CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34795/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d’appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] – condannato in primo e secondo grado per ilreato di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 – ha proposto ricorso percassazione, lamentando: 1) violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, inordine all’assenza del dolo specifico, per la mancanza di prova in atti di unaccordo fraudolento tra l’amministratore di diritto e quello di fatto, nonché di unvantaggio economico personale diretto correlato alla realizzazione del reato; 2)vizi della motivazione, in ordine all’accertamento degli elementi costitutivi delreato, con riguardo alla volontà del [OSCURATO:PERSONA] di emettere fatture per consentirel’evasione, non essendo sufficiente il fatto che egli non si sia adoperato perimpedire l’altrui condotta; 3) vizi della motivazione in ordine alla mancatacorrispondenza tra quanto contestato nel capo di accusa e la sentenza, giacchél’imputato sarebbe stato chiamato a difendersi dall’accusa di averevolontariamente emesso fatture con fine evasivo, venendo però condannato pernon aver impedito l’altrui condotta.Considerato che il ricorso è inammissibile, perché diretto a sollecitare unarivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa alsindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con leargomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata;che il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto riproduttivo di profilidi censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridicie di merito, laddove la Corte di appello ha accertato l’evidenza del dolo specifico,derivante dall’assoluta assenza di strutture aziendali, di contabilitàimprenditoriale, di competenza tecnica, di strumentazione e quant’altronecessario all’esercizio di un’attività di impresa diversa da quella di meracartiera;che, inoltre, l’assunzione completamente occasionale della carica diamministratore – come descritta dallo stesso ricorrente, offerta dal locatore dellaabitazione della ex moglie nell’assoluto difetto di un preventivo accertamentocirca la ricorrenza in capo della minima competenza professionale in punto digestione aziendale – costituisce un evidente indice dell’estrema opacità delrapporto che si è instaurato;che la seconda censura, riferita all’insufficienza della motivazione che laCorte avrebbe fornito relativamente all’accertamento degli elementi costitutividel reato, è altresì inammissibile;che, dall’accertamento condotta dalla Guardia di Finanza è emersa – comevisto – l’assoluta assenza di struttura aziendale e l’assenza di contabilità,risultando la società assolutamente inattiva anche sotto il profilo dell’acquisto distrumenti e merci (pag. 3 del provvedimento);che, l’assunto difensivo circa l’ipotetica pattuizione dell’alienazionedell’immobile in cambio della assunzione della carica di amministratore è rimastoindimostrato e, comunque, al più corroborerebbe la sussistenza dell’elementosoggettivo in capo al [OSCURATO:PERSONA], laddove l’asserita intesa raggiunta confermerebbe lapiena cognizione da parte dell’imputato dell’essenzialità del contributorichiestogli, in relazione alla posizione che ha ricoperto durante il primo anno divita della società;che il terzo motivo di ricorso, inerente alla mancata corrispondenza tra capodi accusa e sentenza è inammissibile, in quanto inerente a violazione deducibile enon dedotta in precedenza e, del tutto generico, essendo la condannaintervenuta esattamente per la condotta oggetto dell’imputazione, commissiva esorretta da dolo specifico;che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]