Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17453/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ppresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.646/2019 depositata il 01/08/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR rigettava l’appellodella società contribuente avverso la decisione di primo grado cheaveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento catastale perNumero registro generale 9087/2020Numero sezionale 4506/2026Numero di raccolta generale 17453/2026Data pubblicazione 02/06/2026alcuni immobili nel porto di Ancona, su aree demaniali (piazzalideposito merci e banchina) ;2. ricorre per cassazione la società contribuente con cinquemotivi, integrati da successiva memoria;3. l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso risulta infondato e deve respingersi, con il raddoppiodel contributo unificato; nulla per le spese, in considerazione dellamancata costituzione dell’Agenzia delle entrate.2.

Con il primo motivo di ricorso la società prospetta laviolazione o falsa applicazione degli art. 3, l. 241 del 1990, 7 l. 212del 2000 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ..Per la ricorrente l’avviso di accertamento sarebbe immotivato inquanto si è modificata la categoria catastale senza alcunamotivazione (con la Docfa si era prospettata la categoria E/1, mentrecon l’avviso di accertamento si ribadiva la categoria D/8, che giàl’immobile aveva in precedenza).Il motivo è infondato, in quanto la decisione impugnatacorrettamente ritiene motivato l’avviso di accertamento trattandosi diun accertamento dopo una Docfa, senza modifica dei dati, anche perla rettifica della sola categoria catastale.Deve darsi continuità alle decisioni di questa Corte che nonrichiedono una specifica motivazione degli avvisi, dopo la Docfa,nell’ipotesi di assenza di modifica dei dati indicati dal contribuente:«In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione dellarendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA,quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sianodisattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta equella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardanteNumero registro generale 9087/2020Numero sezionale 4506/2026Numero di raccolta generale 17453/2026Data pubblicazione 02/06/2026il valore economico dei beni, l'obbligo di motivazione del relativoavviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e dellaclasse attribuita; mentre, ove vi sia una diversa valutazione deglielementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita especificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pienoesercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggettodell'eventuale contenzioso» (Cass. Sez. 5, 19/11/2024, n. 29754, Rv.673082 - 01).3.

Con il secondo motivo la ricorrente prospetta violazione e falsaapplicazione dell’art. 2, commi 40 e 41 del d. l. n. 262 del 2006, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..La ricorrente ha la concessione dell’area demaniale (areademaniale marittima e annessa fascia di banchina), utilizzabile soloper stoccaggio (temporaneo) di granaglie.L’area in oggetto è sempre stata utilizzata quale stazione perservizi di trasporto nel rispetto del vincolo apposto con laconcessione.Per la CTR le attività svolte dalla ricorrente società sarebberocommerciali e l’immobile in considerazione costituirebbe una unitàimmobiliare autonoma.Per la ricorrente le aree sarebbero vincolate e asservite allastruttura portuale, e in quanto tali dovrebbero essere considerate nelcatasto E/1 e non D/8.3.

1. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione efalsa applicazione degli art. 1, commi 578 e 579 della l. 205 del 2017,art. comma 40, del d. l. n. 262 del 2006 e art. 3 della Costituzione, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..Per la ricorrente la specifica previsione normativa della citata l.finanziaria avrebbe comportato l’attribuzione della classe E, non dellaNumero registro generale 9087/2020Numero sezionale 4506/2026Numero di raccolta generale 17453/2026Data pubblicazione 02/06/2026I motivi, che si trattano unitariamente, sono infondati.3.

