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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 07200/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3947-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.4, presso lo studio dell' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ONOFRIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1, in persona dellegale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa dall'A vvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.9, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1793/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 01/08/2016R.G.N. 3383/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta alla inclusione nelle graduatorie di selezione [OSCURATO:PERSONA] rapporto pubblico impiego R.G.N.3947/2017 Cron.

Rep.

Ud.16/02/2023 CC per la stabilizzazione del personale del servizio di integrazione scolastica indetta dalla [OSCURATO:PERSONA]/1 (di seguito Asl), con delibera n. 1317/2008, in applicazione dell’art. 3, comma 38, della l. r. n. 40 del 2007.

La normativa regionale innanzi richiamata, adottata al fine di dare attuazione alla legge finanziaria per l’anno 2007 e specificamente all’art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, osserva la Corte territoriale, prevede per l’iscrizione delle liste degli stabilizzandi degli specifici presupposti di cui la ricorrente non è in possesso.

Nello specifico, la sentenza di appello nega che la lavoratrice abbia maturato il requisito del servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non consecutivi, presso la Asl, risultando invece ex actis ed essendo incontestato tra le parti che nel periodo intercorrente dall’ottobre 2004 al dicembre 2005 ella abbia lavorato con contratto di co.co.co.alle dipendenze della cooperativa Alba, societàcon la quale la Asl aveva stipulato un contratto di appalto.

Avverso la predetta decisione ricorre la lavoratrice con ricorso articolato in due motivi, cui seguememoria.

Resiste con controricorso l’Asl. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Si sostiene che la lavoratrice avrebbe maturato il requisito del triennio utile ai fini dell’inserzione nelle liste di stabilizzazione, sol computando i contratti a tempo determinato stipulati con la Asl successivamente al dicembre del 2005, senza tenere in considerazione i contratti di co.co.co. stipulati dall’ottobre 2004 al dicembre 2005 alle dipendenze della cooperativa Alba cui aveva fatto riferimento la Corte territoriale per escludere il requisito del presupposto temporale dei tre anni di lavoro alle dipendenze dell’Asl.

Per corroborare detto assunto si ricorda che [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato per la Asl in forza dei seguenti contratti a tempo determinato: dal 1.1.2006 al 31.12.2006; dal 1.1.2007 al 31.12.2007; dal 1.1.2008 al 31.12.2008, rapporto, quest’ultimo,poi proseguito fino al 7 gennaio 2009.

Si lamenta quindi l’erronea valutazione da parte del giudice di appello dei requisiti previsti dalla normativa ai fini dell’accesso alle liste della stabilizzazione.

2. Con la seconda doglianza si deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 3, comma 38, della l.r.

Puglia n. 40 del 2007, 30 della l. r.

Puglia n. 10 del 2007 e 1, comma 564, della l. n. 296 del 2006.

Si insiste col dire chela ricorrente, in applicazione delle norme innanzi invocate, avrebbe un diritto soggettivo alla stabilizzazione, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle norme innanzi richiamate.

Si rappresenta che la delibera regionale n. 1657/2007 -emanata in attuazione della l. n. 296/2006 e della l. r.

Puglia n.10 del 2007 (che hanno disciplinato il piano di stabilizzazione del personale precario in servizio presso le Asl e gli IRCCS pubblici) -prevede, ai fini della iscrizione negli elenchi degli stabilizzandi, l’anzianità di servizio di almeno tre anni anche non continuativi o, in alternativa, l’anzianità di servizio di almeno tre anni da conseguire nell’arco del quadriennio 2007-2010.

Si sostiene che, avendo la lavoratricediritto all’inserimento negli elenchi degli stabilizzandi, ella avrebbealtresì diritto anche alla proroga dei contratti a tempo determinato, fino alla stipula di quello a tempo indeterminato.

