CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07588/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 6582del ruolo generale dell’anno 2022, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] agevolata Ex lege n. 197/22- Estinzione del giudizio controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l a cancelleria della Corte di cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia,n. 3127/23/2021, depositata in data 27 agosto 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a duemotivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 362/03/2019della [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di accertamento ( T9F03B102648/2018 ) con il quale l’Am ministrazione aveva contestato nei confronti di quest’ultima, per il 2014, maggiori ricavi ai fini Ires, Irap e Iva. 2. Resiste, con controricorso, la societàcontribuente. 3. Il Consigliere delegato ha depositato,in data 5.7.2023, proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. 4.In data 5 ottobre 2023, la società ha depositato ricevuta di comunicazione, in data 14.7.2023,all’Agenzia delle entrate della domanda di definizione agevolata ai sensi della legge n. 197/22, domanda di definizione, F24 relativo al pagamento della prima rata e relativa quietanza. CONSIDERATO CHE1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR - incorrendo in un vizio di extrapetizione – ritenuto insussistente il presupposto- dello scostamento superiore al 10% rispetto ai ricavi dichiarati - per procedere ad un accertamento basato sugli studi di settore,sebbene tale questione non fosse stata dedotta in giudizio dalle parti. 2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/73 per avere la CTR ritenuto illegittimo l’accertamento attesa la regolare tenuta della contabilità e la riscontrata congruità degli studi di settore sebbene il metodo analitico-induttivo potesse basarsi sulla complessiva inattendibilità della contabilità da valutarsi sulla base di elementi presuntivi (gravi, precisi e concordanti)nonostante la regolarità formale della stessa. 3. In data 5 ottobre 2023, la società ha depositato ricevuta di comunicazione, in data 14.7.2023, all’Agenzia delle entrate della domanda di definizione agevolata ai sensi della legge n. 197/22, domanda di definizione, F24 relativo al pagamento della primarata e relativa quietanza. Pertanto, avendo la contribuente aderito alla definizione agevolata, neppure essendo intervenuto un diniego da parte dell’amministrazione finanziaria, la proposta di definizione accelerata del 5.7.2023 risulta nel concreto priva di effetti , dovendosi dichiarare estinto il giudizio. 4.Va infatti ricordato che, ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta Legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”. 5.Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio. 6.Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico della parte