CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 settembre 2025
Cassazione n. 31589/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
audita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in accoglimentodell'appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento diconcessione degli arresti domiciliari in Romania emesso il 24/09/2025 dal Giudiceper le indagini preliminari di Tivoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha disposto ilripristino della misura degli arresti domiciliari in Fiuggi, alla via del Macello, 18 e,in caso di indisponibilità del domicilio, la traduzione in carcere.Secondo la provvisoria incolpazione, Pop deve rispondere del reato di cuiagli articoli 73, comma primo, e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per averdetenuto per finalità di spaccio 31,5 chilogrammi di sostanza stupefacente deltipo cocaina suddivisa in 30 panetti nascosti all'interno del longherone delrimorchio da lui condotto.2. Il ricorso consta di quattro motivi.2.1.Con un primo motivo si deducono violazione di legge e vizi dimotivazione in relazione agli artt. 2 e 4 del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, intema di reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alladetenzione cautelare, attuativo della [OSCURATO:PERSONA] 2009/829/GAI.Il Tribunale del Riesame di Roma, richiamando un indirizzogiurisprudenziale di questa Corte, ha ritenuto che la misura cautelare degliarresti domiciliari non rientri nell'alveo applicativo del d.lgs. 15 febbraio 2016, n.36 (Sez. 6, n. 2764 del 19/12/2023, dep. 2024; Sez. 3, n. 26010 del29/04/2021, Syski, Rv. 281937 – 01), in quanto tale decreto legislativo siriferisce esclusivamente alle misure cautelari non detentive.Secondo tale impostazione, il combinato disposto degli artt. 2, comma 1,lett. a) e 4, comma 1, lett. c), del d. lgs. n. 36 cit., individua, tra le misurecautelari cui si applica la [OSCURATO:PERSONA], quelle che comportano l’«obbligo dirimanere in un luogo determinato, se necessario ad ore determinate».Sebbene implichino l’osservanza di obblighi e prescrizioni, gli arrestidomiciliari sarebbero esclusi dal novero di queste misure, in quanto equiparatialla custodia cautelare in carcere dalla disposizione di cui all'art. 284, comma 5,cod. proc. pen.Tale interpretazione, posta a base del provvedimento di rigetto, stridetuttavia con il vincolo di interpretazione conforme alla citata fontesovranazionale, che ha inteso favorire il ricorso a misure cautelari non detentivenei confronti di indagati o imputati non residenti nello Stato del foro, al fine dievitare ingiustificate disparità di trattamento e contrastare la tendenza allacarcerazione preventiva "di sicurezza", dettata dal solo pericolo di fuga delcittadino straniero.Il Tribunale non ha, peraltro, considerato che, nel lessico unionale, lanozione di misura detentiva è circoscritta alla carcerazione in senso proprio; alcontrario, l'obbligo di permanenza domiciliare si inscrive pienamente nel concettodi misura alternativa alla custodia cautelare in carcere (alternative to detention).Diversamente opinando, lo strumento del mutuo riconoscimento sarebbenegato laddove la gravità delle esigenze cautelari richiede un vincolo spazialestringente, ma non tale da esigere il sacrificio massimo della restrizioneintramuraria.In linea subordinata si eccepisce l’illegittimità costituzionale degli artt. 2e 4 del d.lgs. n. 36 cit. in relazione agli artt. 3, 11, 117 Cost., in quantol’interpretazione sostenuta dal Tribunale determina una disparità di trattamentofondata esclusivamente sul luogo di residenza del soggetto, ovvero si chiederimettersi agli atti alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618 cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi di motivazione delprovvedimento impugnato, là dove ha argomentato che lo strumento delmandato di arresto europeo, regolato dalla legge 22 aprile 2005, n. 69,costituisce l’unico paradigma cooperativo idoneo a disciplinare la circolazionetransfrontaliera degli arresti domiciliari.In realtà, si tratta di istituti che presidiano aree diverse della cooperazionegiudiziaria, essendo l’euromandato finalizzato alla consegna fisica del soggetto,affinché lo stesso sia tradotto e ristretto nello Stato di emissione, laddove ilriconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelarepersegue l'obiettivo opposto, in quanto consente che la restrizione della libertàavvenga nello Stato di esecuzione (sul presupposto che il recupero socialedell'individuo sia meglio garantito nel contesto familiare e lavorativo diappartenenza).L’armonia del sistema è del resto assicurata dall’art. 15 del d. lgs. n. 36cit., là dove stabilisce che, in caso di trasgressione delle prescrizioni o di revocadella misura per decisione dell’Autorità giudiziaria italiana, lo Stato d'origineriassume la piena giurisdizione coercitiva e l'autorità giudiziaria italiana potràemettere un mandato di arresto europeo “di ritorno" per ottenere la consegnadel soggetto.2.3 Con il terzo motivo si deducono inosservanza ed erronea applicazionedegli artt. 274, 275 e 284 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine allavalutazione delle esigenze cautelari.È disancorata da specifici riferimenti fattuali - e comunque in contrastocon la logica stessa del mutuo riconoscimento, basato sulla fiducia reciproca tragli Stati membri – l’affermata inidoneità del domicilio indicato dal Pop in territoriorumeno, sul presupposto che proprio in quel contesto territoriale sia maturato ilreato per cui è stata imposta la misura.2.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione dei principi costituzionalie sovranazionali di adeguatezza e proporzionalità, di cui agli artt. 3, 13 e 27,comma 2, Cost. e 275, comma 2, cod. proc. pen., che impongono al giudice unacostante valutazione del quantum di afflizione strettamente necessario asoddisfare le esigenze e una progressiva rimodulazione dei vincoli limitativi dellalibertà personale.La tesi sostenuta dal Tribunale determina l’applicazione della misura piùrigorosa per il soggetto che abbia una residenza all’estero, così frustrando leesigenze di individualizzazione del trattamento sanzionatorio.Inoltre, la decisione quadro citata è stata concepita al fine di preveniretrattamenti deteriori fondati sulla disponibilità di una residenza in altro Stato.Nel caso di specie, la misura degli arresti domiciliari, come configurataoriginariamente dal Giudice per le indagini preliminari, non si è rivelata, nelconcreto, affatto inadeguata, né inefficace, e l'imputato ha eletto domiciliopresso il difensore di fiducia e rinunciato alla comparizione personale in udienza,nell’ottica di agevolare la risoluzione delle difficoltà logistiche relative allenotifiche e alla partecipazione personale al giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.2.Nei confronti del ricorrente è divenuta definitiva, in forza di sentenza diquesta Sesta Sezione del 25 maggio 2026, la condanna per il reato per cui erastata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.In tema di misure cautelari personali, l'irrevocabilità della sentenza dicondanna a pena detentiva comporta il venir meno della funzione del vincolocustodiale e determina l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, in quanto ladefinitività del titolo esecutivo, pur se sopravvenuta rispetto al momento dellapresentazione del ricorso per cassazione, apre una fase ontologicamenteincompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari e, "afortiori", alla Suprema Corte (v. tra le molte, Sez. 3, n. 8361 del 26/01/2024,Bueno, Rv. 285968 - 01)3.L’anteriorità del ricorso rispetto al giudicato depone per la noncondanna al pagamento delle spese processuali e della ulteriore somma in favoredella Cassa delle ammende, di cui all’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]