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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 29815/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15660-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 140, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1765/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Salerno ingiungeva all'ASL Salerno 2 di corrispondere alla società [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 190.619, 74, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie effettuate nei mesi di settembre e ottobre 2006 in favore degli assistiti del [OSCURATO:PERSONA] dalla società [OSCURATO:PERSONA], di cui la società ingiungente si era resa cessionaria nei confronti dell'amministrazione sanitaria.

1.1. L'[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il provvedimento monitorio, deducendo l'assenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo e contestando, altresì, la debenza dell'intero corrispettivo ingiunto per il superamento dei tetti fissati per il contenimento della spesa sanitaria per l'anno 2006.

1.2. Il Tribunale di Salerno, con sentenza depositata il 23.04.2013, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.

1.3. Avverso tale statuizione, interponeva gravame l'ASL Salerno, ribadendo le contestazioni formulate in primo grado e, al contempo, eccependo l'assenza di un contratto scritto tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la cedente CEMSI [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. relativo alle prestazioni sanitarie oggetto di causa.

1.4. Con la sentenza impugnata per cassazione, la Corte d'appello di Salerno accoglieva il gravame proposto da parte appellante.

La corte rilevava, a tal proposito, la nullità del negozio stipulato dalle originarie parti contraenti, per non avere la [OSCURATO:SOCIETA]. allegato e provato documentalmente il perfezionamento del negozio di accreditamento per il quale è prescritta, ai sensi della normativa di cui al D.Igs. 502/1992, la forma scritta ad substantiam.

Ciò posto, la corte, replicando Ric. 2020 n. 15660 sez.

M2 - ud. 13-05-2021 -2- alle argomentazioni difensive di parte appellata volte a sostenere l'avvenuta incontestata allegazione, sin dal primo atto di causa, dell'esistenza di un valido vincolo contrattuale, con conseguente pacifica applicazione del principio di cui all'art. 115, co 1, c.p.c., osservava come, in base al consolidato orientamento di questa Corte, il principio de quo non trovasse applicazione nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam".

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo di ricorso, si censura la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 115, co 1, c.p.c., per avere la Corte d'appello delibato la questione dell'insussistenza di un valido vincolo contrattuale nonostante siffatta questione fosse rimasta incontestata nel corso del giudizio di primo grado e, quindi, andasse considerata incontrovertibilmente acquisita al giudizio in forza del principio di non contestazione enucleato al comma 1 dell'art. 115 c.p.c.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. La Corte d'appello, nell'accogliere il gravame proposto da parte appellante, ha correttamente rilevato d'ufficio la nullità del contratto per mancanza del requisito della forma scritta prescritta ad substantiam, come da consolidato orientamento di questa Corte (ex multis Cass. n. 12393/2014; Cass. n. 21477/2013; Cass. 9975/2014).

Nel pervenire a siffatta conclusione, la corte distrettuale ha rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva allegato e dimostrato la stipula di un accordo contrattuale scritto, valido ed efficace tra le parti originarie del rapporto, ovvero l'ASL e [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 15660 sez.

M2 - ud. 13-05-2021 -3-

1.3. Ciò posto, la Corte ha correttamente osservato, nel replicare alle argomentazioni difensive di parte appellata contenute nella comparsa conclusionale e reiterate con il motivo di ricorso per cassazione, l'inapplicabilità del principio di non contestazione di cui all'art. 115, co 1., c.p.c., in conformità al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui "il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte" (Cass. civ., sez.

I, 17.10.2018, n. 25999; Cass. civ., sez.

III, 06.08.2002, n. 11765; Cass., Sez.

I, 14/01/1981, n. 326; 23/01/1967, n. 198; 27/05/1964, n. 1326; Cass., Sez.

II, 24/11/1980, n. 6231). 2.11 ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 2.1.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. 3.Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2020 n. 15660 sez.

