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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 1956

Cassazione n. 38649/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/09/1956 avverso l'ordinanza del 11/11/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ful i/ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa 1'11 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di CIMINO Massimo volta ad ottenere la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge -- CIMINO Massimo deducendo come motivo di ricorso inosservanza o erronea applicazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, in ragione della non pertinenza delle doglianze indirizzate al diniego dell'affidamento in prova, essenzialmente ricollegate ai motivi di salute.

Tuttavia va preso atto dell'avvenuta applicazione, in epoca posteriore (il 28 marzo 2022), della detenzione domiciliare.

Ciò consente di escludere la statuizione di condanna al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, limitando la conseguenza patrimoniale al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/09/1956 avverso l'ordinanza del 11/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ful i/ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa 1'11 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di CIMINO Massimo volta ad ottenere la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge -- CIMINO Massimo deducendo come motivo di ricorso inosservanza o erronea applicazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, in ragione della non pertinenza delle doglianze indirizzate al diniego dell'affidamento in prova, essenzialmente ricollegate ai motivi di salute. Tuttavia va preso atto dell'avvenuta applicazione, in epoca posteriore (il 28 marzo 2022), della detenzione domiciliare. Ciò consente di escludere la statuizione di condanna al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, limitando la conseguenza patrimoniale al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente
Sentenza Cassazione n. 38649/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris