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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36732/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le note conclusive a firma del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 maggio 2021, la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di furto di energia elettrica.

2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1 Con il primo motivo è denunziata l'erronea applicazione della legge processuale in ordine all'inutilizzabilità del verbale di verifica.

Infatti, seppure tale verbale costituisca prova documentale, come sostenuto dalla Corte territoriale, nel caso in cui nell'espletamento delle attività di accertamento emergano indizi di reato e non si proceda secondo le modalità previste dall'articolo 220 disp. att. cod. proc. pen., le prove acquisite sarebbero inutilizzabili per violazione delle garanzie difensive. 2.2 Con il secondo motivo è denunziata violazione di legge processuale in ordine al principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza, stante l'omessa contestazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose, invece riconosciuta in sentenza. 2.3 Con il terzo motivo sono denunziati violazione di legge e vizi motivazionali sulla responsabilità dell'imputato.

La Corte ha posto a fondamento della decisione di colpevolezza il verbale di verifica e la testimonianza dell'accertatore, non considerando quanto osservato dal consulente tecnico della difesa, il quale ha evidenziato come la ricostruzione fatta dai verificatori presenti parecchi punti di anomalia, come la mancanza di una precisa indicazione circa il malfunzionamento e la mancata rilevazione delle alterazioni per un periodo di circa cinque anni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va rigettato.

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Questa Sezione ha già avuto modo di affermare che l'attività di verifica dello stato dei luoghi, effettuata in occasione di accertamenti per furto di energia elettrica dal personale dell'ente erogatore, non costituisce atto irripetibile cui debbano applicarsi le garanzie di cui all'art. 360 cod. proc. pen.. (Sez 5, n.45253 del 27.10.2021 Rv 282286).

La norma di riferimento per valutare il regime di utilizzabilità del verbale di verifica è l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., che estende la applicabilità delle norme del codice di procedura penale alle attività di ispezione o vigilanza compiute da persone non appartenenti alla polizia giudiziaria prima dell'avvio del procedimento penale.

Tra le disposizioni del codice di procedura penale, che devono essere applicate, vi è l'art. 348 cod. proc. pen.

Nel caso di specie i verificatori dell'Enel hanno legittimamente compiuto l'attività accertativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 220 disp. att. cod. proc. pen. in relazione all'art. 348 cod. proc. pen., agendo con i poteri propri della polizia giudiziaria, la quale, ai sensi dell'art. 55 del cod. proc. pen., ha anche il compito di "assicurare le fonti di prova e raccogliere guanto altro possa servire per l'applicazione della legge penale".

Né l'attività con cui, attraverso la verifica dello stato dei luoghi, la polizia giudiziaria trae elementi per l'accertamento di un reato costituisce atto irripetibile, a cui abbia diritto di assistere il difensore, ai sensi degli artt. 360 del codice di rito, in quanto le garanzie difensive trovano applicazione solo quando l'operazione tecnica non potrebbe essere ripetuta nelle stesse condizioni (Sez. 5, n. 35027 del 16/06/2021, Berlingieri, non massimata).

Va infine sottolineato che la Corte territoriale, nel rigettare l'analoga censura sollevata in grado d'appello, ha evidenziato che il verificatore Enel è stato sentito nel dibattimento di primo grado e ha compiutamente descritto quanto accertato, così rendendo superfluo anche il riferimento al contenuto attestativo del verbale di verifica.n 2.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Invero, l'aggravante della violenza sulle cose è stata contestata chiaramente nel capo d'imputazione, attraverso il richiamo alla manomissione del contatore elettrico: "mediante manomissione del gruppo di misura" (si veda quanto rilevato a pag. 3 della sentenza impugnata).

Trattandosi di un comportamento materiale oggettivamente determinato nella sua materialità e senza alcun elemento valutativo da sottoporre al vaglio del giudice, la sua esplicitazione è tale da consentire all'imputato l'adeguato esercizio del diritto di difesa, senza alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Invero, come affermato dalle Sezioni Unite, «è evidente come la contestazione in fatto non dia luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive.

In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato» (Cass. Sez.

U, n. 24906 del 18/4/2019, Sorge, Rv. 275436).

3. Il terzo motivo di ricorso è aspecifico, versato in fatto e manifestamente infondato.

Peraltro, le censure proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Nella specie va considerato che si è in presenza di una c.d.

"doppia conforme" di condanna, per cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo argomentativo.

Ciò premesso, il vizio motivazionale deducibile è ravvisabile e dispiega effetti solo se l'errore accertato è idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione, fermo restando il limite del devolutum in caso di c.d. doppia conforme e l'intangibilità nel merito del risultato probatorio.

Anche di recente, questa Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione, con il quale si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, «non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (Sez. 6 n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085).

La Corte territoriale ha congruamente e non illogicamente motivato sul giudizio di colpevolezza dell'imputato, evidenziando che, nella specie, è stato accertato che il contatore manomesso serviva la struttura ricettiva della quale l'imputato era legale rappresentante, il quale ha utilizzato l'energia elettrica senza pagare alcunché o, comunque, versando cifre irrisorie.

L'illecita fruizione consapevole dell'energia elettrica altro non rappresenta che l'impossessamento della "res", attuato attraverso l'uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell'ente erogatore; la registrazione del consumo ha solo natura di prova del fatto e della entità del danno causato.

Di conseguenza, al di là dell'individuazione dell'autore materiale della accertata manomissione del contatore, è stato correttamente ritenuto integrato l'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato in capo all'imputato, dal momento che egli utilizzava continuativamente l'energia elettrica illecitamente sottratta, in modo assolutamente consapevole riguardo all'illegittimità del servirsene (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440).

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le note conclusive a firma del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 maggio 2021, la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di furto di energia elettrica. 2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1 Con il primo motivo è denunziata l'erronea applicazione della legge processuale in ordine all'inutilizzabilità del verbale di verifica. Infatti, seppure tale verbale costituisca prova documentale, come sostenuto dalla Corte territoriale, nel caso in cui nell'espletamento delle attività di accertamento emergano indizi di reato e non si proceda secondo le modalità previste dall'articolo 220 disp. att. cod. proc. pen., le prove acquisite sarebbero inutilizzabili per violazione delle garanzie difensive. 2.2 Con il secondo motivo è denunziata violazione di legge processuale in ordine al principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza, stante l'omessa contestazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose, invece riconosciuta in sentenza. 2.3 Con il terzo motivo sono denunziati violazione di legge e vizi motivazionali sulla responsabilità dell'imputato. La Corte ha posto a fondamento della decisione di colpevolezza il verbale di verifica e la testimonianza dell'accertatore, non considerando quanto osservato dal consulente tecnico della difesa, il quale ha evidenziato come la ricostruzione fatta dai verificatori presenti parecchi punti di anomalia, come la mancanza di una precisa indicazione circa il malfunzionamento e la mancata rilevazione delle alterazioni per un periodo di circa cinque anni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va rigettato. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Questa Sezione ha già avuto modo di affermare che l'attività di verifica dello stato dei luoghi, effettuata in occasione di accertamenti per furto di energia elettrica dal personale dell'ente erogatore, non costituisce atto irripetibile cui debbano applicarsi le garanzie di cui all'art. 360 cod. proc. pen.. (Sez 5, n.45253 del 27.10.2021 Rv 282286). La norma di riferimento per valutare il regime di utilizzabilità del verbale di verifica è l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., che estende la applicabilità delle norme del codice di procedura penale alle attività di ispezione o vigilanza compiute da persone non appartenenti alla polizia giudiziaria prima dell'avvio del procedimento penale. Tra le disposizioni del codice di procedura penale, che devono essere applicate, vi è l'art. 348 cod. proc. pen. Nel caso di specie i verificatori dell'Enel hanno legittimamente compiuto l'attività accertativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 220 disp. att. cod. proc. pen. in relazione all'art. 348 cod. proc. pen., agendo con i poteri propri della polizia giudiziaria, la quale, ai sensi dell'art. 55 del cod. proc. pen., ha anche il compito di "assicurare le fonti di prova e raccogliere guanto altro possa servire per l'applicazione della legge penale". Né l'attività con cui, attraverso la verifica dello stato dei luoghi, la polizia giudiziaria trae elementi per l'accertamento di un reato costituisce atto irripetibile, a cui abbia diritto di assistere il difensore, ai sensi degli artt. 360 del codice di rito, in quanto le garanzie difensive trovano applicazione solo quando l'operazione tecnica non potrebbe essere ripetuta nelle stesse condizioni (Sez. 5, n. 35027 del 16/06/2021, Berlingieri, non massimata). Va infine sottolineato che la Corte territoriale, nel rigettare l'analoga censura sollevata in grado d'appello, ha evidenziato che il verificatore Enel è stato sentito nel dibattimento di primo grado e ha compiutamente descritto quanto accertato, così rendendo superfluo anche il riferimento al contenuto attestativo del verbale di verifica.n 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Invero, l'aggravante della violenza sulle cose è stata contestata chiaramente nel capo d'imputazione, attraverso il richiamo alla manomissione del contatore elettrico: "mediante manomissione del gruppo di misura" (si veda quanto rilevato a pag. 3 della sentenza impugnata). Trattandosi di un comportamento materiale oggettivamente determinato nella sua materialità e senza alcun elemento valutativo da sottoporre al vaglio del giudice, la sua esplicitazione è tale da consentire all'imputato l'adeguato esercizio del diritto di difesa, senza alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Invero, come affermato dalle Sezioni Unite, «è evidente come la contestazione in fatto non dia luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato» (Cass. Sez. U, n. 24906 del 18/4/2019, Sorge, Rv. 275436). 3. Il terzo motivo di ricorso è aspecifico, versato in fatto e manifestamente infondato. Peraltro, le censure proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Nella specie va considerato che si è in presenza di una c.d. "doppia conforme" di condanna, per cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo argomentativo. Ciò premesso, il vizio motivazionale deducibile è ravvisabile e dispiega effetti solo se l'errore accertato è idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione, fermo restando il limite del devolutum in caso di c.d. doppia conforme e l'intangibilità nel merito del risultato probatorio. Anche di recente, questa Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione, con il quale si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, «non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (Sez. 6 n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085). La Corte territoriale ha congruamente e non illogicamente motivato sul giudizio di colpevolezza dell'imputato, evidenziando che, nella specie, è stato accertato che il contatore manomesso serviva la struttura ricettiva della quale l'imputato era legale rappresentante, il quale ha utilizzato l'energia elettrica senza pagare alcunché o, comunque, versando cifre irrisorie. L'illecita fruizione consapevole dell'energia elettrica altro non rappresenta che l'impossessamento della "res", attuato attraverso l'uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell'ente erogatore; la registrazione del consumo ha solo natura di prova del fatto e della entità del danno causato. Di conseguenza, al di là dell'individuazione dell'autore materiale della accertata manomissione del contatore, è stato correttamente ritenuto integrato l'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato in capo all'imputato, dal momento che egli utilizzava continuativamente l'energia elettrica illecitamente sottratta, in modo assolutamente consapevole riguardo all'illegittimità del servirsene (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440). 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
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