Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32710/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ilano neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pa) il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 10 gennaio 2025 il Magistrato di sorveglianza di Milanoha accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casadi reclusione di [OSCURATO:PERSONA] e sottoposto al regime detentivo speciale di cuiall'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora innanzi, ord. pen.),disponendo che l'Amministrazione penitenziaria gli consentisse di utilizzare unfornello a gas, nonché pentole, caffettiere ed ulteriori utensili da cucina perl'intero arco della giornata, alle medesime condizioni riconosciute ai detenuti nonassoggettati al predetto regime differenziato.A fondamento della decisione, il giudice, qualificato il reclamo come rimediogiurisdizionale ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen., ha richiamato il consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità volto ad assicurare ai detenutisottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. un trattamento quanto piùpossibile omogeneo rispetto a quello riservato alla generalità della popolazionedetenuta, fatta salva la ricorrenza di specifiche e concrete esigenze di ordine esicurezza.Ha ritenuto, in detta prospettiva, che la limitazione dell’utilizzo deglistrumenti di cottura nella fascia oraria compresa tra le ore 24 e le ore 7,incidendo esclusivamente sui detenuti in regime differenziato e non trovandoadeguata giustificazione nelle finalità proprie dell'istituto, si risolvesse in unairragionevole disparità di trattamento, suscettibile di tradursi in unaggravamento del regime penitenziario privo di base normativa e connotato dacarattere sostanzialmente vessatorio.2.

Con ordinanza del 12 dicembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milanoha rigettato il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria con il qualeera stata dedotta la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 69, comma sesto,lett. b), ord. pen.Nel richiamare integralmente gli argomenti sviluppati nel provvedimentoimpugnato, il Tribunale ha, pertanto, ribadito che il regime differenziato previstodall'art. 41-bis ord. pen. trova il proprio fondamento esclusivamente nelleesigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza, tanto all'interno quanto all'esternodegli istituti penitenziari, in funzione del pericolo derivante dal perdurare deicollegamenti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di appartenenza.Ne ha fatto conseguire che qualsiasi ulteriore compressione delle condizionidi vita detentiva che non risulti strettamente correlata a tali finalità si traduce inun indebito aggravamento del trattamento penitenziario, configurando un surplusdi afflittività estraneo alla funzione dell'istituto e incompatibile con i principicostituzionali che presidiano l'esecuzione della pena e la tutela della dignità dellapersona detenuta.3.

Il Ministero della Giustizia propone, a mezzo dell’avvocatura dello Stato,ricorso per cassazione con il quale lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione dell’art. 69, sestocomma, lett. b) ord. pen., nonché degli artt. 1, 35-bis, 41-bis, comma 2-quater,lett. a) e b), ord. pen., 6 e 8 circolare Ministero della Giustizia n. 3676 del 2ottobre 2017.Il ricorrente assume che il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso diriconosce all’Amministrazione penitenziaria nell’individuazione delle modalitàorganizzative del trattamento detentivo funzionali al perseguimento delleesigenze di sicurezza, controllo e tutela dei detenuti, alle quali essa èistituzionalmente preposta.Richiama, quindi, il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità secondo cui la previsione di specifiche fasce orarie per l’utilizzo delfornello e degli altri strumenti destinati alla preparazione dei cibi attieneesclusivamente alle modalità di esercizio della facoltà di cottura degli alimenti enon incide sul corrispondente diritto del detenuto, che resta integralmentegarantito.Desume da tale premessa che la fissazione di limiti temporali all’impiegodegli strumenti di cucina nell’ambito del regime differenziato di cui all’art. 41-bisord. pen., in quanto espressione di peculiari esigenze organizzative proprie diquel circuito detentivo, non si pone in contrasto con il principio di parità ditrattamento rispetto ai detenuti comuni, purché non si traduca in una misurapriva di giustificazione funzionale e obiettivamente diretta ad aggravare il caricoafflittivo della detenzione.Sostiene, inoltre, che il sindacato demandato alla magistratura disorveglianza dall’art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen. non possa risolversi nellasostituzione delle valutazioni giudiziali a quelle rimesse all’Amministrazionepenitenziaria in forza dell’art. 36, lett. b), del d.P.R. n. 230 del 2000, dovendoesso arrestarsi alla verifica della conformità delle determinazioni adottate aiparametri di ragionevolezza, proporzionalità e non arbitrarietà.Osserva, ancora, che la diversità di regolamentazione tra detenuti comuni edetenuti sottoposti al regime speciale troverebbe una plausibile giustificazionenelle differenti caratteristiche strutturali e organizzative dei rispettivi circuitidetentivi.Evidenzia, in particolare, come, nelle sezioni di media sicurezza, la presenzadi più detenuti all’interno della medesima camera detentiva giustifichi che lacottura dei cibi, per ragioni connesse alla salubrità degli ambienti, possa avveniresenza limiti temporali, mentre analoghe esigenze non ricorrerebbero nelle sezionidestinate ai detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen.,caratterizzate dalla collocazione individuale dei ristretti («nel circuito mediasicurezza ogni camera ospita più detenuti, pertanto, limitare la possibilità dicucinare concedendola solo in determinate ore potrebbe creare problemi allasalubrità dell’aria…tali rischi non sussistono nelle sezioni dedicate ad accogliere idetenuti ex art. 41-bis ord. pen., atteso che ogni detenuto è allocato in una cellasingola»).Su tali basi, il Ministero ricorrente deduce che il Tribunale abbia ecceduto ilimiti del controllo giurisdizionale consentito dall’art. 69, comma 6, lett. b), ord.pen., ingerendosi in valutazioni di merito riservate all’Amministrazionepenitenziaria e sostituendo il proprio apprezzamento alle scelte organizzative daessa discrezionalmente adottate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Al fine di esplicitare le ragioni sottese a siffatta determinazione, nonappare inopportuno muovere da una sia pur sintetica ricognizione dei più recentiapprodi cui la giurisprudenza di legittimità è pervenuta proprio con riguardo altema oggetto della presente verifica che, per il vero, si muovono nel solco di unorientamento che può ormai definirsi consolidato.Può, pertanto, prendersi le mosse dai principi recentemente esposti daquesta Corte (Sez. 1, n. 1442 del 7 ottobre 2025, Vitale, Rv. 289296), secondo iquali, in materia di ordinamento penitenziario, deve ritenersi legittima laprevisione, contenuta nel regolamento dell'istituto, che limiti l'utilizzo deglistrumenti destinati alla preparazione dei cibi in determinate fasce orarie da partedei detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., purchétale disciplina trovi concreto fondamento in specifiche esigenze di caratterelogistico e organizzativo.In tale arresto la Corte ha, invero, chiarito come una simileregolamentazione, incidendo esclusivamente sulle modalità di esercizio dellafacoltà riconosciuta al detenuto e non sul nucleo essenziale del diritto allapreparazione degli alimenti e ad una corretta alimentazione, non integri, di persé, una disparità di trattamento costituzionalmente apprezzabile, ove risultisorretta da ragioni oggettive e funzionalmente correlate alle peculiari esigenzedel circuito detentivo differenziato.Nel medesimo solco interpretativo si colloca Sez. 1, n. 6807 del 9 dicembre2025, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha ulteriormente precisato che il principio di eguaglianzadi trattamento tra detenuti sottoposti a differenti regimi detentivi non ostaall’introduzione di discipline differenziate allorquando queste risultino giustificateda esigenze organizzative concretamente apprezzabili e non si risolvano, invece,in una surrettizia compressione delle prerogative riconosciute al ristretto ovveronell'imposizione di restrizioni ulteriori, prive di funzionalità rispetto alle finalitàproprie del regime speciale.Secondo tale condivisibile ricostruzione, ciò che l'ordinamento proscrive nonè la differenziazione in quanto tale, bensì la previsione di discipline che sitraducano in un aggravamento indebito e inutilmente vessatorio delle condizionidi detenzione.Per contro, resta pienamente consentita l’adozione di modalità organizzativedifferenziate qualora l'Amministrazione penitenziaria sia in grado di indicare emotivare adeguatamente le ragioni logistiche, tecniche o organizzative che necostituiscono il presupposto giustificativo.Ne consegue che una diversa articolazione temporale dell'attività dipreparazione dei cibi, ancorché riferita ai soli detenuti sottoposti al regime di cuiall'art. 41-bis ord. pen., può reputarsi conforme ai principi ordinamentali tutte levolte in cui risulti ancorata a concrete esigenze di gestione del circuito detentivoe non si traduca nella compressione del diritto sostanziale cui essa accede.Tale approdo ermeneutico si inscrive, come anticipato in premessa, in unalinea interpretativa da tempo consolidata nella giurisprudenza di questa Corte(Sez. 1, n. 4030 del 4 dicembre 2020, dep. 2021, Min.

