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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 febbraio 2021

Cassazione n. 45220/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 8/2/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 8/2/2021, il Magistrato di sorveglianza di Avellino ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza dello stesso Magistrato di sorveglianza del 5/3/2019, con la quale era stata respinta, per difetto del requisito delle disagiate condizioni economiche, l'istanza di remissione del debito dal medesimo avanzata in relazione alle spese processuali, pari a 22.856,12 euro, relative al procedimento definito con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30/9/2009 (cfr. partita di credito n. 1226/2018 dell'[OSCURATO:PERSONA] della Corte d'Appello di Napoli).

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione.

Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il provvedimento, da un lato, affermi l'illegittimità del rigetto dell'istanza di remissione del debito sul presupposto che, attenendo la condanna a determinati reati, ciò consenta di presumere una qualche disponibilità reddituale; e, dall'altro lato, ritenga la capacità di Genovese di adempiere al debito in considerazione dei precedenti penali per estorsione e associazione mafiosa, per fatti risalenti agli anni '90, senza peraltro quantificare i profitti illeciti che egli avrebbe tratto dagli episodi di estorsione per i quali ha riportato condanna, sebbene vi sia agli atti una modesta dichiarazione dei redditi (anno 2019 - 11.839,36 imponibile lordo).

3. In data 16/7/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Preliminarmente, deve osservarsi che avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza è deducibile, come motivo di ricorso per cassazione, anche il vizio di motivazione del provvedimento.

Benché sia stato, infatti, affermato (v. tra le altre Sez. 7, n. 33620 del 18/9/2014, dep. 2015, Bordonaro, non massimata) che, non recando l'art. 236, comma 2, disp. coord. cod. proc. alcun riferimento alle materie di competenza del magistrato di sorveglianza, l'art. 71-ter Ord. pen. non è derogato in parte de qua dalla anzidetta norma di coordinamento, la successiva evoluzione giurisprudenziale si è consolidata sull'opposto principio, qui condiviso e riaffermato, secondo il quale avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza è esperibile ricorso per cassazione, oltre che per violazione di legge, anche per vizio di motivazione, alla stregua dell'art. 678 cod. proc. pen., come riformulato dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, che ha introdotto una disciplina nuova, che non consente più di riconoscere forza ultrattiva agli artt. 71 ss. Ord. pen. (Sez. 1, n. 31595 del 4/6/2018, Cialdi, Rv. 273853-01; Sez. 1, n. 30638 del 14/2/2017, Lombardo, Rv. 270959-01).

3. Tanto premesso, e venendo al merito delle censure, va ricordato che secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, il requisito delle disagiate condizioni economiche è integrato non solo quando il soggetto si trovi in uno stato di assoluta indigenza, nel qual caso non può esservi alcun dubbio sulla ricorrenza del requisito, ma anche quando «l'adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del bilancio domestico tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere quindi il recupero e il reinserimento sociale» (cfr. Sez. 1, n. 42026 del 6/7/2018, M., Rv. 273974- 01; Sez. 1, n. 13611 del 13/3/2012, Valenti, Rv. 252292-01; Sez. 1, n. 5621 del 16/1/2009, Guarino, Rv. 242445-01; Sez. 1, n. 14541 del 24/1/2006, Mangione, Rv. 233939-01; Sez. 1, n. 1137 del 8/3/1994, Spagnolo, Rv. 197411-01), mentre l'indicato requisito non sussiste nel caso in cui il soggetto versi in semplici difficoltà finanziarie (Sez. 1, n. 3575 del 28/5/2013, Antonuccio, Rv. 256750-01).

La prospettata condizione di incapienza reddituale - da rapportarsi alla entità della somma oggetto di richiesta - può essere di certo smentita dai contenuti di verifiche che, anche sul piano indiziario, evidenzino l'esistenza di un tenore di vita tale da far ragionevolmente presumere l'esistenza di redditi non dichiarati (Sez. 1, n. 36677 del 20/6/2013, Sinagra, non massimata).

3.1. Nel caso di specie, tale valutazione è stata compiuta dal Magistrato di sorveglianza all'esito di un apprezzamento di merito, che in quanto sorretto da congrua e logica motivazione, si sottrae alle censure difensive.

Il primo Giudice, infatti, ha correttamente premesso che è illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere che affermi una presunta disponibilità reddittuale sul presupposto che la condanna attenga a determinati reati (in questi termini Sez. 1, n. 48400 del 23/11/2012, Loreto, Rv. 253980-01) e che, in ogni caso, pur quando si sia in presenza di un reato che abbia prodotto dei profitti illeciti, è comunque necessario accertare se l'adempimento del debito vada a determinare uno squilibrio del bilancio domestico, essendo, dunque, necessario verificare la concreta ed effettiva incidenza dell'adempimento sul reddito disponibile (così Sez. 1, n. 16901 del 8/4/2010, Grizzaffi, Rv. 247583-01).

Indi, del tutto condivisibilmente, il Magistrato di sorveglianza ha sottolineato come, al fine di accertare i suddetti riflessi sulla situazione economica del richiedente, possano valorizzarsi anche le sentenze di condanna passate in giudicato, purché da esse sia possibile ricavare, seppure approssimativamente, il valore complessivo prodotto dalle condotte illecite tenute dal soggetto e, con esse, la sua presumibile situazione reddituale o economica (per la individuazione di tali criteri v.

Sez. 1, n. 48400 del 23/11/2012, Loreto, in motivazione, nonché Sez. 1, n. 36677 del 20/6/2013, Sinagra, in motivazione).

3.2. In tale prospettiva, dopo avere evidenziato come le informazioni della Guardia di Finanza consentissero di delineare, in capo al condannato, «una certa capacità reddituale» (emergendo, dalla dichiarazione dei redditi 730/2020 per il 2019, un reddito da lavoro dipendente pari a 7.870,00 euro; dalla [OSCURATO:PERSONA] SDI, dalle consultazioni delle basi informative esterne sezione INPS Conto assicurativo lavoratori dipendenti, dalle denunce pervenute, un imponibile lordo complessivo di 11.839,36 euro per l'anno 2019 e di 683,04 euro dal 1/1/2020 al 18/1/2020, percepito da contr. figurativa NASpi; dal 22/7/2020 al 30/11/2020 un imponibile lordo di 10.379,00 euro percepito dalla Unip. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; dal PRA, una autovettura [OSCURATO:PERSONA], targata AV3700280), l'ordinanza ha, altresì, evidenziato che dalla sentenza del Tribunale di Avellino del 20/11/2003 era possibile ricavare che Genovese era stato condannato per aver fatto parte dell'associazione mafiosa denominata «clan Genovese» insieme al padre Modestino, elemento di vertice del sodalizio.

Associazione avente, tra i suoi obbiettivi, l'acquisizione, la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di servizi e appalti pubblici, sia attraverso l'imposizione di percentuali sugli importi relativi ai lavori concernenti i pubblici appalti, sia attraverso l'imposizione della partecipazione della ditta Moviter alla fase esecutiva dei lavori, sia attraverso la compiacenza dei pubblici amministratori eletti con il loro stesso sostegno; che dalla sentenza della Corte di appello di Napoli del 30/9/2009, emergeva che Genovese era stato condannato per concorso in tre estorsioni ai danni degli imprenditori della zona, con un volume di affari di centinaia di migliaia di euro.