2. La nuova normativa ex art. 1, commi 578 e 579 della l. 205del 2017 non può trovare applicazione retroattiva, ma solo dal 1gennaio 2020, come espressamente ivi previsto: «In tema di ICI, learee portuali (anche demaniali) sono classificabili nella categoria "E"di cui all'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006 (conv. in l. n. 286del 2006) se aventi caratteristiche tipologico-funzionali tali darenderle estranee ad ogni uso commerciale o industriale e non anchese presentino autonomia funzionale e reddituale riveniente dal loroconcreto impiego per scopi imprenditoriali di siffatta natura, a nullavalendo, in senso contrario, l'art. 1, comma 578, della l. n. 205 del2017, secondo cui le banchine, le aree portuali scoperte ed i relatividepositi strettamente funzionali alle operazioni ed ai servizi portualinon doganali costituiscono immobili a destinazione particolare, dacensire in catasto nella categoria E/1 (anche se affidati in concessionea privati), trattandosi di disposizione espressamente valevole solo peril futuro (dal 1° gennaio 2020)» (Cass. Sez. 5, 30/12/2019, n. 34657,Rv. 656424 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 21/12/2024, n. 33741,Rv. 673248 – 01).3.

3. Le decisioni di merito, in doppia conforme, hannoevidenziato come le attività svolte sulle aree e costruzioni in oggettorisultino commerciali e/o industriali, e in quanto tali classificabili acatasto nella categoria D e non in E.Le stesse risultano, per le decisioni di merito, unità immobiliariautonome con produzione di reddito («L'imposizione ICI sulle areeportuali è fondata sul criterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sul criterio di ubicazione, con la conseguenzache il censimento catastale delle stesse impone l'accertamento nongià della loro localizzazione, bensì dell'esercizio dell'attività secondoparametri imprenditoriali, restando invece irrilevante l'interesseNumero registro generale 9087/2020Numero sezionale 4506/2026Numero di raccolta generale 17453/2026Data pubblicazione 02/06/2026pubblico al suo svolgimento. (Nella specie, è stato escluso che gliimmobili costituenti un terminal portuale adibito al deposito e allamovimentazione di merce, oggetto di concessione demanialemarittima, fossero compresi in categoria E/1 e fossero perciò soggettiall'esenzione ICI di cui all'art. 7, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 504del 1992)» Cass. Sez. 5, 17/09/2019, n. 23067, Rv. 655054 – 01;vedi anche Cass. Sez. 5, 09/03/2020, n. 6555, Rv. 657542 - 01).Quello che rileva, infatti, non è l’ubicazione ma la potenzialitàdella produzione di reddito per il gestore.4.

Con il quarto motivo la ricorrente prospetta la violazione ofalsa applicazione degli art. 36 e 61 del d. lgs. 546 del 1992, 132 cod.proc. civ. e 111 Costituzione in relazione all’art. 360, primo comma,n. cod. proc. civ. .Per la ricorrente la sentenza sarebbe carente di motivazione, inmaniera assoluta.Il motivo è infondato.In tema di motivazione, meramente apparente o assente, dellasentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorreallorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge,costituzionalmente imposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioèdell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia diprocesso civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporreconcisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare oillustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisioneassunta: «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif.,dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso percassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilNumero registro generale 9087/2020Numero sezionale 4506/2026Numero di raccolta generale 17453/2026Data pubblicazione 02/06/2026sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni in concilianti, o risulti perplessaed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali» (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022,Rv. 664120 - 01).

In tale grave forma di vizio non incorre la sentenzaimpugnata, laddove i giudici di appello, analizzano i motivi di appelloe con valutazione delle prove indicano l’esatta categoria catastale daNon sussiste, quindi, nessun vizio radicale della motivazionedella sentenza impugnata.5.

Con il quinto motivo la ricorrente prospetta la violazione ofalsa applicazione degli art. 112, 115 del cod. proc. civ. e dell’art. 7,d. lgs n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ..Per la ricorrente si sarebbe formato il giudicato interno sullastatuizione della sentenza di primo grado, laddove avrebbe specificatoche “sulla base degli atti e della documentazione prodotta dalricorrente, non può in alcun modo affermarsi che l’area in questione,presenti nei fatti autonomia funzionale e reddituale”.

