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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 36655/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 14750/2021 FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata e lesioni, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta di rapina quale ipotesi di insolvenza fraudolenta, con successive condotte di, percosse, lesioni e/o violenza privata.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Le censure proposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale.

Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201).

Va, ancora, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

2.2. Nella specie la corte di merito, con motivazione congrua e pienamente logica, nel confermare la ricostruzione operata dai giudici di primo grado ha disatteso, in punto di fatto e di diritto, le medesime censure oggi reiterate precisando che, sulla scorta delle complessive risultanze istruttorie, era emerso che l' imputato, dopo essersi appropriato di taluni beni, aveva colpito la persona offesa, Mohamadi, al fine di garantirsi l' impunità, con conseguente manifesta infondatezza delle censure proposte, censure che, peraltro, sono del tutto generiche ed aspecifiche rispetto all' ordito motivazionale.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 II consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 14750/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata e lesioni, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta di rapina quale ipotesi di insolvenza fraudolenta, con successive condotte di, percosse, lesioni e/o violenza privata. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Le censure proposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale. Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201). Va, ancora, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). 2.2. Nella specie la corte di merito, con motivazione congrua e pienamente logica, nel confermare la ricostruzione operata dai giudici di primo grado ha disatteso, in punto di fatto e di diritto, le medesime censure oggi reiterate precisando che, sulla scorta delle complessive risultanze istruttorie, era emerso che l' imputato, dopo essersi appropriato di taluni beni, aveva colpito la persona offesa, Mohamadi, al fine di garantirsi l' impunità, con conseguente manifesta infondatezza delle censure proposte, censure che, peraltro, sono del tutto generiche ed aspecifiche rispetto all' ordito motivazionale. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 II consigliere estensore