sentenza di primo grado. Il ricorso è inammissibile. Si è affermato che, in tema di concorso di circostanze del reato, qualora, tra le circostanze attenuanti da bilanciare con la recidiva reiterata, ve ne sia una per la quale non opera il divieto di prevalenza previsto dall'art. 69, comma quarto, cod. pen. - nella specie, l'attenuante del vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen., a seguito della sentenza Corte cost. n. 73 del 2020 - il giudizio di comparazione va scisso in due momenti successivi ed operato con modalità differenziate, dovendo, una volta bilanciate in termini di equivalenza con la recidiva le circostanze per le quali vige il divieto, applicarsi la diminuzione sulla pena base per l'altra, se ritenuta prevalente (Sez. 6, n. 42568 del 28/09/2022, Rv. 283968). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha determinato il trattamento sanzionatorio muovendo dalla medesima pena base di otto mesi di reclusione già individuata dal giudice di primo grado, avendo riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica infraquinquennale. Trattandosi di recidiva qualificata, il giudizio di comparazione non avrebbe potuto concludersi con la prevalenza delle attenuanti, ma unicamente con la loro equivalenza, sicché la Corte territoriale si è attenuta ai limiti imposti dalla legge, senza incorrere in alcun errore nella determinazione della pena. Il giudice a quo ha poi, correttamente, ridotto la pena base di otto mesi per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., a mesi cinque di reclusine ed euro 800 di multa, operando, quindi, la diminuzione per la seconda circostanza attenuante dopo aver bilanciato in termini di equivalenza le circostanze generiche con la ritenuta recidiva, stante il divieto di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/06/2026 Il consigliere estensore Il Presidente M ria [OSCURATO:PERSONA] I DEFU iN CAN 07 SET 2026 L'ASSISTENTE i UDIZIARIO KatiaCip 'ente DOU.SSa
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