CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17641/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA ritenuto che il primo motivo di ricorso è generico e declinato in fatto poiché rappresentativa degli eventi in maniera eccentrica rispetto alla corretta e logica descrizione dei fatti effettuata dalla Corte di appello che ha evidenziato la grave condotta posta in essere dal Germanelli tesa ad appiccare il fuoco al materasso e minacciare tutti gli appartenenti delle polizia penitenziaria intervenuti; rilevato che generico risulta il secondo motivo che si limita ad invocare l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., le attenuanti generiche e quelle di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 e 6, cod. pen. e l'esclusione della recidiva contesta, senza invero articolare reali censure o indicare le ragioni di fatto (se non attraverso una edulcorata ma confutata rappresentazione della condotta) e di diritto che deporrebbero per l'infondatezza di quanto correttamente argomentato dalla Corte di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1