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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 marzo 2024

Cassazione n. 32991/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 12 marzo 2024, con cui è stata rigettata la richiesta ex art. 175 cod. proc. pen. di restituzione del termine per impugnare la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 29 settembre 2023 in quanto emessa in assenza di avviso al difensore di fiducia della fissazione dell'udienza.

Il ricorrente deduce inosservanza di norme processuali, avendo negato la dorte di appello la remissione in termini pur configurandosi un'ipotesi di caso for- tuito o forza maggiore in quanto la mancata citazione per il giudizio di appello dell'imputato e del suo difensore ha di fatto impedito la partecipazione al processo.

Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe considerato che l'imputato era dete- nuto in Spagna e non era mai stato avvisato della fissazione dell'udienza, sì che non aveva mai avuto conoscenza del procedimento in suo danno innanzi alla corte di appello, Il ricorrente richiama a sostegno della propria tes i dicta di Sez. 5 ord. n. 29884/2020 e Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritai'', Rv. 263598 - 01.

3. La parti hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.

4. Il proposto ricorso è inammissibile.

Ed invero, correttamente il ricorrente rileva che quella dedotta (l'omesso av- viso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato) integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (così le citate Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01 che hanno, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Quella proposta dal ricorrente, tuttavia, non è questione che poteva essere risolta con lo strumento della restituzione in termine ex art. 175 cod. proc. pen. e nemmeno può esserla ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. in quanto non supera la soglia del giudicato (lo ricordano le stesse invocate SU Maritan secondo cui tali nullità «pur se assolute ed insanabili, trovano il loro limite preclusivo nel perfezio- narsi del giudicato».Il principio è stato ribadito da Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01 che a pag. 14 della propria motivazione richiamano pro- prio il dictum di Sez.

U Maritain del 2015. _1A: SU Lovric,,- hanno precisato che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo di- fensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art.670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sen- tenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescis- sione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (vedasi anche Sez. 4, n. 54036 del 23/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274751 - 01 che ha ritenuto che l'omesso avviso al difensore del rinvio fuori udienza, con suc- cessiva mancata partecipazione dello stesso e dell'imputato all'udienza di deci- sione, comporti la nullità della sentenza e impedisca la decorrenza del termine per l'impugnazione, con conseguente ammissibilità dell'impugnazione tardiva).

L 5., SU Lovric ricordano a pag. 9 della propria motivazione che il sindacato del giudice dell'esecuzione non può investire questioni che riguardino la fase di cogni- zione, compresi vizi procedurali denunciabili unicamente con i mezzi d'impugna- zione: quelli ordinari, esperibili sino alla conclusione del processo di cognizione; quelli straordinari attivabili dopo l'irrevocabilità del provvedimento conclusivo del giudizio nei casi previsti dalla legge con l'effetto, se fondati ed accolti, di determi- nare la riapertura del processo nella fase cognitiva.

Sez. 3, n. 17402 del 10/03/2021, Nyanally, Rv. 281071 - 01 ha recentemente ribadito che l'omessa citazione del difensore di fiducia per il giudizio di appello integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., che, essendosi verificata nell'ambito del giudizio di cognizione, non può essere fatta valere con l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., non riguardando la regolarità della formazione del titolo esecutivo.

Le già citate S.U.

Lovric hanno anche precisato che non è possibile convertire la richiesta in quanto quello della conversione è principio che attiene alle impu- gnazioni e non agli istituti di cui alle norme sopra ricordate.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 12 marzo 2024, con cui è stata rigettata la richiesta ex art. 175 cod. proc. pen. di restituzione del termine per impugnare la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 29 settembre 2023 in quanto emessa in assenza di avviso al difensore di fiducia della fissazione dell'udienza. Il ricorrente deduce inosservanza di norme processuali, avendo negato la dorte di appello la remissione in termini pur configurandosi un'ipotesi di caso for- tuito o forza maggiore in quanto la mancata citazione per il giudizio di appello dell'imputato e del suo difensore ha di fatto impedito la partecipazione al processo. Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe considerato che l'imputato era dete- nuto in Spagna e non era mai stato avvisato della fissazione dell'udienza, sì che non aveva mai avuto conoscenza del procedimento in suo danno innanzi alla corte di appello, Il ricorrente richiama a sostegno della propria tes i dicta di Sez. 5 ord. n. 29884/2020 e Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritai'', Rv. 263598 - 01. 3. La parti hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 4. Il proposto ricorso è inammissibile. Ed invero, correttamente il ricorrente rileva che quella dedotta (l'omesso av- viso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato) integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (così le citate Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01 che hanno, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). Quella proposta dal ricorrente, tuttavia, non è questione che poteva essere risolta con lo strumento della restituzione in termine ex art. 175 cod. proc. pen. e nemmeno può esserla ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. in quanto non supera la soglia del giudicato (lo ricordano le stesse invocate SU Maritan secondo cui tali nullità «pur se assolute ed insanabili, trovano il loro limite preclusivo nel perfezio- narsi del giudicato».Il principio è stato ribadito da Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01 che a pag. 14 della propria motivazione richiamano pro- prio il dictum di Sez. U Maritain del 2015. _1A: SU Lovric,,- hanno precisato che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo di- fensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art.670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sen- tenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescis- sione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (vedasi anche Sez. 4, n. 54036 del 23/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274751 - 01 che ha ritenuto che l'omesso avviso al difensore del rinvio fuori udienza, con suc- cessiva mancata partecipazione dello stesso e dell'imputato all'udienza di deci- sione, comporti la nullità della sentenza e impedisca la decorrenza del termine per l'impugnazione, con conseguente ammissibilità dell'impugnazione tardiva). L 5., SU Lovric ricordano a pag. 9 della propria motivazione che il sindacato del giudice dell'esecuzione non può investire questioni che riguardino la fase di cogni- zione, compresi vizi procedurali denunciabili unicamente con i mezzi d'impugna- zione: quelli ordinari, esperibili sino alla conclusione del processo di cognizione; quelli straordinari attivabili dopo l'irrevocabilità del provvedimento conclusivo del giudizio nei casi previsti dalla legge con l'effetto, se fondati ed accolti, di determi- nare la riapertura del processo nella fase cognitiva. Sez. 3, n. 17402 del 10/03/2021, Nyanally, Rv. 281071 - 01 ha recentemente ribadito che l'omessa citazione del difensore di fiducia per il giudizio di appello integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., che, essendosi verificata nell'ambito del giudizio di cognizione, non può essere fatta valere con l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., non riguardando la regolarità della formazione del titolo esecutivo. Le già citate S.U. Lovric hanno anche precisato che non è possibile convertire la richiesta in quanto quello della conversione è principio che attiene alle impu- gnazioni e non agli istituti di cui alle norme sopra ricordate. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
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