Giust. proc.

Gallo, Rv.280532; nonché, tra le pronunce conformi, Sez. 1, n. 4031 del 2021, Min.

Giust.proc.

Greco; Sez. 1, n. 7192 del 2021, Min.

Giust. proc.

Bellocco; Sez. 1, n.7193 del 2021, Min.

Giust. proc.

Palazzotto; Sez. 1, n. 7194 del 2021, Min.Giust. proc.

Audino; Sez. 1, n. 43528 del 28 giugno 2023, Min.

Giust. proc.Bonomo, Rv. 285204), nelle quali si è evidenziato come le esigenze organizzativesuscettibili di giustificare una disciplina differenziata possano essere correlatetanto alla necessità di assicurare un più intenso controllo dei detenuti inseriti nelcircuito speciale, quanto all’esigenza di coordinare tali esigenze con le concretedisponibilità di personale e con l'assetto logistico della struttura penitenziaria.Da tali coordinate interpretative discende che la mera previsione di fasceorarie per l'utilizzo degli strumenti di cottura non è, di per sé, indicativa di unadiscriminazione in danno dei detenuti sottoposti al regime differenziato,occorrendo piuttosto verificare se essa trovi adeguata giustificazione in ragioniobiettive e razionalmente correlate alle esigenze organizzative dell'istituto.3.

Muovendo da tali premesse, deve ritenersi che, nel caso in esame, ilTribunale di sorveglianza non abbia evidenziato elementi idonei a dimostrarel'effettiva irragionevolezza ovvero la natura discriminatoria della disciplinapredisposta dall'Amministrazione penitenziaria.La motivazione del provvedimento impugnato non si confrontaadeguatamente con l'assunto prospettato dal Dipartimento dell'AmministrazionePenitenziaria, secondo cui la diversificazione oraria sarebbe giustificata dalledifferenti modalità allocative dei detenuti nei rispettivi circuiti detentivi.In particolare, non appare manifestamente illogica né priva di plausibilità laconsiderazione secondo cui, nelle camere detentive destinate ad accogliere unapluralità di soggetti, la preparazione dei cibi in orari differenziati costituisca unragionevole strumento volto ad evitare un'eccessiva concentrazione di fumi evapori all'interno dei medesimi ambienti, esigenza evidentemente nonconfigurabile nelle sezioni caratterizzate dalla collocazione individuale deidetenuti.L'Amministrazione, pertanto, ha addotto una giustificazione fondata suelementi concretamente verificabili e coerente con le caratteristiche strutturalidei diversi circuiti detentivi, senza incidere sul contenuto sostanziale del dirittodel detenuto a preparare autonomamente gli alimenti e limitandosi adisciplinarne le modalità di esercizio.Né può trascurarsi come sia principio pacifico che lo stato di detenzionecomporti inevitabilmente l'assoggettamento del ristretto a regole organizzativeincidenti sull'esercizio di molteplici situazioni giuridiche soggettive, purché taliregole risultino conformi ai canoni di ragionevolezza, proporzionalità e nonarbitrarietà.In tale prospettiva, le determinazioni assunte dall'Amministrazionepenitenziaria nell'esercizio delle proprie competenze gestionali non sonosindacabili nel merito dal giudice della sorveglianza, ove risultino sorrette da unapparato giustificativo logicamente coerente e non incidano in modo illegittimosul nucleo essenziale dei diritti del detenuto.Deve, quindi, osservarsi che il Tribunale di sorveglianza ha finito peroltrepassare l'ambito del sindacato demandatogli dall'art. 69, comma 6, lett. b),ord. pen., sostituendo, in sostanza, il proprio apprezzamento alle valutazioniorganizzative riservate all'Amministrazione penitenziaria.Una volta escluso che la disciplina censurata fosse arbitraria, discriminatoriao lesiva di un diritto soggettivo del detenuto, il controllo giurisdizionale avrebbedovuto arrestarsi alla verifica della sua conformità ai parametri di legittimità,senza estendersi sino ad imporre all'Amministrazione l'adozione di differentimodelli organizzativi, estranei alla sfera di cognizione attribuita al giudice dellasorveglianza.3.

