CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 15431/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
________ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 9385 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71D58 H096M) rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69B05 A783I) -ricorrente- nei confronti di - COMUNE di MILANO (C.F.: non indicato), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore - AGENZIA delle ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore - COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] (MI) (C.F.: non indica- to), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 9193/2018, pubblicata in data 18 settembre 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; considerato che - il ricorso, regolarmente notificato al Comune di Milano e a quello di [OSCURATO:PERSONA], è stato notificato all’Agenzia delle Entrate – Riscossione presso il difensore costituito in appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., mentre avrebbe dovuto essere notifi- Ric. n. 9385/2019 – Sez. 3 – Ad. 5 maggio 2022 – Ord. interlocutoria – Pagina 1 di 2 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 9385/2019 cato direttamente all’Agenzia, subentrata all’agente della ri- Numero sezionale 928/2022Numero di raccolta generale 15431/2022 scossione, secondo i principi di diritto in proposito affermati Data pubblicazione 13/05/2022 dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 4845 del 23/02/2021, Rv. 660464 – 01: «in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore “ex lege” dell’agente della riscossione già parte in causa, cioè alla so- pravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione, è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della ri- scossione, perché l’ultrattività del mandato in origine conferito prima dell’istituzione del nuovo ente non opera, ai fini della ri- tualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell’originario agente della riscossione ed il subentro automa- tico del suo successore disposti da una norma di legge, l’art. 1 del decreto-legge n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, in- tegra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell’Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all’Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata»); - la notifica va pertanto rinnovata, nel termine che si indica in dispositivo. per questi motivi la Corte: dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, rinviando a nuovo ruolo la trattazione del ricorso stesso. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 5 maggio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 9385/2019 – Sez. 3 – Ad. 5 maggio 2022 – Ord. interlocutoria – Pagina 2 di 2 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a