CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20288/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ncenzo Budassi,Comune di Corridonia,intimati;avverso la sentenza n. 1389/2021 resa in data 17 dicembre 2021 dalla Corte diAppello di Ancona.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 giugno 2026 dalConsigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7690/2022Numero sezionale 2621/2026Numero di raccolta generale 20288/2026Data pubblicazione 17/06/20261. — Il prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA], davanti al Tribunale di Macerata, la delibera consortile del 16maggio 2015 con la quale l’Assemblea dei partecipanti al Consorzio stradalePresidente in carica prof. avv. [OSCURATO:PERSONA]; 2) aveva nominato, insostituzione di questi, il Sig. [OSCURATO:PERSONA], con contestuale conferimento aquest’ultimo, oltre che della carica di Presidente del Consorzio, anche di quella diPresidente del Consiglio Direttivo dello stesso ente; 3) aveva modificato, in talunipunti, lo Statuto consortile.Costituitisi il Consorzio stradale Fosso di Aronne, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Corridonia, con sentenza n. 776/2020 il Tribunale di Maceratadichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, indicando la giurisdizionedel giudice amministrativo innanzi al quale rimise le parti per la riassunzione delgiudizio, con condanna degli attori a rifondere al Consorzio convenuto, al Sig.[OSCURATO:PERSONA] ed al Comune di Corridonia le spese di lite.A seguito dell’appello proposto dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] e dalla societàAgricola Rag, la Corte di appello di Ancona, con la sentenza n. 1389/2021, inriforma dell’impugnata sentenza, ha dichiarato la giurisdizione del giudiceordinario, ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Macerata ex art. 353 c.p.c. econdannato le parti contumaci ed il Sig. [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, allarefusione delle spese del (solo) grado di appello.2. — Avverso tale decisione e limitatamente al «segmento relativo alregolamento delle spese di lite della fase del primo grado», il Sig. GiancarloTartuferi e la società [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione, affidato asei motivi.[OSCURATO:PERSONA] stradale Fosso di Aronne, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] ed ilComune di Corridonia rimangono intimati.3. — Il ricorso è stato fissato e deciso in adunanza camerale l’11 giugno2026.Numero registro generale 7690/2022Numero sezionale 2621/2026Numero di raccolta generale 20288/2026Data pubblicazione 17/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza peromessa pronuncia sulla richiesta di liquidazione delle spese relative alla fase delprimo grado di giudizio, ritualmente proposta nell'atto di appello e ribadita nelfoglio di conclusioni depositato dagli appellanti per l'udienza cartolare del 6 luglio2021: richiesta che il Giudice a quo avrebbe immotivatamente ricusato dopo averaccolto l'appello, affermando, in totale riforma della sentenza impugnata, lagiurisdizione del giudice ordinario, che il Tribunale di Macerata aveva negato, edisponendo ai sensi dell'art. 353 c.p.c. la rimessione del fascicolo a detto Giudicedi primo grado, con liquidazione delle spese del solo giudizio di secondo grado.Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., in relazione all'art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza per omessapronuncia sulla richiesta generica di ripetizione di somme pagate dagli appellantialle controparti, a titolo di rifusione delle spese di giudizio liquidate dallasentenza del Tribunale di Macerata, in adempimento della stessa,immediatamente esecutiva su tale capo; domanda formulata nell'atto di appello,e meglio ribadita nel foglio di conclusioni depositato dagli appellanti per l'udienzacartolare del 6 luglio 2021.Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, sotto diverso profilo, il viziodella sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsaapplicazione del primo comma dell’art. 91 c.p.c. e dell'art. 336 c.p.c. per nonaver accolto la richiesta di liquidazione delle spese di primo grado, comeavanzata con l'atto di appello e ribadita nel foglio di conclusioni depositato dagliappellanti per l'udienza cartolare del 6 luglio 2021.Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, sotto diverso profilo, il viziodella sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsaapplicazione dell'art. 336 c.p.c. per non aver accolto la richiesta generica dicondanna degli appellati alla ripetizione di quanto loro pagato dagli appellanti perspese del giudizio di primo grado in esecuzione della sentenza del Tribunale diMacerata, immediatamente esecutiva su quel capo: domanda formulata nell'attoNumero registro generale 7690/2022Numero sezionale 2621/2026Numero di raccolta generale 20288/2026Data pubblicazione 17/06/2026di appello, e meglio ribadita nel foglio di conclusioni, depositato dagli appellantiper l'udienza cartolare del 6 luglio 2021.Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 132 c.p.c.,comma 2, n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, quale si ravvisanella obiettiva carenza della indicazione del criterio logico, che ha condotto ilgiudice alla formazione del proprio convincimento. I ricorrenti hanno rilevato lasussistenza della soccombenza della controparte in ordine alla eccezione digiurisdizione sollevata da tutti i convenuti fin dalla loro memoria costitutiva nelgiudizio di primo grado, di guisa che l'affermazione della giurisdizione da partedella Corte territoriale, con conseguente riforma della sentenza di primo grado,ha comportato necessariamente la definizione, in senso favorevole per iricorrenti, dell'intero ed unitario segmento di giudizio in contesa sullagiurisdizione, da cui doveva discendere, ai sensi dell'art. 353 c.p.c., laliquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.In via subordinata, con il sesto motivo, veicolato ai sensi dell'art. 111Cost., i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., inrelazione all'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4, per l’ipotesi in cui il Collegio dovesseritenere esperibile, nello specifico, l'alternativo rimedio del procedimento previstodell'art. 288 c.p.c.2. — I primi due motivi di ricorso sono fondati, con assorbimento deglialtri.Con il primo motivo, in estrema sintesi, i ricorrenti lamentano che la Corteterritoriale, pur avendo riformato la decisione di primo grado ritenendosussistente la giurisdizione del giudice ordinario e rimesso le parti davanti alTribunale ai sensi dell’art. 353 c.p.c. e pur avendo liquidato in favore degliappellanti le spese del giudizio di gravame, ha omesso di condannare gli appellatialla refusione delle spese del primo grado. I ricorrenti, peraltro, evidenziano, aifini dell’autosufficienza del ricorso, di avere proposto, nell’atto di appello e poi insede di precisazione delle conclusioni, apposita domanda volta alla liquidazionedelle suddette spese.Ai sensi dell’art. 353 c.p.c. - oggi abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022, maapplicabile al caso di specie ratione temporis - il giudice di appello, se riforma lasentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa laNumero registro generale 7690/2022Numero sezionale 2621/2026Numero di raccolta generale 20288/2026Data pubblicazione 17/06/2026giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimandale parti davanti al primo giudice.La norma, come si vede, non dispone espressamente che il giudice debbaprocedere alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado e, sul punto,non sussiste, allo stato, un chiaro indirizzo della giurisprudenza di legittimità.E, infatti, in un lontano precedente, le Sezioni unite si sono limitate adaffermare la necessità che il giudice di appello, che riconosca la giurisdizionenegata in primo grado e quindi rimetta le parti davanti al primo giudice, provvedasulle spese del grado di gravame (cfr., Cass. Sez. U., 15/11/1994, n. 9594, Rv.488597 - 01 secondo la quale, qualora il giudice di appello, a norma dell'art. 353c.p.c., emetta sentenza con la quale afferma la giurisdizione del giudiceordinario, negata in primo grado, e rimettere le parti davanti al primo giudice,deve anche provvedere sulle spese, non potendosi rinviare la relativa pronunciaad un momento successivo, in quanto il giudice d'appello, con l'indicata sentenza,chiude il processo davanti a sé).Rimane, tuttavia, aperta la questione in ordine alla necessità che il giudicedi appello provveda anche in ordine alle spese del primo grado.Con riferimento alle diverse ipotesi previste dall’art. 354 c.p.c., questaCorte, con giurisprudenza costante, ha ritenuto che il giudice d'appello, qualorarinvii la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. - ad es., per integrareil contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario - deve provvedere inordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamentodelle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullitàche ha determinato il rinvio; inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire achi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, puòdecidere anche sulle spese di primo grado (da ultimo, Cass. Sez. 3, 17/12/2024,n. 32933, Rv. 673101 - 01 che richiama l’indirizzo costante: Cass., Sez. 6-2,Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021, Rv. 661476 – 01; Sez. 2, Sentenza n.16765 del 16/07/2010, Rv. 614173 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 6762 del05/05/2003, Rv. 562602 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 11668 del 05/09/2000, Rv.539978 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11441 del 12/11/1998, Rv. 520666 - 01).Ebbene, con riferimento all’ipotesi di rimessione in primo grado perquestioni di giurisdizione, appare evidente come non vi sia necessità - aNumero registro generale 7690/2022Numero sezionale 2621/2026Numero di raccolta generale 20288/2026Data pubblicazione 17/06/2026differenza dell’ipotesi di cui all’art. 354 c.p.c. - di un accertamento circa laresponsabilità della irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, accertamentoche, invece, nella prospettiva della giurisprudenza sopra richiamata costituisce ilpresupposto che consente al giudice di appello di decidere anche sulle spese diprimo grado.Al contrario, nell’ipotesi di cui all’art. 353 c.p.c., ricorrendo la soccombenzao meno sulla questione pregiudiziale della giurisdizione, il giudice può procederesenza bisogno di ulteriori elementi per decidere.Conseguentemente, alla luce delle precedenti considerazioni deveaffermarsi il seguente principio di diritto:«Il giudice d'appello, ove rimetta le parti davanti al primo giudicericonoscendo la giurisdizione da questi negata, ai sensi dell'art. 353 c.p.c. (nellaversione antecedente alla sua abrogazione per effetto del d.lgs. n. 149 del 2022),deve provvedere alla liquidazione, oltre che delle spese dell’appello, anche diquelle del giudizio di primo grado».3. — Con il secondo motivo di ricorso, il prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] e lasocietà [OSCURATO:PERSONA] deducono la nullità della sentenza di appello per omessapronunzia in ordine alla domanda di ripetizione di quanto corrisposto in virtùdella sentenza di primo grado per spese. Anche in tal caso, ai finidell’autosufficienza del ricorso, i ricorrenti evidenziano di avere proposto larelativa domanda nell’atto di appello e di averla ripetuta in sede di precisazionedelle conclusioni.Anche tale motivo di ricorso risulta fondato, non avendo la Corteterritoriale deciso su tale domanda.4. — Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti: infatti, con il terzo ed ilquinto motivo si ripropone la medesima doglianza del primo, sotto il profilo dellacarenza di motivazione, mentre con il quarto motivo si ripropone, sempre sotto ilprofilo della omessa motivazione, la questione già accolta con il secondo mezzo.Il sesto motivo, con il quale si fa valere l’illegittimità dell’ordinanza che haescluso la ricorrenza dell’errore materiale, resta assorbito, in quantoespressamente proposto in via subordinata.5. — Alla luce delle precedenti considerazioni, in accoglimento del primo edel secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio allaNumero registro generale 7690/2022Numero sezionale 2621/2026Numero di raccolta generale 20288/2026Data pubblicazione 17/06/2026Corte di appello di Ancona che, in diversa composizione, provvederà in ordinealle domande di liquidazione delle spese di primo grado e di condanna allarestituzione di quanto corrisposto dagli odierni ricorrenti in esecuzione dellasentenza di primo grado. P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;cassa, con riferimento ai motivi accolti, la sentenza impugna e rinvia alla Corte diappello di Ancona che, in diversa composizione, provvederà anche in ordine allespese del presente grado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 giugno 2026Il PresidenteEnrico Scoditti