E a partire dagli elementi di fatto testé riassunti, il primo Giudice è giunto alla conclusione, con corretto procedimento inferenziale, che essendo state le condotte realizzate per un lungo arco temporale, per importi elevati, spesso ricorrendo a intestazioni fittizie nei confronti di terzi compiacenti, Genovese doveva ritenersi in possesso di redditi sufficienti ad adempiere, sia pure ratealmente, il suo debito verso l'erario, senza alcun significativo squilibrio del bilancio domestico. 4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, le censure difensive si palesano, conclusivamente, infondate, sicché il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 8/2/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 8/2/2021, il Magistrato di sorveglianza di Avellino ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza dello stesso Magistrato di sorveglianza del 5/3/2019, con la quale era stata respinta, per difetto del requisito delle disagiate condizioni economiche, l'istanza di remissione del debito dal medesimo avanzata in relazione alle spese processuali, pari a 22.856,12 euro, relative al procedimento definito con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30/9/2009 (cfr. partita di credito n. 1226/2018 dell'[OSCURATO:PERSONA] della Corte d'Appello di Napoli). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il provvedimento, da un lato, affermi l'illegittimità del rigetto dell'istanza di remissione del debito sul presupposto che, attenendo la condanna a determinati reati, ciò consenta di presumere una qualche disponibilità reddituale; e, dall'altro lato, ritenga la capacità di Genovese di adempiere al debito in considerazione dei precedenti penali per estorsione e associazione mafiosa, per fatti risalenti agli anni '90, senza peraltro quantificare i profitti illeciti che egli avrebbe tratto dagli episodi di estorsione per i quali ha riportato condanna, sebbene vi sia agli atti una modesta dichiarazione dei redditi (anno 2019 - 11.839,36 imponibile lordo). 3. In data 16/7/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Preliminarmente, deve osservarsi che avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza è deducibile, come motivo di ricorso per cassazione, anche il vizio di motivazione del provvedimento. Benché sia stato, infatti, affermato (v. tra le altre Sez. 7, n. 33620 del 18/9/2014, dep. 2015, Bordonaro, non massimata) che, non recando l'art. 236, comma 2, disp. coord. cod. proc. alcun riferimento alle materie di competenza del magistrato di sorveglianza, l'art. 71-ter Ord. pen. non è derogato in parte de qua dalla anzidetta norma di coordinamento, la successiva evoluzione giurisprudenziale si è consolidata sull'opposto principio, qui condiviso e riaffermato, secondo il quale avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza è esperibile ricorso per cassazione, oltre che per violazione di legge, anche per vizio di motivazione, alla stregua dell'art. 678 cod. proc. pen., come riformulato dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, che ha introdotto una disciplina nuova, che non consente più di riconoscere forza ultrattiva agli artt. 71 ss. Ord. pen. (Sez. 1, n. 31595 del 4/6/2018, Cialdi, Rv. 273853-01; Sez. 1, n. 30638 del 14/2/2017, Lombardo, Rv. 270959-01). 3. Tanto premesso, e venendo al merito delle censure, va ricordato che secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, il requisito delle disagiate condizioni economiche è integrato non solo quando il soggetto si trovi in uno stato di assoluta indigenza, nel qual caso non può esservi alcun dubbio sulla ricorrenza del requisito, ma anche quando «l'adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del bilancio domestico tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere quindi il recupero e il reinserimento sociale» (cfr. Sez. 1, n. 42026 del 6/7/2018, M., Rv. 273974- 01; Sez. 1, n. 13611 del 13/3/2012, Valenti, Rv. 252292-01; Sez. 1, n. 5621 del 16/1/2009, Guarino, Rv. 242445-01; Sez. 1, n. 14541 del 24/1/2006, Mangione, Rv. 233939-01; Sez. 1, n. 1137 del 8/3/1994, Spagnolo, Rv. 197411-01), mentre l'indicato requisito non sussiste nel caso in cui il soggetto versi in semplici difficoltà finanziarie (Sez. 1, n. 3575 del 28/5/2013, Antonuccio, Rv. 256750-01). La prospettata condizione di incapienza reddituale - da rapportarsi alla entità della somma oggetto di richiesta - può essere di certo smentita dai contenuti di verifiche che, anche sul piano indiziario, evidenzino l'esistenza di un tenore di vita tale da far ragionevolmente presumere l'esistenza di redditi non dichiarati (Sez. 1, n. 36677 del 20/6/2013, Sinagra, non massimata). 