CassazionedecretoSezione 4Decisione del 16 dicembre 2025
Cassazione n. 05684/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, depositata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; letta la memoria, depositata dalla difesa del ricorrente, che ha ulteriormente ar- gomentato sui motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza, resa il 1 2 settembre 2025 , i l Tribunale del riesame di Bolo- gna rigettaval’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratr ice unicadella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso l’ ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in data 28 ottobre 20 24 , aveva ri- gettato la richiesta di restituzione del compendio aziendale della suddetta società. 1.1. I beni in oggetto venivano sequestrati in esecuzione del decreto di se- questro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna,in data 28 novembre 2023, finalizzato alla confisca in via diretta o, in subordine, per equivalente,del profitto (calcolato in euro 1.248.800,00) e del pro- dotto (calcolato in euro 4.067.972,95) del delitto di intermediazione illecita e sfrut- tamento del lavoro di cui all’art. 603bis cod. pen., contestato in via provvisoria alla ricorrente nella veste di co-amministratore di fatto della ditta [OSCURATO:PERSONA] d [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di confezionamento di capi di abbigliamento, in con- corso con il marito ShangweiZhou, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. In data 22gennaio 2024, il Tribunale del riesame di Bologna annullava il decreto di sequestro preventivo limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], dispo- nendo il dissequestro e la restituzione alla predetta di quanto oggetto di ablazione in virtù del provvedimento annullato. Il compendio aziendale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (comprensivo dell’opificio, dei macchinari,dei capi di abbigliamento presenti e dei conti correnti intestati alla società) veniva solo formalmente restituito alla [OSCURATO:PERSONA], permanendo il vincolo ablatorio, quale sequestro finalizzato alla confisca per equi- valente del prodotto sopra indicato,a carico del marito [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a seguito della disposizione del P.M. del 6feb- braio 2024. 1.3. Nel provvedimento impugnato, il Tribunale,dopo essersi lungamente sof- fermato sugli elementi acquisiti dagli organi inquirenti, atti a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] era l’amministratore di fatto della società della ricorrente, mero prestanome, e della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ditte operanti in stretta connessione, e che la società in sequestro era stata utilizzata dall’indagato quale schermo me- ramente fittizio, riteneva corretto il rigetto operato dal GIP.I giudici bolognesi disattendevano, altresì, la doglianza difensiva che invocava l’applicazione dei prin- cipi di recente affermati dalle Sezioni Unite (il riferimento era alla s entenza n. 13783 del 26/09/2024,dep. 2025, Massini, Rv. 287756 – 01 ) , che escludevano ogni forma di solidarietà passiva nei reati plurisoggettivi, sicché la confisca nei confronti del singolo concorrente doveva essere limitata a quanto dal medesimo concorrente concretamente conseguito, osservando che il prodotto e il profitto del reato erano stati calcolati in relazione al volume di affari della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e che,allo stato, non era possibile stabilire chi, tra gli indagati, avesse sfruttato più o meno le maestranze della società. 2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di am- ministratrice della ditta in sequestro, per il tramite del difensore di fiducia, artico- lando un unico motivo con cui si denuncia mancanza di motivazione,in ordine alla specifica doglianza difensiva relativa alla illegittimità del sequestro in capo alla ricorrente, senza alcuna indicazione della somma in concreto riferibile alla stessa. 2.1.Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale non avrebbe fatto cor- retta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite, limitandosi ad affer- mare la impossibilità di determinare allo stato la quota di arricchimento di ogni singolo concorrente. Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale della Corte di cassazioneha concluso chiedendo l’accoglimentodel ricorso. 4. Con memoria, depositatail 16 dicembre 2025 , il difensore della ricorrente ha ulteriormente argomentato sui motivi del ricorso, chiedendone l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per quanto di seguito esposto. 1.1 Con la sentenza Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, richiamata dal ricor- rente e nel provvedimento impugnato, è stato affermato il principio, che qui si ribadisce e condivide, secondo il quale «in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conse- guito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali». Le S.U. hanno spiegato che tali principi assumono valenza anche in sede cau- telare con riguardo al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in ragione della sua natura strumentale e anticipatoria rispetto al successivo provvedimento di merito (la confisca) e della conseguente necessità, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, che ogni misura cautelare (il sequestro) non incidasui diritti in misura maggiore rispetto a quanto sia destinato a fare il provvedimento definitivo al quale la cautela è servente. Si è osservato, pertanto, che non vi sono ragioni per consentire in sede cautelare di sequestrare indistinta- mente l'intero profitto o prezzo a ciascun concorrente oppure di ripristinare la so- lidarietà passiva tra correi -destinata, invece, a non operare, all'esito del giudizio -ovvero, ancora, di sequestrare nei confronti di ciascuno più di quanto da questi sia stato conseguito. Per tali ragioni, la motivazione, anche in sede cautelare, deve chiarire le ragioni della sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso al sequestro e deve necessariamente spiegare i motivi per cui si ritiene che il singolo partecipe al reato abbia conseguito una determinata quantità di prezzoo di profitto derivante dal reato. Deve, cioè, essere garantita la possibilità di verificare, alla luce del complessivo contenuto informativo e argomentativo del provvedimento, l'adeguatezza del mezzo rispetto alla funzione anticipatoria ad esso assegnata. La motivazione assolve ad una ineliminabile funzione di garanzia perché, attraverso essa, si consente di verificare la conformità della misura cautelare rispetto a quegli stessi principi che giustificano la confisca. È stato,peraltro, affermato come la fase cautelare comporti una diversa modulazione del contenuto motivazionale del prov- vedimento, che tenga conto delle caratteristiche proprie della fase procedimentale, del suo sviluppo, degli elementi acquisiti, e, in particolare, «dello stato interlocu- torio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indi- cazione» 2. Ciò precisato sui principi giurisprudenziali vigenti in materia, di essi non ha fatto buon governo la pronuncia impugnata, essendosi limitata ad affermare la impossibilità di determinare la quota di prodotto e profitto ascrivibile a ciascun indagato, ritenendo che ciò legittimasse l’applicazione in sede cautelare del prin- cipio di solidarietà, che, per le ragioni già esposte, va, invece, escluso. 3. L’ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio al Tribunale del rie- same di Bologna che, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati e: a)accerterà, esclusa la solidarietà tra i concorrenti, in che misura i singoli coindagati abbiano conseguito in concreto il prodotto e il profitto del reato per il quale si procede; b) procederà, in caso di mancato accertamento delle singole quote di arricchimento, a ripartire tra i concorrenti in parti uguali il prodotto e il profitto del reato. P.Q.M Annulla l'ordinanza impu