L'ordinanza impugnata risulta, pertanto, affetta da una non consentitasovrapposizione del giudizio giurisdizionale alle prerogative gestionali propriedell'Amministrazione penitenziaria, in un ambito nel quale a quest'ultimacompete un margine di discrezionalità tecnica e organizzativa non suscettibile disostituzione da parte dell'autorità giudiziaria.4.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essereaccolto e l'ordinanza impugnata, nonché il provvedimento del magistrato disorveglianza che di essa costituisce il presupposto, devono essere annullati senzarinvio, non residuando ulteriori accertamenti di fatto da compiere e risultando lavicenda pienamente definibile sulla base del quadro fattuale già definitivamenteacquisito agli atti del procedimento.

P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e quello del Magistrato disorveglianza di Milano.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ilano neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pa) il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 10 gennaio 2025 il Magistrato di sorveglianza di Milanoha accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casadi reclusione di [OSCURATO:PERSONA] e sottoposto al regime detentivo speciale di cuiall'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora innanzi, ord. pen.),disponendo che l'Amministrazione penitenziaria gli consentisse di utilizzare unfornello a gas, nonché pentole, caffettiere ed ulteriori utensili da cucina perl'intero arco della giornata, alle medesime condizioni riconosciute ai detenuti nonassoggettati al predetto regime differenziato.A fondamento della decisione, il giudice, qualificato il reclamo come rimediogiurisdizionale ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen., ha richiamato il consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità volto ad assicurare ai detenutisottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. un trattamento quanto piùpossibile omogeneo rispetto a quello riservato alla generalità della popolazionedetenuta, fatta salva la ricorrenza di specifiche e concrete esigenze di ordine esicurezza.Ha ritenuto, in detta prospettiva, che la limitazione dell’utilizzo deglistrumenti di cottura nella fascia oraria compresa tra le ore 24 e le ore 7,incidendo esclusivamente sui detenuti in regime differenziato e non trovandoadeguata giustificazione nelle finalità proprie dell'istituto, si risolvesse in unairragionevole disparità di trattamento, suscettibile di tradursi in unaggravamento del regime penitenziario privo di base normativa e connotato dacarattere sostanzialmente vessatorio.2. Con ordinanza del 12 dicembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milanoha rigettato il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria con il qualeera stata dedotta la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 69, comma sesto,lett. b), ord. pen.Nel richiamare integralmente gli argomenti sviluppati nel provvedimentoimpugnato, il Tribunale ha, pertanto, ribadito che il regime differenziato previstodall'art. 41-bis ord. pen. trova il proprio fondamento esclusivamente nelleesigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza, tanto all'interno quanto all'esternodegli istituti penitenziari, in funzione del pericolo derivante dal perdurare deicollegamenti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di appartenenza.Ne ha fatto conseguire che qualsiasi ulteriore compressione delle condizionidi vita detentiva che non risulti strettamente correlata a tali finalità si traduce inun indebito aggravamento del trattamento penitenziario, configurando un surplusdi afflittività estraneo alla funzione dell'istituto e incompatibile con i principicostituzionali che presidiano l'esecuzione della pena e la tutela della dignità dellapersona detenuta.3. Il Ministero della Giustizia propone, a mezzo dell’avvocatura dello Stato,ricorso per cassazione con il quale lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione dell’art. 69, sestocomma, lett. b) ord. pen., nonché degli artt. 1, 35-bis, 41-bis, comma 2-quater,lett. a) e b), ord. pen., 6 e 8 circolare Ministero della Giustizia n. 3676 del 2ottobre 2017.Il ricorrente assume che il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso diriconosce all’Amministrazione penitenziaria nell’individuazione delle modalitàorganizzative del trattamento detentivo funzionali al perseguimento delleesigenze di sicurezza, controllo e tutela dei detenuti, alle quali essa èistituzionalmente preposta.Richiama, quindi, il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità secondo cui la previsione di specifiche fasce orarie per l’utilizzo delfornello e degli altri strumenti destinati alla preparazione dei cibi attieneesclusivamente alle modalità di esercizio della facoltà di cottura degli alimenti enon incide sul corrispondente diritto del detenuto, che resta integralmentegarantito.Desume da tale premessa che la fissazione di limiti temporali all’impiegodegli strumenti di cucina nell’ambito del regime differenziato di cui all’art. 41-bisord. pen., in quanto espressione di peculiari esigenze organizzative proprie diquel circuito detentivo, non si pone in contrasto con il principio di parità ditrattamento rispetto ai detenuti comuni, purché non si traduca in una misurapriva di giustificazione funzionale e obiettivamente diretta ad aggravare il caricoafflittivo della detenzione.Sostiene, inoltre, che il sindacato demandato alla magistratura disorveglianza dall’art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen. non possa risolversi nellasostituzione delle valutazioni giudiziali a quelle rimesse all’Amministrazionepenitenziaria in forza dell’art. 36, lett. b), del d.P.R. n. 230 del 2000, dovendoesso arrestarsi alla verifica della conformità delle determinazioni adottate aiparametri di ragionevolezza, proporzionalità e non arbitrarietà.Osserva, ancora, che la diversità di regolamentazione tra detenuti comuni edetenuti sottoposti al regime speciale troverebbe una plausibile giustificazionenelle differenti caratteristiche strutturali e organizzative dei rispettivi circuitidetentivi.Evidenzia, in particolare, come, nelle sezioni di media sicurezza, la presenzadi più detenuti all’interno della medesima camera detentiva giustifichi che lacottura dei cibi, per ragioni connesse alla salubrità degli ambienti, possa avveniresenza limiti temporali, mentre analoghe esigenze non ricorrerebbero nelle sezionidestinate ai detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen.,caratterizzate dalla collocazione individuale dei ristretti («nel circuito mediasicurezza ogni camera ospita più detenuti, pertanto, limitare la possibilità dicucinare concedendola solo in determinate ore potrebbe creare problemi allasalubrità dell’aria…tali rischi non sussistono nelle sezioni dedicate ad accogliere idetenuti ex art. 41-bis ord. pen., atteso che ogni detenuto è allocato in una cellasingola»).Su tali basi, il Ministero ricorrente deduce che il Tribunale abbia ecceduto ilimiti del controllo giurisdizionale consentito dall’art. 69, comma 6, lett. b), ord.pen., ingerendosi in valutazioni di merito riservate all’Amministrazionepenitenziaria e sostituendo il proprio apprezzamento alle scelte organizzative daessa discrezionalmente adottate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Al fine di esplicitare le ragioni sottese a siffatta determinazione, nonappare inopportuno muovere da una sia pur sintetica ricognizione dei più recentiapprodi cui la giurisprudenza di legittimità è pervenuta proprio con riguardo altema oggetto della presente verifica che, per il vero, si muovono nel solco di unorientamento che può ormai definirsi