In quantol’Agenzia delle entrate non impugnava la statuizione in esame.Il motivo è infondato ed in parte inammissibile, in quanto ladecisione di primo grado era favorevole all’Agenzia delle entrate,avendo rigettato il ricorso introduttivo della contribuente;conseguentemente non era necessaria alcuna impugnazione da partedell’Agenzia delle entrate.Numero registro generale 9087/2020Numero sezionale 4506/2026Numero di raccolta generale 17453/2026Data pubblicazione 02/06/2026Comunque, come evidenziato dalla sentenza impugnata,l’Agenzia delle entrate chiedeva il rigetto dell’appello.Deve rilevarsi che «In tema di processo tributario, se è vero chela parte totalmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporreappello incidentale avverso la sentenza impugnata dalla controparte,relativamente alle eccezioni disattese o rimaste assorbite (essendo,sul punto, carente di interesse), è altrettanto vero, tuttavia, che essaha l'onere di riproporle, in base alla disposizione normativa di cuiall'art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la quale riproduce lanorma dell'art. 346 cod. proc. civ., dettata per il processo ordinario.Pertanto, l'omessa riproposizione in appello di tali eccezioni precludeil ricorso per cassazione avverso detta sentenza, che legittimamentenon le ha prese in esame» Cass. Sez. 5, 06/07/2011, n. 14925, Rv.618535 - 01).Inoltre, anche qualora si ritenesse necessario l’appelloincidentale deve rilevarsi che nel processo tributario la riproposizionespecifica delle questioni equivale alla proposizione di appelloincidentale («Nel processo tributario d'appello, come in quello civile,la devoluzione al giudice del gravame dell'eccezione di merito,respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa,esige la proposizione dell'appello incidentale, ma se la parte riproponetale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersialla sua riqualificazione, in applicazione del principio dell'idoneitàdell'atto al raggiungimento dello scopo, tenuto anche conto che, nelcontenzioso tributario, l'appello incidentale non deve esserenotificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate neltermine di costituzione dell'appellato, venendo così ad affievolirsi ladistinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesadel resistente» Cass. Sez. 5, 24/06/2021, n. 18119, Rv. 661767 -01).Numero registro generale 9087/2020Numero sezionale 4506/2026Numero di raccolta generale 17453/2026Data pubblicazione 02/06/2026Su questi aspetti il ricorso per cassazione non specifica alcunchè.

