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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 48580/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° ALFREDO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità, è generico poiché fondato su argomenti non specifici perché ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); osservato che l'aspecificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità del ricorso, si desume fin dalla denuncia cumulativa del vizio motivazionale (mancanza e manifesta illogicià), in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto).; in sostanza, una motivazione che è mancante non può essere anche (manifestamente o meno) illogica, per la contraddizion che noi consente; in ogni caso, si tratta di argomenti che affrontano il merito e quindi non consentiti in questa sede perché pretendono una ulteriore valutazione del fatto, in violazione dei principi processuali e ordinamentali che assegnano a questa Corte la funzione di legittimità; considerato che il secondo motivo, in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante invocata, sia meramente ripetitivo a fronte di una motivazione non contraddittoria e logica, ed in relazione alla mancata esclusione della parte civile non sia consentito perché non formava oggetto di motivo d'appello, così venendosi ad interrompere la catena devolutiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così fieciso in R ma, il 12/09/2023 [OSCURATO:PERSONA] ensore tcesco [OSCURATO:PERSONA], 1,1 1) E POS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° ALFREDO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità, è generico poiché fondato su argomenti non specifici perché ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); osservato che l'aspecificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità del ricorso, si desume fin dalla denuncia cumulativa del vizio motivazionale (mancanza e manifesta illogicià), in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto).; in sostanza, una motivazione che è mancante non può essere anche (manifestamente o meno) illogica, per la contraddizion che noi consente; in ogni caso, si tratta di argomenti che affrontano il merito e quindi non consentiti in questa sede perché pretendono una ulteriore valutazione del fatto, in violazione dei principi processuali e ordinamentali che assegnano a questa Corte la funzione di legittimità; considerato che il secondo motivo, in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante invocata, sia meramente ripetitivo a fronte di una motivazione non contraddittoria e logica, ed in relazione alla mancata esclusione della parte civile non sia consentito perché non formava oggetto di motivo d'appello, così venendosi ad interrompere la catena devolutiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così fieciso in R ma, il 12/09/2023 [OSCURATO:PERSONA] ensore tcesco [OSCURATO:PERSONA], 1,1 1) E POS
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