CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 28094/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 13428-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; 2022 - intimata - 926 nonchè contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 161/2016 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 26/02/2016 R.G.N. 4716/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 13428/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n.161 del 2016, il Tribunale di Genova, decidendo sull'opposizione ad intimazione di pagamento per il recupero di crediti contributivi previdenziali, in contraddittorio con INPS, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'INPS, anche quale procuratore speciale della S,C.C,[OSCURATO:SOCIETA]., e rigettava il ricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., 2. per il Tribunale, la doglianza inerente all'omessa notificazione delle cartelle esattoriali prodromiche alla notifica dell'atto di intimazione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti soltanto dell'ente riscossore, onde andava dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'INPS, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA].,; 3, riteneva tardivo il ricorso, proposto entro il termine di 40 giorni dalla notifica dell'atto impugnato ma oltre quello di 20 perentoriamente previsto per opporsi agli atti esecutivi e nella predetta qualificazione, di opposizione agli atti esecutivi, includeva l'eccezione di prescrizione dei crediti azionati con riferimento alla prima cartella notificata; 4. qualificava come opposizione all'esecuzione, tempestivamente azionata, la doglianza inerente all'omessa notifica degli atti prodromici e la rigettava, per avere Equitalia dimostrato, in causa, la regolare notificazione al debitore di tutte le cartelle (sette); 5, riteneva ormai incontrovertibile la questione della non debenza della contribuzione, anche per prescrizione dei relativi crediti, non sollevata mediante opposizione alle cartelle regolarmente notificate e mai impugnate; 6. quanto al decorso del termine di prescrizione (quinquennale o decennale) tra la notifica delle cartelle esattoriali e la notifica dell'intimazione di pagamento, riteneva il Tribunale che, al pari delle questioni relative alle irregolarità nella formazione dell'atto impugnato (formazione e notificazione dell'atto di intimazione), avrebbe dovuto essere proposta opposizione agli esecutivi nel termine perentorio, nella specie, invece, non rispettato;7. avverso tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato a quattro motivi; 8. l'INPS, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., ha conferito ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso; 9. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non hanno svolto attività difensiva; [OSCURATO:PERSONA] 10. con i motivi di ricorso si deduce violazione degli artt. 100,101,102 cod.proc.civ. in ordine alla declaratoria di carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]., perché l'opposizione all'intimazione di pagamento e, in particolare, la censura fondata sull'intervenuta estinzione dei crediti per prescrizione quinquennale, intercorsa tra la notificazione delle cartelle e la notificazione dell'intimazione di pagamento, avrebbe dovuto svolgersi in contraddittorio con INPS e SCCI (primo motivo); violazione degli artt. 614,617,618 cod.proc.civ. e 2934 cod.civ., per avere il Tribunale ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione all'esito della qualificazione dell'azione come opposizione agli atti esecutivi anziché all'esecuzione (secondo motivo); violazione degli artt. 112, 293 cod.proc.civ. e art.3, co.9 legge n.335 del 1995, per non avere dichiarato estinti i crediti azionati con l'intimazione di pagamento, e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, quale il decorso del termine di prescrizione quinquennale alla stregua della norma citata, per decorso del predetto termine tra la notificazione delle cartelle e la notificazione dell'intimazione (in data 22 ottobre 2015) (terzo motivo); violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. e degli artt.2934,2946-2953 cod.civ., per non avere dichiarato estinti i crediti azionati con l'intimazione di pagamento di cui alle prime cinque cartelle e, sulla medesima questione, per omesso esame di un fatto decisivo, quale decorso, in riferimento alle prime cinque cartelle, del termine di prescrizione decennale (quarto motivo); 11. il ricorso, esaminate congiuntamente le censure per logica connessione, è da accogliere nei termini che seguono; 12. si verte nell'ipotesi in cui un'unica sentenza contiene statuizioni concernenti sia il merito della pretesa sia la regolarità formale del procedimento (in particolare, della cartella e/o della notificazione), nel qual caso ciascun tipo di decisione è assoggettata al proprio regime impugnatorio e cioè, rispettivamente, l'appello per le prime (nel regime applicabile ratione temporis) e il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., per le seconde, salvo il rispetto del principio dell'apparenza (ex multis Cass. n. 16133 del 2020 e i precedenti ivi richiamati); 13. tale ultimo principio comporta che, per individuare il mezzo d'impugnazione, si deve fare riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dai giudice nel provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa e dalla qualificazione dell'azione operata dalla parti, sicché una sentenza emessa a definizione di un giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile con l'appello se il giudice ha qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., se è stata qualificata dal giudice come opposizione agli atti esecutivi (fra le tante, Cass. n.16379 del 2005); 14. inoltre, al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla causa petendi e al petitum che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'an dell'esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre nell'opposizione agli atti esecutivi investono il quomodo, vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva (v,, fra le altre, Cass. n. 13381 del 2017); 15. proprio per la premessa dianzi illustrata e, come si evince dalla lettura della sentenza ora impugnata„ per avere il Tribunale qualificato, e ritenuto tardiva, l'opposizione agli atti esecutivi e, invece, tempestiva l'opposizione all'esecuzione, in tali termini qualificata la doglianza inerente l'omissione di notifica degli atti prodromici (le cartelle esattoriali), le statuizioni qualificate dal Tribunale come inerenti ad opposizione all'esecuzione avrebbero dovuto essere gravate con l'appello, con la conseguenza che, non esperito il corretto rimedio impugnatorio nei termini prescritti, dette statuizioni sono divenute irretrattabili; 16.1a contestazione inerente al fatto sopravvenuto estintivo del credito - vale a dire la prescrizione maturata tra la notificazione delle cartelle (ormai irretrattabile e comunque incontestata) e la notificazione dell'intimazione di pagamento - è stata, invece, erroneamente qualificata, dal Tribunale, come opposizione agli /esecutivi versandosi, invece, in tema di prescrizione dei diritto di credito intervenuta a seguito della formazione del titolo e investe, all'evidenza, l'an dell'esecuzione; 17.in tali termini va, pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata in parte qua e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata, per nuovo esame, al giudice designato in dispositivo al quale è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia, anche per le