P.Q.MRigetta il ricorso;Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026,tenutasi da remoto .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.646/2019 depositata il 01/08/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR rigettava l’appellodella società contribuente avverso la decisione di primo grado cheaveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento catastale perNumero registro generale 9087/2020Numero sezionale 4506/2026Numero di raccolta generale 17453/2026Data pubblicazione 02/06/2026alcuni immobili nel porto di Ancona, su aree demaniali (piazzalideposito merci e banchina) ;2. ricorre per cassazione la società contribuente con cinquemotivi, integrati da successiva memoria;3. l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso risulta infondato e deve respingersi, con il raddoppiodel contributo unificato; nulla per le spese, in considerazione dellamancata costituzione dell’Agenzia delle entrate.2. Con il primo motivo di ricorso la società prospetta laviolazione o falsa applicazione degli art. 3, l. 241 del 1990, 7 l. 212del 2000 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ..Per la ricorrente l’avviso di accertamento sarebbe immotivato inquanto si è modificata la categoria catastale senza alcunamotivazione (con la Docfa si era prospettata la categoria E/1, mentrecon l’avviso di accertamento si ribadiva la categoria D/8, che giàl’immobile aveva in precedenza).Il motivo è infondato, in quanto la decisione impugnatacorrettamente ritiene motivato l’avviso di accertamento trattandosi diun accertamento dopo una Docfa, senza modifica dei dati, anche perla rettifica della sola categoria catastale.Deve darsi continuità alle decisioni di questa Corte che nonrichiedono una specifica motivazione degli avvisi, dopo la Docfa,nell’ipotesi di assenza di modifica dei dati indicati dal contribuente:«In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione dellarendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA,quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sianodisattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta equella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardanteNumero registro generale 9087/2020Numero sezionale 4506/2026Numero di raccolta generale 17453/2026Data pubblicazione 02/06/2026il valore economico dei beni, l'obbligo di motivazione del relativoavviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e dellaclasse attribuita; mentre, ove vi sia una diversa valutazione deglielementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita especificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pienoesercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggettodell'eventuale contenzioso» (Cass. Sez. 5, 19/11/2024, n. 29754, Rv.673082 - 01).3. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta violazione e falsaapplicazione dell’art. 2, commi 40 e 41 del d. l. n. 262 del 2006, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..La ricorrente ha la concessione dell’area demaniale (areademaniale marittima e annessa fascia di banchina), utilizzabile soloper stoccaggio (temporaneo) di granaglie.L’area in oggetto è sempre stata utilizzata quale stazione perservizi di trasporto nel rispetto del vincolo apposto con laconcessione.Per la CTR le attività svolte dalla ricorrente società sarebberocommerciali e l’immobile in considerazione costituirebbe una unitàimmobiliare autonoma.Per la ricorrente le aree sarebbero vincolate e asservite allastruttura portuale, e in quanto tali dovrebbero essere considerate nelcatasto E/1 e non D/8.3. 1. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione efalsa applicazione degli art. 1, commi 578 e 579 della l. 205 del 2017,art. comma 40, del d. l. n. 262 del 2006 e art. 3 della Costituzione, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..Per la ricorrente la specifica previsione normativa della citata l.finanziaria avrebbe comportato l’attribuzione della classe E, non dellaNumero registro generale 9087/2020Numero sezionale 4506/2026Numero di raccolta generale 17453/2026Data pubblicazione 02/06/2026I motivi, che si trattano unitariamente, sono infondati.3. 2. La nuova normativa ex art. 1, commi 578 e 579 della l. 205del 2017 non può trovare applicazione retroattiva, ma solo dal 1gennaio 2020, come espressamente ivi previsto: «In tema di ICI, learee portuali (anche demaniali) sono classificabili nella categoria "E"di cui all'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006 (conv. in l. n. 286del 2006) se aventi caratteristiche tipologico-funzionali tali darenderle estranee ad ogni uso commerciale o industriale e non anchese presentino autonomia funzionale e reddituale riveniente dal loroconcreto impiego per scopi imprenditoriali di siffatta natura, a nullavalendo, in senso contrario, l'art. 1, comma 578, della l. n. 205 del2017, secondo cui le banchine, le aree portuali scoperte ed i relatividepositi strettamente funzionali alle operazioni ed ai servizi portualinon doganali costituiscono immobili a destinazione particolare, dacensire in catasto nella categoria E/1 (anche se affidati in concessionea privati), trattandosi di disposizione espressamente valevole solo peril futuro (dal 1° gennaio 2020)» (Cass. Sez. 5, 30/12/2019, n. 34657,Rv. 656424 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 21/12/2024, n. 33741,Rv. 673248 – 01).3. 3. Le decisioni di merito, in doppia conforme, hannoevidenziato come le attività svolte sulle aree e costruzioni in oggettorisultino commerciali e/o industriali, e in quanto tali classificabili acatasto nella categoria D e non in E.Le stesse risultano, per le decisioni di merito, unità immobiliariautonome con produzione di reddito («L'imposizione ICI sulle areeportuali è fondata sul criterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sul criterio di ubicazione, con la conseguenzache il censimento catastale delle stesse impone l'accertamento nongià della loro localizzazione, bensì dell'esercizio dell'attività secondoparametri imprenditoriali, restando invece irrilevante l'interesseNumero registro generale 9087/2020Numero sezionale 4506/2026Numero di raccolta generale 17453/2026Data pubblicazione 02/06/2026pubblico al suo svolgimento. (Nella specie, è stato escluso che gliimmobili costituenti un terminal portuale adibito al deposito e allamovimentazione di merce, oggetto di concessione demanialemarittima, fossero compresi in categoria E/1 e fossero perciò soggettiall'esenzione ICI di cui all'art. 7, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 504del 1992)» Cass. Sez. 5, 17/09/2019, n. 23067, Rv. 655054 – 01;vedi anche Cass. Sez. 5, 09/03/2020, n. 6555, Rv. 657542 - 01).Quello che rileva, infatti, non è l’ubicazione ma la potenzialitàdella produzione di reddito per il gestore.4. Con il quarto motivo la ricorrente prospetta la violazione ofalsa applicazione degli art. 36 e 61 del d. lgs. 546 del 1992, 132 cod.proc. civ. e 111 Costituzione in relazione all’art. 360, primo comma,n. cod. proc. civ. .Per la ricorrente la sentenza sarebbe carente di motivazione, inmaniera assoluta.Il motivo è infondato.In tema di motivazione, meramente apparente o assente, dellasentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorreallorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge,costituzionalmente imposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioèdell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia diprocesso civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporreconcisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare oillustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisioneassunta: «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif.,dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso percassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilNumero registro generale 9087/2020Numero sezionale 4506/2026Numero di raccolta generale 17453/2026Data pubblicazione 02/06/2026sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni in concilianti, o risulti perplessaed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali» (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022,Rv. 664120 - 01). In tale grave forma di vizio non incorre la sentenzaimpugnata, laddove i giudici di appello, analizzano i motivi di appelloe con valutazione delle prove indicano l’esatta categoria catastale daNon sussiste, quindi, nessun vizio radicale della motivazionedella sentenza impugnata.5. Con il quinto motivo la ricorrente prospetta la violazione ofalsa applicazione degli art. 112, 115 del cod. proc. civ. e dell’art. 7,d. lgs n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ..Per la ricorrente si sarebbe formato il giudicato interno sullastatuizione della sentenza di primo grado, laddove avrebbe specificatoche “sulla base degli atti e della documentazione prodotta dalricorrente, non può in alcun modo affermarsi che l’area in questione,presenti nei fatti autonomia funzionale e reddituale”. In quantol’Agenzia delle entrate non impugnava la statuizione in esame.Il motivo è infondato ed in parte inammissibile, in quanto ladecisione di primo grado era favorevole all’Agenzia delle entrate,avendo rigettato il ricorso introduttivo della contribuente;conseguentemente non era necessaria alcuna impugnazione da partedell’Agenzia delle entrate.Numero registro generale 9087/2020Numero sezionale 4506/2026Numero di raccolta generale 17453/2026Data pubblicazione 02/06/2026Comunque, come evidenziato dalla sentenza impugnata,l’Agenzia delle entrate chiedeva il rigetto dell’appello.Deve rilevarsi che «In tema di processo tributario, se è vero chela parte totalmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporreappello incidentale avverso la sentenza impugnata dalla controparte,relativamente alle eccezioni disattese o rimaste assorbite (essendo,sul punto, carente di interesse), è altrettanto vero, tuttavia, che essaha l'onere di riproporle, in base alla disposizione normativa di cuiall'art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la quale riproduce lanorma dell'art. 346 cod. proc. civ., dettata per il processo ordinario.Pertanto, l'omessa riproposizione in appello di tali eccezioni precludeil ricorso per cassazione avverso detta sentenza, che legittimamentenon le ha prese in esame» Cass. Sez. 5, 06/07/2011, n. 14925, Rv.618535 - 01).Inoltre, anche qualora si ritenesse necessario l’appelloincidentale deve rilevarsi che nel processo tributario la riproposizionespecifica delle questioni equivale alla proposizione di appelloincidentale («Nel processo tributario d'appello, come in quello civile,la devoluzione al giudice del gravame dell'eccezione di merito,respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa,esige la proposizione dell'appello incidentale, ma se la parte riproponetale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersialla sua riqualificazione, in applicazione del principio dell'idoneitàdell'atto al raggiungimento dello scopo, tenuto anche conto che, nelcontenzioso tributario, l'appello incidentale non deve esserenotificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate neltermine di costituzione dell'appellato, venendo così ad affievolirsi ladistinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesadel resistente» Cass. Sez. 5, 24/06/2021, n. 18119, Rv. 661767 -01).Numero registro generale 9087/2020Numero sezionale 4506/2026Numero di raccolta generale 17453/2026Data pubblicazione 02/06/2026Su questi aspetti il ricorso per cassazione non specifica alcunchè. P.Q.MRigetta il ricorso;Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026,tenutasi da remoto .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17453/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris