CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 14389/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso è volto ad ottenere una corretta applicazione ed interpretazione di una norma, nella tesi difensiva, rispetto ad una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Il ricorrente non ha pertanto alcun interesse ad impugnare, poiché il dispositivo non muterebbe. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il C [OSCURATO:PERSONA] -1 a L' [OSCURATO:PERSONA] 1 3 A 22 oggi, [OSCURATO:PERSONA]