Insiste la ricorrente del dedurre di essere in possesso dell’unico requisito utile -ovvero l’anzianità di servizio triennale -avendola conseguita in forza dei tre contratti di lavoro richiamati al punto 1, relativi all’arco temporale 2007-2010.

3. I due motivi, da esaminare congiuntamente, involgendo sotto il medesimo profilo la stessa questione, ovvero la sussistenza in capo alla lavoratrice dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale innanzi richiamata ai fini della stabilizzazione, sono in parte infondati ed in parte inammissibili.

3.1. Giova innanzi tutto ricostruire il quadro normativo partendo dalla norma nazionale.L’art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, per quanto qui di interesse,dispone: “Per l’anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.

Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione”.

Non vi è dubbio che la richiesta di stabilizzazione qui avanzata riguarda una lavoratrice che,alla data dell’entrata in vigore della disposizione di cui innanzi,era in servizio presso l’Asl, in virtù tuttavia di un contratto di collabor azione coordinata e continuativa (e non di un contratto di lavoro subordinato a termine) stipulato in data 25.1.2006 per la durata di 15 mesi e successivamente prorogato per due volte fino al 7.1.2009 (sul punto si veda pag. 2 della sentenza di appello in cui vengono ricordate le allegazioni contenute nel ricorso ex art. 414 c.p.c.).

Rileva, quindi il Collegio -così integrando, ai sensi dell’art. 384 ultimo comma, c.p.c., la motivazione della sentenza impugnata -che la ricorrente non è affatto in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, non avendo ellalavorato in virtù di contratti di lavoro subordinato a termine,ma in virtù di co.co.co., ovvero di rapporti contrattuali non previsti tra le ipotesi di stabilizzazione (sul punto si veda Cass. n. 6718/2021,in cui il diritto all’accesso alle procedure di stabilizzazione viene negato quand’anche si deduca, in fat to , la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anziché di un co.co.co.).

3.2. A tanto va aggiunto che del pari sono erronee le deduzioni del ricorso per cassazione volte a sostenere l’esistenza del requisitodi un’anzianità triennale.

3.3. Se è vero, infatti, che detto requisito poteva essere maturato, come dedotto nel ricorso per cassazione, anche successivamente all’entrata in vigore della legge, tanto poteva accadere solo in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre del 2007 -ex art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, letto in combinato disposto dell’art. 3, comma 90, della l. n. 244 del 2007 - e ciò in quanto “ l'interpretazione costituzionalmente orientata delle menzionate disposizioni induce a ritenere che la platea deidestinatari dovesse essere cristallizzata alla data in questione, con esclusione di qualsiasi rilevanza di proroghe disposte successivamente, sia pure in relazione a contratti stipulati anteriormente; del resto, la opposta esegesi, oltre a non essere rispettosa della "ratio" della norma, volta a sanare situazioni di precariato già sorte o in via di consolidamento, finirebbe per attribuire alle amministrazioni il potere di individuare esse stesse, a "priori" e non "a posteriori", i destinatari della procedura di accesso speciale, in spregio ai principi di imparzialità e trasparenza che devono presiedere al reclutamento del personale nell'ambito del rapporto di pubblico impiego ed in assenza di quelle ragioni di interesse pubblico che sole possono giustificare, in casi eccezionali individuati dal legislatore, la deroga al concorso pubblico”(sul punto si veda diffusamente Cass. n. 7245/2020).

3.4. Ne consegue, pertanto l’erroneità della interpretazione della norme come proposta nel ricorso per cassazione, laddove correttamente si sostiene che il requisito triennale possa maturare anche successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, ma non si individua il limite temporale, fissato,come visto, dal legislatore nel 28 set tembre 2007 per la stipula dei contratti che dispongano proroghe fino al raggiungimento del triennio.

4. È, poi, inammissibile la doglianza diomessa valutazione di un fatto decisivo.4.1.

