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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 15905/2022

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o la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23/09/2020 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Torino emessa il 5

1. giugno del 2019 che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione al reato di tentata rapina impropria commessa in danno della titolare di un esercizio commerciale di vendita di pane.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti dal contenuto sovrapponibile, attraverso i quali deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod.pen., posto che la somma di denaro che gli imputati avrebbero potuto apprendere dalla cassa del negozio ammontava a soli 125 euro e la persona offesa, come da costei dichiarato in denuncia, non aveva subito alcuna lesione personale. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati.

Deve ricordarsi, in punto di diritto, che ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove tale valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità, può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se immune da vizi logico-giuridici (Sez.2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363).

Nel caso in esame, i giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, con conforme giudizio di fatto hanno ritenuto che l'insieme delle circostanze della vicenda non consentissero il riconoscimento dell'attenuante, stante la non modestissima entità della somma che i ricorrenti volevano sottrarre e la violenza della spinta contro il muro ai danni della persona offesa, elemento che richiama l'offesa alla integrità non solo fisica ma anche morale della vittima e che prescinde dal fatto che ella non aveva riportato lesioni personali.

La motivazione è priva di vizi logico giuridici rilevabili in questa sede e non riposa su alcun travisamento probatorio.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 08.03.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R A CORTE : Sezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23/09/2020 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Torino emessa il 5 1. giugno del 2019 che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione al reato di tentata rapina impropria commessa in danno della titolare di un esercizio commerciale di vendita di pane. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti dal contenuto sovrapponibile, attraverso i quali deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod.pen., posto che la somma di denaro che gli imputati avrebbero potuto apprendere dalla cassa del negozio ammontava a soli 125 euro e la persona offesa, come da costei dichiarato in denuncia, non aveva subito alcuna lesione personale. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati. Deve ricordarsi, in punto di diritto, che ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove tale valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità, può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se immune da vizi logico-giuridici (Sez.2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363). Nel caso in esame, i giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, con conforme giudizio di fatto hanno ritenuto che l'insieme delle circostanze della vicenda non consentissero il riconoscimento dell'attenuante, stante la non modestissima entità della somma che i ricorrenti volevano sottrarre e la violenza della spinta contro il muro ai danni della persona offesa, elemento che richiama l'offesa alla integrità non solo fisica ma anche morale della vittima e che prescinde dal fatto che ella non aveva riportato lesioni personali. La motivazione è priva di vizi logico giuridici rilevabili in questa sede e non riposa su alcun travisamento probatorio. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 08.03.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R A CORTE : Sezio
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