3.1. Nel caso di specie, tale valutazione è stata compiuta dal Magistrato di sorveglianza all'esito di un apprezzamento di merito, che in quanto sorretto da congrua e logica motivazione, si sottrae alle censure difensive. Il primo Giudice, infatti, ha correttamente premesso che è illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere che affermi una presunta disponibilità reddittuale sul presupposto che la condanna attenga a determinati reati (in questi termini Sez. 1, n. 48400 del 23/11/2012, Loreto, Rv. 253980-01) e che, in ogni caso, pur quando si sia in presenza di un reato che abbia prodotto dei profitti illeciti, è comunque necessario accertare se l'adempimento del debito vada a determinare uno squilibrio del bilancio domestico, essendo, dunque, necessario verificare la concreta ed effettiva incidenza dell'adempimento sul reddito disponibile (così Sez. 1, n. 16901 del 8/4/2010, Grizzaffi, Rv. 247583-01). Indi, del tutto condivisibilmente, il Magistrato di sorveglianza ha sottolineato come, al fine di accertare i suddetti riflessi sulla situazione economica del richiedente, possano valorizzarsi anche le sentenze di condanna passate in giudicato, purché da esse sia possibile ricavare, seppure approssimativamente, il valore complessivo prodotto dalle condotte illecite tenute dal soggetto e, con esse, la sua presumibile situazione reddituale o economica (per la individuazione di tali criteri v. Sez. 1, n. 48400 del 23/11/2012, Loreto, in motivazione, nonché Sez. 1, n. 36677 del 20/6/2013, Sinagra, in motivazione). 3.2. In tale prospettiva, dopo avere evidenziato come le informazioni della Guardia di Finanza consentissero di delineare, in capo al condannato, «una certa capacità reddituale» (emergendo, dalla dichiarazione dei redditi 730/2020 per il 2019, un reddito da lavoro dipendente pari a 7.870,00 euro; dalla [OSCURATO:PERSONA] SDI, dalle consultazioni delle basi informative esterne sezione INPS Conto assicurativo lavoratori dipendenti, dalle denunce pervenute, un imponibile lordo complessivo di 11.839,36 euro per l'anno 2019 e di 683,04 euro dal 1/1/2020 al 18/1/2020, percepito da contr. figurativa NASpi; dal 22/7/2020 al 30/11/2020 un imponibile lordo di 10.379,00 euro percepito dalla Unip. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; dal PRA, una autovettura [OSCURATO:PERSONA], targata AV3700280), l'ordinanza ha, altresì, evidenziato che dalla sentenza del Tribunale di Avellino del 20/11/2003 era possibile ricavare che Genovese era stato condannato per aver fatto parte dell'associazione mafiosa denominata «clan Genovese» insieme al padre Modestino, elemento di vertice del sodalizio. Associazione avente, tra i suoi obbiettivi, l'acquisizione, la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di servizi e appalti pubblici, sia attraverso l'imposizione di percentuali sugli importi relativi ai lavori concernenti i pubblici appalti, sia attraverso l'imposizione della partecipazione della ditta Moviter alla fase esecutiva dei lavori, sia attraverso la compiacenza dei pubblici amministratori eletti con il loro stesso sostegno; che dalla sentenza della Corte di appello di Napoli del 30/9/2009, emergeva che Genovese era stato condannato per concorso in tre estorsioni ai danni degli imprenditori della zona, con un volume di affari di centinaia di migliaia di euro. E a partire dagli elementi di fatto testé riassunti, il primo Giudice è giunto alla conclusione, con corretto procedimento inferenziale, che essendo state le condotte realizzate per un lungo arco temporale, per importi elevati, spesso ricorrendo a intestazioni fittizie nei confronti di terzi compiacenti, Genovese doveva ritenersi in possesso di redditi sufficienti ad adempiere, sia pure ratealmente, il suo debito verso l'erario, senza alcun significativo squilibrio del bilancio domestico. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, le censure difensive si palesano, conclusivamente, infondate, sicché il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ri
Sentenza Cassazione n. 45220/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris