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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17468/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12499/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che l a rappresenta e difende -ricorrente e contro ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliat e ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difes e dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti e ricorrent i incidental i - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

TOSCANAn. 1359/2021 depositata il 22/11/2021, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato l’avviso di accertamento catastale notificato in data 30 settembre 2016, con cui l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto ha rettificato la rendita catastale della centrale di produzione di energia geotermica, sita nel comune di [OSCURATO:PERSONA], foglio 19, part. 196, proposta con la d.o.c.f.a. del 30 dicembre 2014. 2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado, ma accolto per quanto di ragione in secondo grado.

Nella sentenza di appello si legge che i pozzi di estrazione e reiniezione sono elementi essenziali della miniera, catastalmente irrilevanti ai sensi dell’art. 18 del r.d. n. 1572 del 1931, mentre legittimamente sono stati, ratione temporis, valutati i vapordotti, gli alternatori ed i trasformatori, anche a prescindere dalla loro collocazione nel perimetro della centrale, in quanto elementi che contribuiscono ad assicurare, con carattere di stabilità nel tempo, l’autonomia funzionale e reddituale dell’impianto e che sono, quindi, al servizio non della collettività, ma del gestore della centrale.

In ordine alla stima dei costi e del deprezzamento per vetustà, le doglianze della contribuente sono state ritenute a-specifiche. 3.Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione. 4.La originaria contribuente, unitamente alla società che, all’esito della scissione intervenuta nel 2019, le è subentrata nella titolarità del bene, ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, depositando anche una ulteriore memoria.

5. La causa è stata trattata all’ adunanza camerale del 9 giugno 2023, svoltasi con modalità da remoto, in base a provvedimento di autorizzazione del Presidente del collegio, ai sensi dell’art. 140-bis disp.att.cod.proc.civ.

CONSIDERATO 1.L’Agenzia delle Entrate ha formulato un unico motivo, con cui ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 4 e 10 del r.d. n. 652 del 1939, 1-quinquiesdel d.l. n. 44 del 2005, convertito in legge n. 88 del 2005, nonché dell’art. 1, comma 244, della legge n. 190 del 2014, in quanto i pozzi geotermici, i quali intercettano e convogliano le acque ed i vapori che emergono dalla frattura dello stato roccioso, contribuendo alla loro trasformazione in energia, sono componenti strutturali ed impiantistiche della centrale geotermica e non sono, quindi, soggetti, ai fini catastali, alla disciplina delle miniere (e, cioè, all’art. 18, comma 1, del r.d. n. 1572 del 1931), ma piuttosto alle indicazioni della circolare n. 6 del 2012, che ha assunto valore di legge in virtù del richiamo da parte dell’art. 1, comma 244, della legge n. 190 del 2014 (ai sensi della quale la stima catastale coinvolge tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell’unità immobiliare abitativa, senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione di uso). 2.Le controricorrenti, nel ricorso incidentale, hanno dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.cic., dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 2697 cod.civ., essendo la motivazione dell’avviso di accertamento del tutto apparente ed essendo stati valorizzati dall’Amministrazione finanziaria beni non dichiarati nella d.o.c.f.a. della contribuente; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 10 della l. n. 843 del 1942, che esclude la valorizzazione, ai fini catastali, dei vapordotti, noncontenuti negli elenchi degli elementi rilevanti e, comunque, esterni al perimetro dell’unità immobiliare; 3) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 10 della l. n. 843 del 1942, che esclude la valorizzazione, ai fini catastali, degli alternatori e dei trasformatori, in quanto impianti non stabilmente e irreversibilmente fissati al suolo; 4) la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., per violazione dell’art. 115 cod.proc.civ., in quanto il giudice di appello, nel rigettare i motivi di appello (aventi ad oggetto la sovrastima dei costi, l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni e l’erronea quantificazione della rendita), ha del tutto omesso di esaminare la perizia tecnica prodotta, di cui era stata dedotta la decisività. 2.Occorre premettere che l’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio è stato adottato nel settembre del 2016, all’esito di una d.o.c.f.a del contribuente presentata del 2014.

Come noto nel lasso temporale tra il 2014 ed il 2016 e, dunque, nel corso del procedimento tributario in esame, la disciplina normativa concernente la rilevanza catastale di alcuni elementi (tra cui appunto i pozzi, i vapordotti, gli alternatori ed i trasformatori) è mutata in virtù dell’entrata in vigore della l. n. 208 del 2015. 3.Si pone, pertanto, il problema di individuare la disciplina applicabile - se quella vigente al momento della domanda del contribuente o, al contrario, al momento dell’adozione dell’atto dell’Amministrazione finanziaria o, infine, se necessario differenziare la rendita catastale in considerazione delle due diverse discipline che si sono succedute nel tempo (in base alle quali è completamente cambiata la valutazione giuridica, ai fini catastali, dei medesimi elementistrutturali). 4.Invero, la disciplina catastale ha natura sostanziale e non procedurale, per cui non è soggetta al principio tempus regit actum, ma risente delle eventuali modifiche legislative.

Difatti, l’attribuzione della rendita castale esplica la sua efficacia nel corso degli anni, per la quantificazione di una serie di tributi (alcuni riscossi periodicamente; altri una tantum in occasione di determinati eventi), per cui non può restare insensibile alle modifiche normative sopravvenute. 5.Del resto, lo stesso legislatore, all’art. 1, comma 22, della l. n. 208 del 2015, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (e, cioè, dall’entrata in vigore della nuova disciplina) gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21. 6.Si tratta, dunque, di chiarire se la presentazione degli atti di aggiornamento catastale di cui all’art. 1, comma 22, della l. n. 208 del 2015 integri un onere in capo al contribuente, al cui adempimento è subordinata l’applicazione della nuova disciplina, o una mera facoltà e/o se, comunque, la pendenza, al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina, di una procedura d.o.c.f.a imponga all’Amministrazione finanziaria di tenere conto anche dei nuovi criteri, che, pur non avendo efficacia retroattiva, sono rilevanti per il futuro, e conseguentemente di differenziare la rendita (quantificandola in base ai pregressi criteri sino al 31 dicembre 2015 ed in base ai nuovi criteri a decorrere dal 1° gennaio 2016), in ossequio non solo ai principi di buona fede e leale collaborazione, che devono improntare i rapporti tra la pubblica amministrazione ed il cittadino/contribuente in virtù delle leggi n. 241 del 1990 e n. 212 del 2000, ma anche a quelli di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art.97 Cost. 7.Va, difatti, sottolineato che l’omessa applicazione, da parte dell’Amministrazione, dei nuovi criteri, da un lato, espone il contribuente alla soggezione alla disciplina anteriore (che potrebbe essere più favorevole e/o più sfavorevole), laddove l’Amministrazione ritardi nel provvedere, e, dall’altro lato, costringe il contribuente (o l’Amministrazione) ad attivarsi nuovamente per adattare la rendita alla nuova disciplina, con una irrazionale duplicazione dei procedimenti amministrativi. 8.In conclusione, stante la particolare rilevanza della questione, che coinvolge principi generali, la cui applicazione può condizionare la soluzione di altre controversie, e tenuto conto dell’assenza di precedenti specifici sul punto, appare opportuno che la presente controversia sia trattata in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte: rinv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12499/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che l a rappresenta e difende -ricorrente e contro ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliat e ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difes e dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti e ricorrent i incidental i - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANAn. 1359/2021 depositata il 22/11/2021, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato l’avviso di accertamento catastale notificato in data 30 settembre 2016, con cui l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto ha rettificato la rendita catastale della centrale di produzione di energia geotermica, sita nel comune di [OSCURATO:PERSONA], foglio 19, part. 196, proposta con la d.o.c.f.a. del 30 dicembre 2014. 2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado, ma accolto per quanto di ragione in secondo grado. Nella sentenza di appello si legge che i pozzi di estrazione e reiniezione sono elementi essenziali della miniera, catastalmente irrilevanti ai sensi dell’art. 18 del r.d. n. 1572 del 1931, mentre legittimamente sono stati, ratione temporis, valutati i vapordotti, gli alternatori ed i trasformatori, anche a prescindere dalla loro collocazione nel perimetro della centrale, in quanto elementi che contribuiscono ad assicurare, con carattere di stabilità nel tempo, l’autonomia funzionale e reddituale dell’impianto e che sono, quindi, al servizio non della collettività, ma del gestore della centrale. In ordine alla stima dei costi e del deprezzamento per vetustà, le doglianze della contribuente sono state ritenute a-specifiche. 3.Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione. 4.La originaria contribuente, unitamente alla società che, all’esito della scissione intervenuta nel 2019, le è subentrata nella titolarità del bene, ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, depositando anche una ulteriore memoria. 5. La causa è stata trattata all’ adunanza camerale del 9 giugno 2023, svoltasi con modalità da remoto, in base a provvedimento di autorizzazione del Presidente del collegio, ai sensi dell’art. 140-bis disp.att.cod.proc.civ. CONSIDERATO 1.L’Agenzia delle Entrate ha formulato un unico motivo, con cui ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 4 e 10 del r.d. n. 652 del 1939, 1-quinquiesdel d.l. n. 44 del 2005, convertito in legge n. 88 del 2005, nonché dell’art. 1, comma 244, della legge n. 190 del 2014, in quanto i pozzi geotermici, i quali intercettano e convogliano le acque ed i vapori che emergono dalla frattura dello stato roccioso, contribuendo alla loro trasformazione in energia, sono componenti strutturali ed impiantistiche della centrale geotermica e non sono, quindi, soggetti, ai fini catastali, alla disciplina delle miniere (e, cioè, all’art. 18, comma 1, del r.d. n. 1572 del 1931), ma piuttosto alle indicazioni della circolare n. 6 del 2012, che ha assunto valore di legge in virtù del richiamo da parte dell’art. 1, comma 244, della legge n. 190 del 2014 (ai sensi della quale la stima catastale coinvolge tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell’unità immobiliare abitativa, senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione di uso). 