Premesso che nel caso in oggetto non si applica ratione temporisl’art. 348 ter c.p.c., va evidenziato che quello che parte ricorrente ha individuato come omesso esame di un fatto decisivo tale non è, in quanto la ricorrente av rebbe dovuto dedurre a tal finedi essere stata in servizio, in virtù di rapporto subordinato a tempo determinato, alla data di entrata in vigore della l. n. 296 del 2006 e di aver stipulato la proroga di detto rapporto subordinato a tempo determinato anteriormente al 28.9.2007 e per un periodo idoneo a superare il triennio di anzianità previsto dalla legge: solo in tal caso l’ome ssa valutazionesarebbe stata effettivamente decisiva.

Avrebbe a tale scopo dovuto altresì indicare dove tali allegazioni sono state esposte negli atti di causa e quando sono state oggetto di discussione tra le parti al fine di rispettare il principio di cd. autosufficienza del ricorso.

Nulla di tutto ciò è stato allegatonel mezzo, né poteva esserlo in quanto non corrispondente alle allegazioni del ricorso ex art.414 c.p.c. e alla rappresentazione del merito della vicenda operata dalla Corte territoriale. 5.In sintesi, la dedotta violazione delle norme di cui al secondo motivo non sussiste perché [OSCURATO:PERSONA] lavorava con co.co.co, sicché non godeva affatto del presupposto del lavoro alle dipendenze dell’Asl all’epoca della stabilizzazione.

6. Di qui l’irrilevanza del I e II motivo volti a sostenere il possesso dell’anzianità triennale di servizio a maturarsi anche successivamente all’entrata in vigore della legge, difettando a monte, come già rilevato,il presupposto dello svolgimento di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della Asl.

7. A tanto va aggiunto , per mera completezza , che l’interpretazione proposta nel secondo motivo, volta a sostenere la possibilità che l’anzianità maturi anche successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 519, l. n. 296 del 2006 non è corretta, perché parziale, in quanto omette di sottolineare che le proroghe dei contratti subordinati a tempo determinato dovevano essere stipulati antro il28.9.2007. 8.Conclusivamente, il ricorso va rigettato .9.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

6. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in € 3500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3947-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.4, presso lo studio dell' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ONOFRIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1, in persona dellegale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa dall'A vvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.9, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1793/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 01/08/2016R.G.N. 3383/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta alla inclusione nelle graduatorie di selezione [OSCURATO:PERSONA] rapporto pubblico impiego R.G.N.3947/2017 Cron. Rep. Ud.16/02/2023 CC per la stabilizzazione del personale del servizio di integrazione scolastica indetta dalla [OSCURATO:PERSONA]/1 (di seguito Asl), con delibera n. 1317/2008, in applicazione dell’art. 3, comma 38, della l. r. n. 40 del 2007. La normativa regionale innanzi richiamata, adottata al fine di dare attuazione alla legge finanziaria per l’anno 2007 e specificamente all’art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, osserva la Corte territoriale, prevede per l’iscrizione delle liste degli stabilizzandi degli specifici presupposti di cui la ricorrente non è in possesso. Nello specifico, la sentenza di appello nega che la lavoratrice abbia maturato il requisito del servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non consecutivi, presso la Asl, risultando invece ex actis ed essendo incontestato tra le parti che nel periodo intercorrente dall’ottobre 2004 al dicembre 2005 ella abbia lavorato con contratto di co.co.co.alle dipendenze della cooperativa Alba, societàcon la quale la Asl aveva stipulato un contratto di appalto. Avverso la predetta decisione ricorre la lavoratrice con ricorso articolato in due motivi, cui seguememoria. Resiste con controricorso l’Asl. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Si sostiene che la lavoratrice avrebbe maturato il requisito del triennio utile ai fini dell’inserzione nelle liste di stabilizzazione, sol computando i contratti a tempo determinato stipulati con la Asl successivamente al dicembre del 2005, senza tenere in considerazione i contratti di co.co.co. stipulati dall’ottobre 2004 al dicembre 2005 alle dipendenze della cooperativa Alba cui aveva fatto riferimento la Corte territoriale per escludere il requisito del presupposto temporale dei tre anni di lavoro alle dipendenze dell’Asl. Per corroborare detto assunto si ricorda che [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato per la Asl in forza dei seguenti contratti a tempo determinato: dal 1.1.2006 al 31.12.2006; dal 1.1.2007 al 31.12.2007; dal 1.1.2008 al 31.12.2008, rapporto, quest’ultimo,poi proseguito fino al 7 gennaio 2009. Si lamenta quindi l’erronea valutazione da parte del giudice di appello dei requisiti previsti dalla normativa ai fini dell’accesso alle liste della stabilizzazione. 2. Con la seconda doglianza si deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 3, comma 38, della l.r. Puglia n. 40 del 2007, 30 della l. r. Puglia n. 10 del 2007 e 1, comma 564, della l. n. 296 del 2006. Si insiste col dire chela ricorrente, in applicazione delle norme innanzi invocate, avrebbe un diritto soggettivo alla stabilizzazione, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle norme innanzi richiamate. Si rappresenta che la delibera regionale n. 1657/2007 -emanata in attuazione della l. n. 296/2006 e della l. r. Puglia n.10 del 2007 (che hanno disciplinato il piano di stabilizzazione del personale precario in servizio presso le Asl e gli IRCCS pubblici) -prevede, ai fini della iscrizione negli elenchi degli stabilizzandi, l’anzianità di servizio di almeno tre anni anche non continuativi o, in alternativa, l’anzianità di servizio di almeno tre anni da conseguire nell’arco del quadriennio 2007-2010. Si sostiene che, avendo la lavoratricediritto all’inserimento negli elenchi degli stabilizzandi, ella avrebbealtresì diritto anche alla proroga dei contratti a tempo determinato, fino alla stipula di quello a tempo indeterminato. Insiste la ricorrente del dedurre di essere in possesso dell’unico requisito utile -ovvero l’anzianità di servizio triennale -avendola conseguita in forza dei tre contratti di lavoro richiamati al punto 1, relativi all’arco temporale 2007-2010. 3. I due motivi, da esaminare congiuntamente, involgendo sotto il medesimo profilo la stessa questione, ovvero la sussistenza in capo alla lavoratrice dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale innanzi richiamata ai fini della stabilizzazione, sono in parte infondati ed in parte inammissibili. 3.1. Giova innanzi tutto ricostruire il quadro normativo partendo dalla norma nazionale.L’art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, per quanto qui di interesse,dispone: “Per l’anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione”. Non vi è dubbio che la richiesta di stabilizzazione qui avanzata riguarda una lavoratrice che,alla data dell’entrata in vigore della disposizione di cui innanzi,era in servizio presso l’Asl, in virtù tuttavia di un contratto di collabor azione coordinata e continuativa (e non di un contratto di lavoro subordinato a termine) stipulato in data 25.1.2006 per la durata di 15 mesi e successivamente prorogato per due volte fino al 7.1.2009 (sul punto si veda pag. 2 della sentenza di appello in cui vengono ricordate le allegazioni contenute nel ricorso ex art. 414 c.p.c.). Rileva, quindi il Collegio -così integrando, ai sensi dell’art. 384 ultimo comma, c.p.c., la motivazione della sentenza impugnata -che la ricorrente non è affatto in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, non avendo ellalavorato in virtù di contratti di lavoro subordinato a termine,ma in virtù di co.co.co., ovvero di rapporti contrattuali non previsti tra le ipotesi di stabilizzazione (sul punto si veda Cass. n. 6718/2021,in cui il diritto all’accesso alle procedure di stabilizzazione viene negato quand’anche si deduca, in fat to , la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anziché di un co.co.co.). 3.2. A tanto va aggiunto che del pari sono erronee le deduzioni del ricorso per cassazione volte a sostenere l’esistenza del requisitodi un’anzianità triennale. 3.3. Se è vero, infatti, che detto requisito poteva essere maturato, come dedotto nel ricorso per cassazione, anche successivamente all’entrata in vigore della legge, tanto poteva accadere solo in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre del 2007 -ex art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, letto in combinato disposto dell’art. 3, comma 90, della l. n. 244 del 2007 - e ciò in quanto “ l'interpretazione costituzionalmente orientata delle menzionate disposizioni induce a ritenere che la platea deidestinatari dovesse essere cristallizzata alla data in questione, con esclusione di qualsiasi rilevanza di proroghe disposte successivamente, sia pure in relazione a contratti stipulati anteriormente; del resto, la opposta esegesi, oltre a non essere rispettosa della "ratio" della norma, volta a sanare situazioni di precariato già sorte o in via di consolidamento, finirebbe per attribuire alle amministrazioni il potere di individuare esse stesse, a "priori" e non "a posteriori", i destinatari della procedura di accesso speciale, in spregio ai principi di imparzialità e trasparenza che devono presiedere al reclutamento del personale nell'ambito del rapporto di pubblico impiego ed in assenza di quelle ragioni di interesse pubblico che sole possono giustificare, in casi eccezionali individuati dal legislatore, la deroga al concorso pubblico”(sul punto si veda diffusamente Cass. n. 7245/2020). 3.4. Ne consegue, pertanto l’erroneità della interpretazione della norme come proposta nel ricorso per cassazione, laddove correttamente si sostiene che il requisito triennale possa maturare anche successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, ma non si individua il limite temporale, fissato,come visto, dal legislatore nel 28 set tembre 2007 per la stipula dei contratti che dispongano proroghe fino al raggiungimento del triennio. 4. È, poi, inammissibile la doglianza diomessa valutazione di un fatto decisivo.4.1. Premesso che nel caso in oggetto non si applica ratione temporisl’art. 348 ter c.p.c., va evidenziato che quello che parte ricorrente ha individuato come omesso esame di un fatto decisivo tale non è, in quanto la ricorrente av rebbe dovuto dedurre a tal finedi essere stata in servizio, in virtù di rapporto subordinato a tempo determinato, alla data di entrata in vigore della l. n. 296 del 2006 e di aver stipulato la proroga di detto rapporto subordinato a tempo determinato anteriormente al 28.9.2007 e per un periodo idoneo a superare il triennio di anzianità previsto dalla legge: solo in tal caso l’ome ssa valutazionesarebbe stata effettivamente decisiva. Avrebbe a tale scopo dovuto altresì indicare dove tali allegazioni sono state esposte negli atti di causa e quando sono state oggetto di discussione tra le parti al fine di rispettare il principio di cd. autosufficienza del ricorso. Nulla di tutto ciò è stato allegatonel mezzo, né poteva esserlo in quanto non corrispondente alle allegazioni del ricorso ex art.414 c.p.c. e alla rappresentazione del merito della vicenda operata dalla Corte territoriale. 5.In sintesi, la dedotta violazione delle norme di cui al secondo motivo non sussiste perché [OSCURATO:PERSONA] lavorava con co.co.co, sicché non godeva affatto del presupposto del lavoro alle dipendenze dell’Asl all’epoca della stabilizzazione. 6. Di qui l’irrilevanza del I e II motivo volti a sostenere il possesso dell’anzianità triennale di servizio a maturarsi anche successivamente all’entrata in vigore della legge, difettando a monte, come già rilevato,il presupposto dello svolgimento di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della Asl. 7. A tanto va aggiunto , per mera completezza , che l’interpretazione proposta nel secondo motivo, volta a sostenere la possibilità che l’anzianità maturi anche successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 519, l. n. 296 del 2006 non è corretta, perché parziale, in quanto omette di sottolineare che le proroghe dei contratti subordinati a tempo determinato dovevano essere stipulati antro il28.9.2007. 8.Conclusivamente, il ricorso va rigettato .9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 6. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in € 3500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver
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