M2 - ud. 13-05-2021 -4- unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in C 3000,00 oltre Iva e cap come per legge oltre ad C 200,00per esborsi.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15660-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 140, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1765/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Salerno ingiungeva all'ASL Salerno 2 di corrispondere alla società [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 190.619, 74, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie effettuate nei mesi di settembre e ottobre 2006 in favore degli assistiti del [OSCURATO:PERSONA] dalla società [OSCURATO:PERSONA], di cui la società ingiungente si era resa cessionaria nei confronti dell'amministrazione sanitaria. 1.1. L'[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il provvedimento monitorio, deducendo l'assenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo e contestando, altresì, la debenza dell'intero corrispettivo ingiunto per il superamento dei tetti fissati per il contenimento della spesa sanitaria per l'anno 2006. 1.2. Il Tribunale di Salerno, con sentenza depositata il 23.04.2013, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. 1.3. Avverso tale statuizione, interponeva gravame l'ASL Salerno, ribadendo le contestazioni formulate in primo grado e, al contempo, eccependo l'assenza di un contratto scritto tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la cedente CEMSI [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. relativo alle prestazioni sanitarie oggetto di causa. 1.4. Con la sentenza impugnata per cassazione, la Corte d'appello di Salerno accoglieva il gravame proposto da parte appellante. La corte rilevava, a tal proposito, la nullità del negozio stipulato dalle originarie parti contraenti, per non avere la [OSCURATO:SOCIETA]. allegato e provato documentalmente il perfezionamento del negozio di accreditamento per il quale è prescritta, ai sensi della normativa di cui al D.Igs. 502/1992, la forma scritta ad substantiam. Ciò posto, la corte, replicando Ric. 2020 n. 15660 sez. M2 - ud. 13-05-2021 -2- alle argomentazioni difensive di parte appellata volte a sostenere l'avvenuta incontestata allegazione, sin dal primo atto di causa, dell'esistenza di un valido vincolo contrattuale, con conseguente pacifica applicazione del principio di cui all'art. 115, co 1, c.p.c., osservava come, in base al consolidato orientamento di questa Corte, il principio de quo non trovasse applicazione nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam". 2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso, si censura la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 115, co 1, c.p.c., per avere la Corte d'appello delibato la questione dell'insussistenza di un valido vincolo contrattuale nonostante siffatta questione fosse rimasta incontestata nel corso del giudizio di primo grado e, quindi, andasse considerata incontrovertibilmente acquisita al giudizio in forza del principio di non contestazione enucleato al comma 1 dell'art. 115 c.p.c. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. La Corte d'appello, nell'accogliere il gravame proposto da parte appellante, ha correttamente rilevato d'ufficio la nullità del contratto per mancanza del requisito della forma scritta prescritta ad substantiam, come da consolidato orientamento di questa Corte (ex multis Cass. n. 12393/2014; Cass. n. 21477/2013; Cass. 9975/2014). Nel pervenire a siffatta conclusione, la corte distrettuale ha rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva allegato e dimostrato la stipula di un accordo contrattuale scritto, valido ed efficace tra le parti originarie del rapporto, ovvero l'ASL e [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 15660 sez. M2 - ud. 13-05-2021 -3- 1.3. Ciò posto, la Corte ha correttamente osservato, nel replicare alle argomentazioni difensive di parte appellata contenute nella comparsa conclusionale e reiterate con il motivo di ricorso per cassazione, l'inapplicabilità del principio di non contestazione di cui all'art. 115, co 1., c.p.c., in conformità al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui "il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte" (Cass. civ., sez. I, 17.10.2018, n. 25999; Cass. civ., sez. III, 06.08.2002, n. 11765; Cass., Sez. I, 14/01/1981, n. 326; 23/01/1967, n. 198; 27/05/1964, n. 1326; Cass., Sez. II, 24/11/1980, n. 6231). 2.11 ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 2.1.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. 3.Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2020 n. 15660 sez. M2 - ud. 13-05-2021 -4- unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in C 3000,00 oltre Iva e cap come per legge oltre ad C 200,00per esborsi. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazion