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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17132/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso, come tra l'altro evidenziato dallo stesso ricorso che ne contesta le conclusioni non prima di averne puntualmente estrapolato i relativi specifici punti, è riproduttivo di identiche censure correttamente confutate dalla Corte di appello; osservato che gli stessi si rivelano, altresì, manifestamente infondati alla luce delle ineccepibili risposte fornite dalla Corte territoriale che: quanto al primo motivo, attraverso il quale si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva, ha evidenziato come irrilevante si rivelasse la richiesta perizia grafica sulla firma apposta sull'assegno alla luce della valenza determinante assegnata alla negoziazione e consegna (e non alla sua compilazione come erroneamente contenuto nel ricorso, dato espressamente ritenuto non utile) ed alla complessiva condotta comunque ricostruita; quanto ai dedotti vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta inattendibilità delle prove testimoniali oggetto del secondo motivo, ha evidenziato come nessuna contraddizione emergesse dall'esame delle dichiarazioni coerenti con un progressivo ricordo degli eventi (anche per il decorso del tempo) maturato proprio nel corso della deposizione che aveva ricondotto univocamente al Proto la negoziazione del titolo anche a causa della telefonata fatta da costui e tesa alla rinegoziazione del pagamento a ridosso della sua scadenza; evidente, in merito, il tentativo del ricorrente di diversamente valutare il compendio probatorio che i Giudici di merito hanno dimostrato di aver correttamente apprezzato, per mezzo di precluso diretto riferimento ai dati processuali parzialmente estrapolati; quanto ai rilievi in ordine all'elemento soggettivo del delitto di calunnia di cui al terzo motivo, corretta risulta la valorizzata gestione della complessiva negoziazione del titolo per l'acquisto del bene da parte del ricorrente, debitamente ricostruita attraverso l'analisi delle dichiarazioni testimoniali di Trotta, Cardinale e Tortoriello oltre che grazie alla documentazione acquisita da cui si evinceva che la denuncia era tesa ad impedire il legittimo utilizzo del titolo che sapeva essere stato consegnato, essendo indifferente - per consolidata giurisprudenza (Sez. 6, n. 33556 del 24/09/2002, Bonafede, Rv. 222748) - che in denuncia non fosse stato indicato il nominativo del soggetto falsamente accusato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle arnQlend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso, come tra l'altro evidenziato dallo stesso ricorso che ne contesta le conclusioni non prima di averne puntualmente estrapolato i relativi specifici punti, è riproduttivo di identiche censure correttamente confutate dalla Corte di appello; osservato che gli stessi si rivelano, altresì, manifestamente infondati alla luce delle ineccepibili risposte fornite dalla Corte territoriale che: quanto al primo motivo, attraverso il quale si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva, ha evidenziato come irrilevante si rivelasse la richiesta perizia grafica sulla firma apposta sull'assegno alla luce della valenza determinante assegnata alla negoziazione e consegna (e non alla sua compilazione come erroneamente contenuto nel ricorso, dato espressamente ritenuto non utile) ed alla complessiva condotta comunque ricostruita; quanto ai dedotti vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta inattendibilità delle prove testimoniali oggetto del secondo motivo, ha evidenziato come nessuna contraddizione emergesse dall'esame delle dichiarazioni coerenti con un progressivo ricordo degli eventi (anche per il decorso del tempo) maturato proprio nel corso della deposizione che aveva ricondotto univocamente al Proto la negoziazione del titolo anche a causa della telefonata fatta da costui e tesa alla rinegoziazione del pagamento a ridosso della sua scadenza; evidente, in merito, il tentativo del ricorrente di diversamente valutare il compendio probatorio che i Giudici di merito hanno dimostrato di aver correttamente apprezzato, per mezzo di precluso diretto riferimento ai dati processuali parzialmente estrapolati; quanto ai rilievi in ordine all'elemento soggettivo del delitto di calunnia di cui al terzo motivo, corretta risulta la valorizzata gestione della complessiva negoziazione del titolo per l'acquisto del bene da parte del ricorrente, debitamente ricostruita attraverso l'analisi delle dichiarazioni testimoniali di Trotta, Cardinale e Tortoriello oltre che grazie alla documentazione acquisita da cui si evinceva che la denuncia era tesa ad impedire il legittimo utilizzo del titolo che sapeva essere stato consegnato, essendo indifferente - per consolidata giurisprudenza (Sez. 6, n. 33556 del 24/09/2002, Bonafede, Rv. 222748) - che in denuncia non fosse stato indicato il nominativo del soggetto falsamente accusato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle arnQlend
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