CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 febbraio 2021
Cassazione n. 47130/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11/2/2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio, avverso il decreto con il quale, in data 7/1/2020, il Ministro della giustizia aveva disposto, nei suoi confronti, la proroga, per la durata di due anni, del regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso D'Ambrogio, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 41-bis Ord. pen., nonché dell'art. 125 cod. proc. pen. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., che il provvedimento impugnato abbia erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per la proroga, senza riscontrare l'assenza del requisito della attualità della capacità del detenuto di mantenere i contatti con il clan di riferimento, che il Tribunale capitolino avrebbe affermato unicamente a partire dagli stessi elementi valorizzati in sede di prima applicazione. In questo modo, l'istituto in esame, che già porrebbe seri problemi in punto di umanità della pena, entrerebbe in contrasto con i principi costituzionali in materia di finalismo rieducativo; sicché le disposizioni in materia dovrebbero essere interpretate nel senso che mentre l'attualità dei concreti contatti con l'esterno costituirebbe un indice rilevante ai fini della prima applicazione del regime differenziato; l'attualità del collegamento con il gruppo criminale costituirebbe l'unico vero presupposto per la sua proroga. Dalla lettura del provvedimento emergerebbe, invece, come il Tribunale si sia limitato a riportare frasi generiche, con asettico rinvio al contenuto del decreto, con una apparente analisi del caso in esame, senza motivare specificamente in relazione alla attuale posizione del detenuto, la cui pericolosità sarebbe argomentata anche attraverso il riferimento all'operatività del mandamento di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di emergenze non riguardanti in alcun modo lo stesso D'Ambrogio, nei cui confronti, a più di sei anni dal primo decreto di applicazione, le numerose attività investigative non avrebbero evidenziato alcun elemento di oggettiva pericolosità. Quanto poi al passaggio in giudiCato di una condanna a suo carico successivamente alla emissione del decreto di proroga, sarebbe paradossale ritenere qualificata la pericolosità sociale dell'interessato solo in virtù del richiamato elemento, essendosi al cospetto di fatti risalenti, non in grado di descrivere l'assetto odierno della realtà criminale di riferimento, ormai mutata rispetto al passato, essendo D'Ambrogio ristretto da diversi anni. In definitiva, l'ordinanza impugnata non avrebbe motivato la proroga in maniera autonoma rispetto al decreto ministeriale, senza verificare se le informazioni acquisite fornissero dati recenti e realmente significativi sulla persistente capacità del detenuto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata. Tanto più che secondo la giurisprudenza di legittimità non può ritenersi che gravi sull'interessato l'onere di dimostrare la cessazione dei collegamenti con la criminalità organizzata o della sua capacità di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive, incombendo sul giudice l'obbligo di dare congrua motivazione in ordine all'attuale esistenza di quella capacità e del pericolo per l'ordine e la sicurezza derivante dalla persistenza di vincoli con la criminalità organizzata. Né l'ordinanza avrebbe indicato i soggetti che potrebbero volersi rimettere in contatto con D'Ambrogio: così mancando di motivare in ordine a un elemento fondamentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve, in premessa, rilevarsi che l'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili «nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a due anni», purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno. E ciò alla luce di una serie di indicatori sintomatici dell'attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis del citato articolo e non necessariamente sopravvenuti (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912), quali: il profilo criminale del soggetto, la posizione dal medesimo rivestita in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, anche considerata l'assenza di elementi di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713), che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 32337 del 3/7/2019, Graviano, Rv. 276720).2.1. Quanto all'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione, esso è delineato dal comma 2-sexies dell'art. 41-bis Ord. pen., a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al Giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611). 3. Alla luce dei richiamati parametri, deve osservarsi che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha, invero, valutato correttamente gli elementi risultanti dagli atti, soffermandosi sulle circostanze riportate in punto di fatto e argomentando dalle stesse, con motivazione congrua e adeguata, la sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato. In particolare, l'ordinanza ha evidenziato gli elementi tratti dalla importante biografia criminale del detenuto all'interno dell'organizzazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA], avendo svolto un ruolo di raccordo con le altre famiglie e di collettore dei proventi illeciti della famiglia, innanzitutto di quelli provenienti dalle estorsioni, nonché nella gestione del traffico internazionale di stupefacenti; e, soprattutto, avendo ricoperto, al posto di [OSCURATO:PERSONA], il ruolo di capo del mandamento mafioso di "[OSCURATO:PERSONA]" e riacquisendo, dopo la scarcerazione nel 2011, il ruolo operativo di vertice rivestito prima della detenzione. Inoltre, è stata messa in evidenza l'attuale operatività del mandamento di [OSCURATO:PERSONA], uno dei più dinamici sul piano criminale, nel contesto delle cui dinamiche criminali sono stati commessi gli omicidi Dainotti e Cusumano; mandamento attualmente gestito da Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], dai cui colloqui in carcere emerge il ruolo di punto di riferimento della cosca rivestito da D'Ambrogio nonostante la carcerazione. E coerentemente con il quadro descritto, il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto che il detenuto sia pienamente in condizione di mantenere i contatti con il sodalizio mafioso di provenienza. 3.1. A fronte di tale puntuale ed esaustiva motivazione, il ricorso si è limitato ad affermarne, in maniera invero apodittica, il carattere meramente apparente, accedendo a una ricostruzione dell'istituto della proroga chiaramente confliggente con i consolidati principi di elaborazione giurisprudenziali più sopra richiamati, che correlano la finalità preventiva della misura in parola non già al pericolo di reiterazione della condotta illecita, quanto, in un'ottica di anticipazione della tutela, all'esigenza di impedire ogni possibile «influenza» del detenuto sugli accadimenti esterni e che, dunque, valorizzano non l'attualità dei collegamenti con il sodalizio, quanto la possibilità di un suo ristabilimento in caso di sottoposizione del soggetto al regime penitenziario ordinario. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle