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CassazionedecretoSezione UDecisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23774/2026

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rappresentata e difesa dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AnnalisaLanzarini, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A R.L., rappresentata e difesa dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AngeloMolinaro e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] 3.0 [OSCURATO:PERSONA] A R.L., rappresentata edifesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FedericoBanti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –e nei confronti diAUTORITÀ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA];- intimata –avverso la sentenza del Consiglio di Stato del 5 dicembre 2024, n. 8806;Numero registro generale 10517/2025Numero sezionale 86/2026Numero di raccolta generale 23774/2026Data pubblicazione 22/07/2026Rilevato che, con atto depositato il 12 maggio 2026, la ricorrente harinunciato al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite;considerato che entrambe le controricorrenti hanno accettato la rinuncia;rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.;considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensidell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. e che va disposta lacompensazione integrale delle spese processuali in ragione dell’adesionealla rinuncia delle parti controricorrenti.

P.Q.Mdichiara estinto il processo e compensa integralmente tra le parti le speseprocessuali del giudizio di legittimità.Roma, 21 luglio 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AnnalisaLanzarini, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A R.L., rappresentata e difesa dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AngeloMolinaro e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] 3.0 [OSCURATO:PERSONA] A R.L., rappresentata edifesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FedericoBanti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –e nei confronti diAUTORITÀ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA];- intimata –avverso la sentenza del Consiglio di Stato del 5 dicembre 2024, n. 8806;Numero registro generale 10517/2025Numero sezionale 86/2026Numero di raccolta generale 23774/2026Data pubblicazione 22/07/2026Rilevato che, con atto depositato il 12 maggio 2026, la ricorrente harinunciato al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite;considerato che entrambe le controricorrenti hanno accettato la rinuncia;rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.;considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensidell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. e che va disposta lacompensazione integrale delle spese processuali in ragione dell’adesionealla rinuncia delle parti controricorrenti. P.Q.Mdichiara estinto il processo e compensa integralmente tra le parti le speseprocessuali del giudizio di legittimità.Roma, 21 luglio 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola
Decreto Cassazione n. 23774/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris