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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 novembre 2024

Cassazione n. 41810/2025

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nciato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da : [OSCURATO:PERSONA] ENRICOnato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] GIUSEPPINAnato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] VANDAnato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso ilDECRETO del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del la CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e iricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generaleSIMONETTA CICCARELLI, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricors i . lette le conclusioni scritte presentate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell’interesse dei tre ricorrenti, ha chiesto l’accoglimento deiricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decretoin data 30 giugno 2021, i l Tribunale di Napoli aveva disposto, nei confronti diEnrico [OSCURATO:PERSONA], l a proroga di un ulteriore anno della durata della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza già applicataglicon decreto dello stesso Tribunale in data 18 novembre 2008 , nonché la confisca di prevenzione di una serie di beni immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente moglie e figlia del proposto, e ritenuti nella disponibilità di quest’ultimo.

2. Con decreto in data 18 febbraio 2025, la Corte di appello di Napoli ha confermato il provvedimento di confisca. [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente osservato che il termine di 1 anno e 6 mesi previsto dall’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 non era ancora decorso e ha , poi, dato atto che er an o stati acquisiti dei documenti prodotti dalla difesama non anche la consulenza di parte a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], la cui produzione è stata ritenuta tardiva, non essendo stata compiuta con il ricorso in appello, né in sede di motivi nuovi.Nel merito, la Corte ha ribadito l’esistenza di una ingiustificabilesproporzione fra il reddito dichiarato dal nucleo familiare, gli importi spesi per gli acquisti immobiliari e l ’ esistenz a di una correlazione temporale intercorrente tra le condotte illecite di [OSCURATO:PERSONA] e i suddetti acquisti, confermando, in ultimo, il provvedimento ablativo in ragione della riferibilità al proposto delle s omme impiegate da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] per restituire quanto da essere ricevuto a titolo di prestito.E ciò in quanto le allegazioni difensive non potevano ritenersi idonee a « sminu ir e » o «elidere»l’efficacia probatoria degli elementi offerti dall ’ Accusa , secondo quanto riportato nel decreto per i singoli acquisti.

2. Con un unico atto di impugnazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di appello per il tramitedel comune difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] , deducendo tre motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen .

3.1. Con il primo motivo, iricorsi denuncia no , ai sensi dell ’ art. 606, comma 1, lett. b), c)ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 585, 121, 666, comma 5, 597 cod. p roc . p en. , non essendo stati acquisiti né valutati, la consulenza di partedel dott. [OSCURATO:PERSONA], i documenti relativi ai regali di matrimonio, il contratto preliminare tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con le matrici degli assegni di [OSCURATO:PERSONA] allegati al contratto e la dichiarazione di liberalità economica di [OSCURATO:PERSONA].

La consulenza in parola , prodotta sin dall’avvio del procedimento di appello, sarebbe stata dichiarata inammissibile all’udienza del 12 novembre 2024, nonostante che la stessa fosse stata sottoscritta anche dal difensore e, dunque, benché fosse ammissibile quantomeno quale memoria ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen., tanto più che la stessa Corte di appello indicherebbe la consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA] come una rivalutazione degli stessi elementi indicati dal d ott.

Mallardo n el giudizio di primo grado, « con spiegazioni diverse».

Inoltre , la relativa produzione era già stata ammessa e acquisita dalla Corte alla prima udienza del giudizio di impugnazione, dopo essere stata depositata nei termini previsti,per i motivi aggiunti, dall’art. 585 , comma 4 , cod.proc. pen .

In ogni caso , l ’ art. 666 , comma 5 , c od . p roc . p en ., consente al giudice, in materia di misure di prevenzione , di chiedere tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno e di assumere anche prove, sicché la Corte di appello ben avrebbe potuto acquisire d’ufficio elementi su cui non si er a concentrata l’attenzione del primo giudice.Quanto, invece, agli altri documenti (quelli relativi ai regali di matrimonio, il contratto preliminare tra [OSCURATO:PERSONA] e AnnaPerillo con le matrici degli assegni di [OSCURATO:PERSONA] allegati, la dichiarazione di liberalità economica di [OSCURATO:PERSONA] ) , la produzione sarebbe stata dichiarata inammissibile senza indicare il criterio utilizzato per la relativa decisione.

3.2. Con il secondo motivo, iricorsi censura no , ex art. 606, comma 1, lett. b ) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 27, comma 6,d.lgs. n. 159 del 2011 , per essere il decreto di confisca divenuto inefficace per il decorso del termine di 1 anno e mesi 6, decorrente dal momento dell ’ atto di impugnazionee scaduto il 9 marzo 2023 , ben prima dell ’ emissione de l d ecreto impugnato in data18 febbraio 2025 .

Ciò in quanto a d esso non avrebbero dovuto applicarsi le cause di sospensione previste dall’art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, essendo stata la sospensionedisposta per esigenze processuali.

3.3. Con il terzo motivo, iricorsi denuncia no , ai sensi dell ’ art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 24, d.lgs. n. 159del 2011, dettato in materia di prova de i profili patrimonial i de i terzi interessati, le cui regole sarebbero diverse da quelle previste in materia di confisca dei beni del proposto.Nel caso di specie i terzi a vrebbero “ allegato ” una serie di elementi utili,quali documenti, dichiarazioni, cifre, tempi, presupposti economici, dinamica delle economie familiaripur senza che nei loro confronti esistesse alcun onere di contrastare la provadi accusa, atteso che il terzo interessato « può e deve rivendicare, l’effettiva titolarità dei beni confiscati» (S ez .

U , n. 30355 del 23/03/2025, Putignano, in motivazione), dedu cendo ogni elemento utile in relazione al thema probandum.Nel caso di specie, la relazione del dott. [OSCURATO:PERSONA], comunque sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA], avrebbe costituito undocumento, ma anche un argomentodi prova del la effettiva titolarità dei beni da parte d e i terzi.

I nfine , sarebbe illegittima l’affermazione ( v. f oglio 14 del d ecreto) secondo cui l ’ onere dellaprova, incombe nte esclusivamente su ll ’ accusa , possa essere misurato con il «dovere di fornire eccezioni e argomenti difensivi che diano adeguata dimostrazione attraverso concreti e oggettivi elementi fattuali».In conclusione, la pretesa «irricevibilità», la « mancata acquisizione » e l ’ omessa valutazione della consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA] rappresenterebbero un vulnus insuperabile a lla individuazione e argomentazione dei presupposti della confisca.

4. In data 25 agosto 2025è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto deiricorsi.

5. In data 27 agosto2025 è pervenuta, via PEC, la richiesta di trattazione orale del procedimentoa firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, con provvedimento in data 12 settembre2025, il Presidente della Quinta Sezione penale ha respinto la richiesta, rilevando che il presente procedimento non rientra tra le tipologie contemplate dall’art. 611 cod. proc. pen. 6.

In data 3 ottobre 2025 la difesa dei tre ricorrenti ha trasmesso, via PEC, una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, con la quale ha variamente argomentatoin relazione alla fondatezza de i ricors i introduttiv i . [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sonoinfondati e , pertanto , dev ono essere respint i . 2.Muovendo, in base all’ordine logico, dal secondo motivo, i ricors i deduc ono l’avvenuta scadenzadel termine di 1 anno e 6 mesi previsto dall ’art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, decorrente d a l 9 settembre 2021, data di deposito dell’atto di appello, propostoavverso il provvedimento di primo grado .

Secondo la difesa, infatti,le sospensioni di tale termine, disposte nel corso del giudizio, non sarebberoefficaci, essendo state operate per esigenze processuali.

Le argomentazioni difensive non possono essere, tuttavia,condivise. 2.1.Sul punto va premesso che nel caso in cui la difesa richieda il rinvio del procedimento di prevenzione, la sospensione dei termini di efficacia del provvedimento che disponela confisca è subordinata, ai sensi dell’art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., richiamato dall ’ art. 24, comma 2, d.lgs. n . 159 del 2011, alla verifica che l’istanza in questione non si fondisu inderogabili esigenze difensive che rendano necessario il rinvio della trattazione per il riequilibrio del contraddittorio (così Sez. 1, n. 17164 del 17/12/2021, dep. 2022, Calcedonio, Rv. 283057 –01); e che quando, come n el caso di speci e , i rinvii s ia no stati , invece, operatia seguito delle richieste formulate da difensore a causa di suoi impedimenti professionali, deve disporsi la sospensione per l’intera durata del rinvio.

Ciò in considerazione, appunto, del rinvio operato dall’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011all’art. 304, comma 1, lett. a ), cod. proc. pen. , ove si stabilisce che i termini sono sospesi « durante il tempo in cui il dibattimento è ( … ) rinviato per impedimento dell’imputato o del suo difensore».

2.2. Dunque, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, dal momento che i rinvii disposti su richiesta della difesa non erano stat i adottat i per esigenze di acquisizione della prova o a seguito dellaconcessione di termini per la difesa , quanto su richiesta dello stesso difensore, essendo costui impegnato in altr i processio, comunque, nel caso dell’ultimo rinvio , per consentirgli di partecipare alla discussione attraverso la illustrazione,in maniera più specifica,delle deduzioni contenute dall’elaborato tecnico redatto nell’interesse della stessa difesa, doveva conseguentemente escludersi la sospensioneai sensi dell’art. 304, comma 1, lett. a),cod. proc. pen. , sicché dei rinvii n on doveva effettivamente ten ersi conto ai fini del computo del termine per il deposito del decreto previsto dagli artt. 24, comma 2, e 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2001.Ne consegue che il motivo in esame è infondato, atteso che la necessità di computare tali rinvii impedisce di ritenere decorso il termine di efficacia della misura di prevenzione patrimoniale.

3. Infondato è anche il primo motivo, con cui la difesa lamenta la mancata acquisizione e valutazione della consulenza tecnica di parte r e datta d a l dott. [OSCURATO:PERSONA], la qualesarebbe stata prodotta sin dall ’ avvio del procedimento di appello e che essendo stata sottoscritta anche dal difensore avrebbe dovuto essere considerata ammissibile quanto meno quale memoria di parte ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen.

Osserva, sul punto, il Collegio che la Corte d’appello ha correttamente fatto applicazione del principio più volte enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale « l ’ appello avverso i provvedimenti in tema di misure di prevenzione deve qualificarsi come impugnazione, alla quale sono perciò applicabili le relative norme generali» ( così Sez. 2, n. 15490 del 19/02/2016, Spinelli, in motivazione, conforme a Sez. 1, n. 15416 del 2/02/2010, Vacca, Rv. 247232- 01 ) , t ra l e quali vi è anche l ’ art. 58 5, com ma 4 , cod. proc. pen.

Ai sensi di tale disposizione, invero, eventuali “ motivi nuovi ” sono ammissibili solo se depositati a lmen o quindici giorni prima dell ’ udienza , laddove la consulenza in parola era stata trasmessa a mezzo “PEC” sol tant o due giorni prima d ell ’ udienza medesima.

Sotto altro profilo la tesi di fensiva non può essere condivi sa n é laddove prospetta l’ammissibilità della consulenza in quanto parte integrante della memoria depositata ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen., né laddove essarichiama la disciplina dettata dall’art. 666c od . p roc . p en ., ipotizzandone l ’ applicabilità al procedimento di appello in materia di misure di prevenzione.

Con riferimento al primo profilo va ribadito il principio secondo cui,nel giudizio di appello, la consulenza tecnica non può essere introdotta e acquisita come memoria exart. 121 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 10968 del 18/12/2018, dep. 2019, Picchiottino,Rv. 275769 - 01 ; Sez. 1, n. 43021 del 02/10/2012 , Panuccio , Rv. 253802 -01); mentre con riguardo alla seconda questione, relativa alle regole di procedura applicabili, va ricordato che l’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, stabilisce che per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabilile norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all’applicazione delle misure di sicurezza, sicché ad essi, ivi compreso il procedimento di appello, si applicano le disposizioni generali sulle impugnazionie non l’art. 666 cod. proc. pen.

Quanto alla ulteriore documentazione, relativ a ai regali di matrimonio, a l contratto preliminare tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con le matrici degli assegni di [OSCURATO:PERSONA] ad esso allegati e alla dichiarazione di liberalità economica di [OSCURATO:PERSONA] , va osservato che , con riferimento a l contratto preliminare di venditala Corte di appello ha, in realtà, specificato le ragioni che l ’ ha nno indott a a ritenerlo non ammissibile, ovvero che ess o era priv o di data certa, argomentazione con la quale i ricor s i non si confronta no , nulla deducendo in merito; mentre con riguardo ai documenti asseritamente comprovanti i regali di matrimonio,il provvedimento ne ha escluso la rilevanza in ragione della non tracciabilità delle relative sommee con riferimento alla dichiarazione di liberalità economica di LorenzoCante è anch ’ essa risultata priva di qualunque riscontro.

Ne consegue la manifesta infondatezza della relativa prospettazione.

4. Venendo, infine, al terzo motivo, iricorsi denuncia no ch e i terzi interessati , diversamente da quantoritenuto dai G iudici di merito , a vrebbero “ allegato ” una serie di elementi utili, quali d ocumenti, dichiarazioni, cifre, tempi, presupposti economici, dinamica delle economie familiari, cui si aggiungerebbela relazione del dott. [OSCURATO:PERSONA], sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe costituito unelementodi prova della effettiva titolarità dei beni da parte dei terzi e l a cui « irricevibilità » , con conseguente omessa valutazione, r ealizz erebbe un vulnus insuperabile a lla individuazione e argomentazione dei presupposti della confisca.

Tuttavia,il motivo in questione risulta articolato in maniera del tutto gen erica, in quanto non indica quali specifici elementi non sarebbero stati valutatidai Giudici di merito, se si eccettua la relazione del consulente [OSCURATO:PERSONA], la cui mancata valorizzazione è, nondimeno,conseguente alla irritualità della relativa produzione, legittimamente dichiarata, secondo quanto diffusamente argomentato nell a trattazione del primo motivo di impugnazione.

Né tantomeno i ricors i si confro nta no con la puntuale e diffusa motivazione offerta dal provvedimento impugnatoin ordine alla sproporzione tra i redditi del nucleo e gli acquisti compiuti nel periodo in valutazione e in ordine alla ritenuta origine illecitadelle somme utilizzate per gli ac quisti ; motivazione che non può certamente ritenersi apparente, né tantomeno mancante , sì da rientrare, astrattamente, nell’alveo di quella violazione di legge che costituisce l’unica doglianza deducibile con ricorso per cassazione in materia di provvedimenti di prevenzione ai sensi degli artt. 10, comma terzo, e 27, comma secondo,d .lgs. 6 settembre 2011, n. 159(così Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020,Mule ’ , Rv. 279284 -01).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsidevono essere rigettat i , con condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta i ricorsie condanna i ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da : [OSCURATO:PERSONA] ENRICOnato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] GIUSEPPINAnato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] VANDAnato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso ilDECRETO del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del la CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e iricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generaleSIMONETTA CICCARELLI, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricors i . lette le conclusioni scritte presentate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell’interesse dei tre ricorrenti, ha chiesto l’accoglimento deiricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decretoin data 30 giugno 2021, i l Tribunale di Napoli aveva disposto, nei confronti diEnrico [OSCURATO:PERSONA], l a proroga di un ulteriore anno della durata della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza già applicataglicon decreto dello stesso Tribunale in data 18 novembre 2008 , nonché la confisca di prevenzione di una serie di beni immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente moglie e figlia del proposto, e ritenuti nella disponibilità di quest’ultimo. 2. Con decreto in data 18 febbraio 2025, la Corte di appello di Napoli ha confermato il provvedimento di confisca. [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente osservato che il termine di 1 anno e 6 mesi previsto dall’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 non era ancora decorso e ha , poi, dato atto che er an o stati acquisiti dei documenti prodotti dalla difesama non anche la consulenza di parte a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], la cui produzione è stata ritenuta tardiva, non essendo stata compiuta con il ricorso in appello, né in sede di motivi nuovi.Nel merito, la Corte ha ribadito l’esistenza di una ingiustificabilesproporzione fra il reddito dichiarato dal nucleo familiare, gli importi spesi per gli acquisti immobiliari e l ’ esistenz a di una correlazione temporale intercorrente tra le condotte illecite di [OSCURATO:PERSONA] e i suddetti acquisti, confermando, in ultimo, il provvedimento ablativo in ragione della riferibilità al proposto delle s omme impiegate da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] per restituire quanto da essere ricevuto a titolo di prestito.E ciò in quanto le allegazioni difensive non potevano ritenersi idonee a « sminu ir e » o «elidere»l’efficacia probatoria degli elementi offerti dall ’ Accusa , secondo quanto riportato nel decreto per i singoli acquisti. 2. Con un unico atto di impugnazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di appello per il tramitedel comune difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] , deducendo tre motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen . 3.1. Con il primo motivo, iricorsi denuncia no , ai sensi dell ’ art. 606, comma 1, lett. b), c)ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 585, 121, 666, comma 5, 597 cod. p roc . p en. , non essendo stati acquisiti né valutati, la consulenza di partedel dott. [OSCURATO:PERSONA], i documenti relativi ai regali di matrimonio, il contratto preliminare tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con le matrici degli assegni di [OSCURATO:PERSONA] allegati al contratto e la dichiarazione di liberalità economica di [OSCURATO:PERSONA]. La consulenza in parola , prodotta sin dall’avvio del procedimento di appello, sarebbe stata dichiarata inammissibile all’udienza del 12 novembre 2024, nonostante che la stessa fosse stata sottoscritta anche dal difensore e, dunque, benché fosse ammissibile quantomeno quale memoria ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen., tanto più che la stessa Corte di appello indicherebbe la consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA] come una rivalutazione degli stessi elementi indicati dal d ott. Mallardo n el giudizio di primo grado, « con spiegazioni diverse». Inoltre , la relativa produzione era già stata ammessa e acquisita dalla Corte alla prima udienza del giudizio di impugnazione, dopo essere stata depositata nei termini previsti,per i motivi aggiunti, dall’art. 585 , comma 4 , cod.proc. pen . In ogni caso , l ’ art. 666 , comma 5 , c od . p roc . p en ., consente al giudice, in materia di misure di prevenzione , di chiedere tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno e di assumere anche prove, sicché la Corte di appello ben avrebbe potuto acquisire d’ufficio elementi su cui non si er a concentrata l’attenzione del primo giudice.Quanto, invece, agli altri documenti (quelli relativi ai regali di matrimonio, il contratto preliminare tra [OSCURATO:PERSONA] e AnnaPerillo con le matrici degli assegni di [OSCURATO:PERSONA] allegati, la dichiarazione di liberalità economica di [OSCURATO:PERSONA] ) , la produzione sarebbe stata dichiarata inammissibile senza indicare il criterio utilizzato per la relativa decisione. 3.2. Con il secondo motivo, iricorsi censura no , ex art. 606, comma 1, lett. b ) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 27, comma 6,d.lgs. n. 159 del 2011 , per essere il decreto di confisca divenuto inefficace per il decorso del termine di 1 anno e mesi 6, decorrente dal momento dell ’ atto di impugnazionee scaduto il 9 marzo 2023 , ben prima dell ’ emissione de l d ecreto impugnato in data18 febbraio 2025 . Ciò in quanto a d esso non avrebbero dovuto applicarsi le cause di sospensione previste dall’art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, essendo stata la sospensionedisposta per esigenze processuali. 3.3. Con il terzo motivo, iricorsi denuncia no , ai sensi dell ’ art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 24, d.lgs. n. 159del 2011, dettato in materia di prova de i profili patrimonial i de i terzi interessati, le cui regole sarebbero diverse da quelle previste in materia di confisca dei beni del proposto.Nel caso di specie i terzi a vrebbero “ allegato ” una serie di elementi utili,quali documenti, dichiarazioni, cifre, tempi, presupposti economici, dinamica delle economie familiaripur senza che nei loro confronti esistesse alcun onere di contrastare la provadi accusa, atteso che il terzo interessato « può e deve rivendicare, l’effettiva titolarità dei beni confiscati» (S ez . U , n. 30355 del 23/03/2025, Putignano, in motivazione), dedu cendo ogni elemento utile in relazione al thema probandum.Nel caso di specie, la relazione del dott. [OSCURATO:PERSONA], comunque sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA], avrebbe costituito undocumento, ma anche un argomentodi prova del la effettiva titolarità dei beni da parte d e i terzi. I nfine , sarebbe illegittima l’affermazione ( v. f oglio 14 del d ecreto) secondo cui l ’ onere dellaprova, incombe nte esclusivamente su ll ’ accusa , possa essere misurato con il «dovere di fornire eccezioni e argomenti difensivi che diano adeguata dimostrazione attraverso concreti e oggettivi elementi fattuali».In conclusione, la pretesa «irricevibilità», la « mancata acquisizione » e l ’ omessa valutazione della consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA] rappresenterebbero un vulnus insuperabile a lla individuazione e argomentazione dei presupposti della confisca. 4. In data 25 agosto 2025è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto deiricorsi. 5. In data 27 agosto2025 è pervenuta, via PEC, la richiesta di trattazione orale del procedimentoa firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, con provvedimento in data 12 settembre2025, il Presidente della Quinta Sezione penale ha respinto la richiesta, rilevando che il presente procedimento non rientra tra le tipologie contemplate dall’art. 611 cod. proc. pen. 6. In data 3 ottobre 2025 la difesa dei tre ricorrenti ha trasmesso, via PEC, una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, con la quale ha variamente argomentatoin relazione alla fondatezza de i ricors i introduttiv i . [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sonoinfondati e , pertanto , dev ono essere respint i . 2.Muovendo, in base all’ordine logico, dal secondo motivo, i ricors i deduc ono l’avvenuta scadenzadel termine di 1 anno e 6 mesi previsto dall ’art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, decorrente d a l 9 settembre 2021, data di deposito dell’atto di appello, propostoavverso il provvedimento di primo grado . Secondo la difesa, infatti,le sospensioni di tale termine, disposte nel corso del giudizio, non sarebberoefficaci, essendo state operate per esigenze processuali. Le argomentazioni difensive non possono essere, tuttavia,condivise. 2.1.Sul punto va premesso che nel caso in cui la difesa richieda il rinvio del procedimento di prevenzione, la sospensione dei termini di efficacia del provvedimento che disponela confisca è subordinata, ai sensi dell’art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., richiamato dall ’ art. 24, comma 2, d.lgs. n . 159 del 2011, alla verifica che l’istanza in questione non si fondisu inderogabili esigenze difensive che rendano necessario il rinvio della trattazione per il riequilibrio del contraddittorio (così Sez. 1, n. 17164 del 17/12/2021, dep. 2022, Calcedonio, Rv. 283057 –01); e che quando, come n el caso di speci e , i rinvii s ia no stati , invece, operatia seguito delle richieste formulate da difensore a causa di suoi impedimenti professionali, deve disporsi la sospensione per l’intera durata del rinvio. Ciò in considerazione, appunto, del rinvio operato dall’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011all’art. 304, comma 1, lett. a ), cod. proc. pen. , ove si stabilisce che i termini sono sospesi « durante il tempo in cui il dibattimento è ( … ) rinviato per impedimento dell’imputato o del suo difensore». 2.2. Dunque, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, dal momento che i rinvii disposti su richiesta della difesa non erano stat i adottat i per esigenze di acquisizione della prova o a seguito dellaconcessione di termini per la difesa , quanto su richiesta dello stesso difensore, essendo costui impegnato in altr i processio, comunque, nel caso dell’ultimo rinvio , per consentirgli di partecipare alla discussione attraverso la illustrazione,in maniera più specifica,delle deduzioni contenute dall’elaborato tecnico redatto nell’interesse della stessa difesa, doveva conseguentemente escludersi la sospensioneai sensi dell’art. 304, comma 1, lett. a),cod. proc. pen. , sicché dei rinvii n on doveva effettivamente ten ersi conto ai fini del computo del termine per il deposito del decreto previsto dagli artt. 24, comma 2, e 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2001.Ne consegue che il motivo in esame è infondato, atteso che la necessità di computare tali rinvii impedisce di ritenere decorso il termine di efficacia della misura di prevenzione patrimoniale. 3. Infondato è anche il primo motivo, con cui la difesa lamenta la mancata acquisizione e valutazione della consulenza tecnica di parte r e datta d a l dott. [OSCURATO:PERSONA], la qualesarebbe stata prodotta sin dall ’ avvio del procedimento di appello e che essendo stata sottoscritta anche dal difensore avrebbe dovuto essere considerata ammissibile quanto meno quale memoria di parte ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. Osserva, sul punto, il Collegio che la Corte d’appello ha correttamente fatto applicazione del principio più volte enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale « l ’ appello avverso i provvedimenti in tema di misure di prevenzione deve qualificarsi come impugnazione, alla quale sono perciò applicabili le relative norme generali» ( così Sez. 2, n. 15490 del 19/02/2016, Spinelli, in motivazione, conforme a Sez. 1, n. 15416 del 2/02/2010, Vacca, Rv. 247232- 01 ) , t ra l e quali vi è anche l ’ art. 58 5, com ma 4 , cod. proc. pen. Ai sensi di tale disposizione, invero, eventuali “ motivi nuovi ” sono ammissibili solo se depositati a lmen o quindici giorni prima dell ’ udienza , laddove la consulenza in parola era stata trasmessa a mezzo “PEC” sol tant o due giorni prima d ell ’ udienza medesima. Sotto altro profilo la tesi di fensiva non può essere condivi sa n é laddove prospetta l’ammissibilità della consulenza in quanto parte integrante della memoria depositata ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen., né laddove essarichiama la disciplina dettata dall’art. 666c od . p roc . p en ., ipotizzandone l ’ applicabilità al procedimento di appello in materia di misure di prevenzione. Con riferimento al primo profilo va ribadito il principio secondo cui,nel giudizio di appello, la consulenza tecnica non può essere introdotta e acquisita come memoria exart. 121 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 10968 del 18/12/2018, dep. 2019, Picchiottino,Rv. 275769 - 01 ; Sez. 1, n. 43021 del 02/10/2012 , Panuccio , Rv. 253802 -01); mentre con riguardo alla seconda questione, relativa alle regole di procedura applicabili, va ricordato che l’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, stabilisce che per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabilile norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all’applicazione delle misure di sicurezza, sicché ad essi, ivi compreso il procedimento di appello, si applicano le disposizioni generali sulle impugnazionie non l’art. 666 cod. proc. pen. Quanto alla ulteriore documentazione, relativ a ai regali di matrimonio, a l contratto preliminare tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con le matrici degli assegni di [OSCURATO:PERSONA] ad esso allegati e alla dichiarazione di liberalità economica di [OSCURATO:PERSONA] , va osservato che , con riferimento a l contratto preliminare di venditala Corte di appello ha, in realtà, specificato le ragioni che l ’ ha nno indott a a ritenerlo non ammissibile, ovvero che ess o era priv o di data certa, argomentazione con la quale i ricor s i non si confronta no , nulla deducendo in merito; mentre con riguardo ai documenti asseritamente comprovanti i regali di matrimonio,il provvedimento ne ha escluso la rilevanza in ragione della non tracciabilità delle relative sommee con riferimento alla dichiarazione di liberalità economica di LorenzoCante è anch ’ essa risultata priva di qualunque riscontro. Ne consegue la manifesta infondatezza della relativa prospettazione. 4. Venendo, infine, al terzo motivo, iricorsi denuncia no ch e i terzi interessati , diversamente da quantoritenuto dai G iudici di merito , a vrebbero “ allegato ” una serie di elementi utili, quali d ocumenti, dichiarazioni, cifre, tempi, presupposti economici, dinamica delle economie familiari, cui si aggiungerebbela relazione del dott. [OSCURATO:PERSONA], sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe costituito unelementodi prova della effettiva titolarità dei beni da parte dei terzi e l a cui « irricevibilità » , con conseguente omessa valutazione, r ealizz erebbe un vulnus insuperabile a lla individuazione e argomentazione dei presupposti della confisca. Tuttavia,il motivo in questione risulta articolato in maniera del tutto gen erica, in quanto non indica quali specifici elementi non sarebbero stati valutatidai Giudici di merito, se si eccettua la relazione del consulente [OSCURATO:PERSONA], la cui mancata valorizzazione è, nondimeno,conseguente alla irritualità della relativa produzione, legittimamente dichiarata, secondo quanto diffusamente argomentato nell a trattazione del primo motivo di impugnazione. Né tantomeno i ricors i si confro nta no con la puntuale e diffusa motivazione offerta dal provvedimento impugnatoin ordine alla sproporzione tra i redditi del nucleo e gli acquisti compiuti nel periodo in valutazione e in ordine alla ritenuta origine illecitadelle somme utilizzate per gli ac quisti ; motivazione che non può certamente ritenersi apparente, né tantomeno mancante , sì da rientrare, astrattamente, nell’alveo di quella violazione di legge che costituisce l’unica doglianza deducibile con ricorso per cassazione in materia di provvedimenti di prevenzione ai sensi degli artt. 10, comma terzo, e 27, comma secondo,d .lgs. 6 settembre 2011, n. 159(così Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020,Mule ’ , Rv. 279284 -01). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsidevono essere rigettat i , con condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta i ricorsie condanna i ri