CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 ottobre 2022
Cassazione n. 48055/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trani; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Trani, in sede cautelare, rigettava la richiesta di riesame proposta dai ricorrenti avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 9 maggio del 2022, avente ad oggetto una impresa funebre, un carro funebre, le quote sociali di una società che gestiva una pizzeria ed una autovettura, in relazione ai reati di trasferimento fraudolento di valori di cui ai capi 3,4 e 5 della imputazione provvisoria, commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA], soggetto pregiudicato e già sottoposto a misura di prevenzione, marito di [OSCURATO:PERSONA] e padre di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorrono per cassazione gli indagati, con unico atto, deducendo violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti. Il Tribunale non avrebbe adeguatamente accertato che i ricorrenti, alla data di commissione dei reati contestati, potessero fondatamente presumere l'inizio di una procedura di prevenzione e che, quindi, fossero in possesso del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, individuato solo in relazione al [OSCURATO:PERSONA] in forza della sua personalità e dei precedenti penali, noti ai ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. I ricorrenti non contestano la sussistenza oggettiva del reato ma la carenza argomentativa dell'ordinanza impugnata in ordine all'elemento soggettivo. In proposito, deve ricordarsi il principio di diritto secondo il quale, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata; ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purchè esso emerga "ictu oculi" (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896; Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015). In applicazione di tale principio, deve ritenersi del tutto congrua e non apparente la motivazione del Tribunale a proposito del fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente moglie e figlia di [OSCURATO:PERSONA] - soggetto pluripregiudicato e già attinto da misure di prevenzione all'epoca dei fatti - fossero pienamente consapevoli, in quanto congiunte del Lombardi ed avvinte a lui da gestione comune dei beni di cui si discute sottoposti a vincolo, che le non contestate operazioni di intestazione fittizia di beni di cui ai capi di imputazione provvisoria avessero quale scopo l'elusione delle misure di prevenzione da parte del loro stretto familiare, al compimento della cui condotta illecita le ricorrenti avevano collaborato integrando una ipotesi di concorso nel reato quali aventi causa nelle transazioni costituenti fraudolento trasferimento di valori. Del pari, [OSCURATO:PERSONA], pacificamente prestanome della pizzeria gestita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era consapevole dello "status" del Lombardi per averlo finanche avuto come dipendente in epoca pregressa alla costituzione della società in un periodo nel quale questi si trovava in regime di semilibertà (fg. 18 dell'ordinanza impugnata). La congruità della motivazione anche in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, alla luce del principio di diritto prima ricordato, la rende inattaccabile in questa sede. Invero, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.10.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].dente [OSCURATO:PERSONA] i Paola