2.Le controricorrenti, nel ricorso incidentale, hanno dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.cic., dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 2697 cod.civ., essendo la motivazione dell’avviso di accertamento del tutto apparente ed essendo stati valorizzati dall’Amministrazione finanziaria beni non dichiarati nella d.o.c.f.a. della contribuente; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 10 della l. n. 843 del 1942, che esclude la valorizzazione, ai fini catastali, dei vapordotti, noncontenuti negli elenchi degli elementi rilevanti e, comunque, esterni al perimetro dell’unità immobiliare; 3) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 10 della l. n. 843 del 1942, che esclude la valorizzazione, ai fini catastali, degli alternatori e dei trasformatori, in quanto impianti non stabilmente e irreversibilmente fissati al suolo; 4) la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., per violazione dell’art. 115 cod.proc.civ., in quanto il giudice di appello, nel rigettare i motivi di appello (aventi ad oggetto la sovrastima dei costi, l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni e l’erronea quantificazione della rendita), ha del tutto omesso di esaminare la perizia tecnica prodotta, di cui era stata dedotta la decisività. 2.Occorre premettere che l’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio è stato adottato nel settembre del 2016, all’esito di una d.o.c.f.a del contribuente presentata del 2014. Come noto nel lasso temporale tra il 2014 ed il 2016 e, dunque, nel corso del procedimento tributario in esame, la disciplina normativa concernente la rilevanza catastale di alcuni elementi (tra cui appunto i pozzi, i vapordotti, gli alternatori ed i trasformatori) è mutata in virtù dell’entrata in vigore della l. n. 208 del 2015. 3.Si pone, pertanto, il problema di individuare la disciplina applicabile - se quella vigente al momento della domanda del contribuente o, al contrario, al momento dell’adozione dell’atto dell’Amministrazione finanziaria o, infine, se necessario differenziare la rendita catastale in considerazione delle due diverse discipline che si sono succedute nel tempo (in base alle quali è completamente cambiata la valutazione giuridica, ai fini catastali, dei medesimi elementistrutturali). 4.Invero, la disciplina catastale ha natura sostanziale e non procedurale, per cui non è soggetta al principio tempus regit actum, ma risente delle eventuali modifiche legislative. Difatti, l’attribuzione della rendita castale esplica la sua efficacia nel corso degli anni, per la quantificazione di una serie di tributi (alcuni riscossi periodicamente; altri una tantum in occasione di determinati eventi), per cui non può restare insensibile alle modifiche normative sopravvenute. 5.Del resto, lo stesso legislatore, all’art. 1, comma 22, della l. n. 208 del 2015, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (e, cioè, dall’entrata in vigore della nuova disciplina) gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21. 6.Si tratta, dunque, di chiarire se la presentazione degli atti di aggiornamento catastale di cui all’art. 1, comma 22, della l. n. 208 del 2015 integri un onere in capo al contribuente, al cui adempimento è subordinata l’applicazione della nuova disciplina, o una mera facoltà e/o se, comunque, la pendenza, al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina, di una procedura d.o.c.f.a imponga all’Amministrazione finanziaria di tenere conto anche dei nuovi criteri, che, pur non avendo efficacia retroattiva, sono rilevanti per il futuro, e conseguentemente di differenziare la rendita (quantificandola in base ai pregressi criteri sino al 31 dicembre 2015 ed in base ai nuovi criteri a decorrere dal 1° gennaio 2016), in ossequio non solo ai principi di buona fede e leale collaborazione, che devono improntare i rapporti tra la pubblica amministrazione ed il cittadino/contribuente in virtù delle leggi n. 241 del 1990 e n. 212 del 2000, ma anche a quelli di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art.97 Cost. 7.Va, difatti, sottolineato che l’omessa applicazione, da parte dell’Amministrazione, dei nuovi criteri, da un lato, espone il contribuente alla soggezione alla disciplina anteriore (che potrebbe essere più favorevole e/o più sfavorevole), laddove l’Amministrazione ritardi nel provvedere, e, dall’altro lato, costringe il contribuente (o l’Amministrazione) ad attivarsi nuovamente per adattare la rendita alla nuova disciplina, con una irrazionale duplicazione dei procedimenti amministrativi. 8.In conclusione, stante la particolare rilevanza della questione, che coinvolge principi generali, la cui applicazione può condizionare la soluzione di altre controversie, e tenuto conto dell’assenza di precedenti specifici sul punto, appare opportuno che la presente controversia sia trattata in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte: rinv
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