CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 novembre 2021
Cassazione n. 04157/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 4196-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 704/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/10/2015 R.G.N. 611/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 4196/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 704 del 2015 la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, previo annullamento dell'avviso di addebito emesso in pendenza del giudizio tributario, ha condannato l'attuale ricorrente al pagamento delle somme indicate nell'avviso di addebito, per contributi omessi alla Gestione commercianti relativi a reddito eccedente il minimale per l'anno 2005; 2. per la Corte di merito la notifica del verbale di accertamento dell'Agenzia delle entrate, entro il termine quinquennale di prescrizione dei contributi, costituiva valido atto interruttivo anche ai fini della prescrizione contributiva; l'avviso di addebito dell'INPS non poteva essere emesso in pendenza del giudizio tributario di impugnazione dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate che ne rappresenta il presupposto; la conciliazione fiscale, intervenuta medio tempore, aveva efficacia novativa, sostituendo al credito fiscale originario quello concordato fra le parti sicché la contribuzione INPS andava rapportata alla nuova situazione reddituale risultante dall'accordo fra le parti e, nella specie, a fronte dei maggiori ricavi di cui all'accordo (77 mila euro) tale reddito superava comunque il massimale di 64 mila euro per cui la pretesa originaria dell'INPS, della maggior contribuzione sul massimale e non sull'intero reddito accertato dall'Agenzia, era ancora valida; 3. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a tre articolati motivi, al quale ha opposto difese l'INPS, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., con controricorso;[OSCURATO:PERSONA] 4. con i motivi di ricorso si deduce violazione dell'art. 48 d.lgs. n.546 del 1992 e 1372 cod.civ. per avere la Corte di merito fatto riverberare gli effetti della definizione agevolata sulla lite fiscale sul giudizio in tema di contributi nel quale, per l'autonomia dalla lite fiscale, l'INPS avrebbe dovuto provare i fatti costitutivi del diritto; violazione degli artt. 2697 e 2702 cod.civ. e 437 cod.proc.civ., per avere dato ingresso, nel giudizio, a un documento non autorizzato e comunque tardivo e privo di valore probatorio (foglietto indicante il reddito corrispondente all'importo del massimale il cui contenuto era stato poi trasposto nelle note INPS); violazione dell'art. 2697 cod.civ. e 115,116 cod.proc.civ. per avere fatto cattivo uso del principio di non contestazione, nella denegata ipotesi di ritenere il predetto documento correttamente versato in atti; 5. i motivi sono inammissibili perché non investono la statuizione impugnata, fondata su altre rationes clecidendi; 6. invero la parte ricorrente non devolve alcun vizio della sentenza gravata in ordine alla prescrizione contributiva e l'idoneità del verbale di accertamento dell'Agenzia ad interrompere la prescrizione contributiva in adesione alla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte di merito (Cass. n.17763 del 2015), né svolge motivi di gravame avverso la statuizione di condanna al pagamento della somma pari allo stesso importo dell'avviso di addebito annullato in pendenza del giudizio tributario; 7. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; 8. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. P.Q. M . La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art. 13,co.1-quater, d. P. R. n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 18 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]