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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21466/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; à Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

1. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 69 cod. pen.;

2. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 533 cod. proc. pen.

Ritenuto che il profilo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuto da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dalla difesa, avendo la Corte di merito posto in evidenza l'entità del fatto, che, pur essendo stato ricondotto dal primo giudice nell'ambito della previsione di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, non presentava connotati minimali; l'assenza di effettivi segnali di resipiscenza (la confessione intervenuta, si legge in motivazione, è stata soltanto parziale, non avendo l'imputato rivelato il nome del suo fornitore); la negativa personalità dell'imputato, che annovera numerosi precedenti di polizia in materia di stupefacenti.

Considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno o ad alcuni di essi, ritenuti prevalenti rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente").

Considerato, quanto alla entità della pena concretamente inflitta, che la scelta sanzionatoria è sostenuta da conferente, puntuale motivazione, non censurabile in questa sede (cfr. quanto riportato a pag. 5 della sentenza) Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto, come nel presente caso, di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; à Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 69 cod. pen.; 2. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. Ritenuto che il profilo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuto da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dalla difesa, avendo la Corte di merito posto in evidenza l'entità del fatto, che, pur essendo stato ricondotto dal primo giudice nell'ambito della previsione di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, non presentava connotati minimali; l'assenza di effettivi segnali di resipiscenza (la confessione intervenuta, si legge in motivazione, è stata soltanto parziale, non avendo l'imputato rivelato il nome del suo fornitore); la negativa personalità dell'imputato, che annovera numerosi precedenti di polizia in materia di stupefacenti. Considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno o ad alcuni di essi, ritenuti prevalenti rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). Considerato, quanto alla entità della pena concretamente inflitta, che la scelta sanzionatoria è sostenuta da conferente, puntuale motivazione, non censurabile in questa sede (cfr. quanto riportato a pag. 5 della sentenza) Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto, come nel presente caso, di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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