consolidato.Può, pertanto, prendersi le mosse dai principi recentemente esposti daquesta Corte (Sez. 1, n. 1442 del 7 ottobre 2025, Vitale, Rv. 289296), secondo iquali, in materia di ordinamento penitenziario, deve ritenersi legittima laprevisione, contenuta nel regolamento dell'istituto, che limiti l'utilizzo deglistrumenti destinati alla preparazione dei cibi in determinate fasce orarie da partedei detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., purchétale disciplina trovi concreto fondamento in specifiche esigenze di caratterelogistico e organizzativo.In tale arresto la Corte ha, invero, chiarito come una simileregolamentazione, incidendo esclusivamente sulle modalità di esercizio dellafacoltà riconosciuta al detenuto e non sul nucleo essenziale del diritto allapreparazione degli alimenti e ad una corretta alimentazione, non integri, di persé, una disparità di trattamento costituzionalmente apprezzabile, ove risultisorretta da ragioni oggettive e funzionalmente correlate alle peculiari esigenzedel circuito detentivo differenziato.Nel medesimo solco interpretativo si colloca Sez. 1, n. 6807 del 9 dicembre2025, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha ulteriormente precisato che il principio di eguaglianzadi trattamento tra detenuti sottoposti a differenti regimi detentivi non ostaall’introduzione di discipline differenziate allorquando queste risultino giustificateda esigenze organizzative concretamente apprezzabili e non si risolvano, invece,in una surrettizia compressione delle prerogative riconosciute al ristretto ovveronell'imposizione di restrizioni ulteriori, prive di funzionalità rispetto alle finalitàproprie del regime speciale.Secondo tale condivisibile ricostruzione, ciò che l'ordinamento proscrive nonè la differenziazione in quanto tale, bensì la previsione di discipline che sitraducano in un aggravamento indebito e inutilmente vessatorio delle condizionidi detenzione.Per contro, resta pienamente consentita l’adozione di modalità organizzativedifferenziate qualora l'Amministrazione penitenziaria sia in grado di indicare emotivare adeguatamente le ragioni logistiche, tecniche o organizzative che necostituiscono il presupposto giustificativo.Ne consegue che una diversa articolazione temporale dell'attività dipreparazione dei cibi, ancorché riferita ai soli detenuti sottoposti al regime di cuiall'art. 41-bis ord. pen., può reputarsi conforme ai principi ordinamentali tutte levolte in cui risulti ancorata a concrete esigenze di gestione del circuito detentivoe non si traduca nella compressione del diritto sostanziale cui essa accede.Tale approdo ermeneutico si inscrive, come anticipato in premessa, in unalinea interpretativa da tempo consolidata nella giurisprudenza di questa Corte(Sez. 1, n. 4030 del 4 dicembre 2020, dep. 2021, Min. Giust. proc. Gallo, Rv.280532; nonché, tra le pronunce conformi, Sez. 1, n. 4031 del 2021, Min. Giust.proc. Greco; Sez. 1, n. 7192 del 2021, Min. Giust. proc. Bellocco; Sez. 1, n.7193 del 2021, Min. Giust. proc. Palazzotto; Sez. 1, n. 7194 del 2021, Min.Giust. proc. Audino; Sez. 1, n. 43528 del 28 giugno 2023, Min. Giust. proc.Bonomo, Rv. 285204), nelle quali si è evidenziato come le esigenze organizzativesuscettibili di giustificare una disciplina differenziata possano essere correlatetanto alla necessità di assicurare un più intenso controllo dei detenuti inseriti nelcircuito speciale, quanto all’esigenza di coordinare tali esigenze con le concretedisponibilità di personale e con l'assetto logistico della struttura penitenziaria.Da tali coordinate interpretative discende che la mera previsione di fasceorarie per l'utilizzo degli strumenti di cottura non è, di per sé, indicativa di unadiscriminazione in danno dei detenuti sottoposti al regime differenziato,occorrendo piuttosto verificare se essa trovi adeguata giustificazione in ragioniobiettive e razionalmente correlate alle esigenze organizzative dell'istituto.3. Muovendo da tali premesse, deve ritenersi che, nel caso in esame, ilTribunale di sorveglianza non abbia evidenziato elementi idonei a dimostrarel'effettiva irragionevolezza ovvero la natura discriminatoria della disciplinapredisposta dall'Amministrazione penitenziaria.La motivazione del provvedimento impugnato non si confrontaadeguatamente con l'assunto prospettato dal Dipartimento dell'AmministrazionePenitenziaria, secondo cui la diversificazione oraria sarebbe giustificata dalledifferenti modalità allocative dei detenuti nei rispettivi circuiti detentivi.In particolare, non appare manifestamente illogica né priva di plausibilità laconsiderazione secondo cui, nelle camere detentive destinate ad accogliere unapluralità di soggetti, la preparazione dei cibi in orari differenziati costituisca unragionevole strumento volto ad evitare un'eccessiva concentrazione di fumi evapori all'interno dei medesimi ambienti, esigenza evidentemente nonconfigurabile nelle sezioni caratterizzate dalla collocazione individuale deidetenuti.L'Amministrazione, pertanto, ha addotto una giustificazione fondata suelementi concretamente verificabili e coerente con le caratteristiche strutturalidei diversi circuiti detentivi, senza incidere sul contenuto sostanziale del dirittodel detenuto a preparare autonomamente gli alimenti e limitandosi adisciplinarne le modalità di esercizio.Né può trascurarsi come sia principio pacifico che lo stato di detenzionecomporti inevitabilmente l'assoggettamento del ristretto a regole organizzativeincidenti sull'esercizio di molteplici situazioni giuridiche soggettive, purché taliregole risultino conformi ai canoni di ragionevolezza, proporzionalità e nonarbitrarietà.In tale prospettiva, le determinazioni assunte dall'Amministrazionepenitenziaria nell'esercizio delle proprie competenze gestionali non sonosindacabili nel merito dal giudice della sorveglianza, ove risultino sorrette da unapparato giustificativo logicamente coerente e non incidano in modo illegittimosul nucleo essenziale dei diritti del detenuto.Deve, quindi, osservarsi che il Tribunale di sorveglianza ha finito peroltrepassare l'ambito del sindacato demandatogli dall'art. 69, comma 6, lett. b),ord. pen., sostituendo, in sostanza, il proprio apprezzamento alle valutazioniorganizzative riservate all'Amministrazione penitenziaria.Una volta escluso che la disciplina censurata fosse arbitraria, discriminatoriao lesiva di un diritto soggettivo del detenuto, il controllo giurisdizionale avrebbedovuto arrestarsi alla verifica della sua conformità ai parametri di legittimità,senza estendersi sino ad imporre all'Amministrazione l'adozione di differentimodelli organizzativi, estranei alla sfera di cognizione attribuita al giudice dellasorveglianza.3. L'ordinanza impugnata risulta, pertanto, affetta da una non consentitasovrapposizione del giudizio giurisdizionale alle prerogative gestionali propriedell'Amministrazione penitenziaria, in un ambito nel quale a quest'ultimacompete un margine di discrezionalità tecnica e organizzativa non suscettibile disostituzione da parte dell'autorità giudiziaria.4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essereaccolto e l'ordinanza impugnata, nonché il provvedimento del magistrato disorveglianza che di essa costituisce il presupposto, devono essere annullati senzarinvio, non residuando ulteriori accertamenti di fatto da compiere e risultando lavicenda pienamente definibile sulla base del quadro fattuale già definitivamenteacquisito agli atti del procedimento. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e quello del Magistrato disorveglianza di Milano.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32710/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris