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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 33426/2022

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 12350/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 154, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, PIAZZA G. MAZZINI n. 27, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difesa d agli avvocat i [OSCURATO:PERSONA]' , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente e disgiuntamentetra di loro -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 98/2018 pubblicatail 06/03/2018 R.G.N. 346/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. l a Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha respinto tutte le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] spa, mediante rigetto dell'appello principale del medesimo diretto all'accoglimento di tutte le domande originariamente proposte ed accoglimento dell'appello incidentale avverso la condanna della banca al risarcimento del danno per demansionamento nella misura di € 16.000 per il periodo novembre 2007 -giugno 2008, con condanna alla restituzione della somma percepita a tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado ed alla rifusione delle spese del grado di appello;

2. la Corte di merito, in estrema sintesi e per quanto qui rileva, ha osservato che: l'appellante era stato dipendente con qualifica dirigenziale (originariamente di IMI, poi di Sanpaolo IMI, e quindi di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di fusioni) fino al 30/6/2008; il rapporto era cessato in tale data per adesione al Fondo di solidarietà per il settore del credito di cui al D.M. 158/2000, tramite accettazione di offerta al pubblico sottoscritta il 5/11/2007, con percezione di assegno straordinario di sostegno al reddito e successivo accesso alla pensione; il dirigente aveva chiesto in giudizio (con ricorso al Tribunale di Torino depositato il 22/4/2015) di accertare che le modalità di risoluzione del rapporto erano state anomale e sostanzialmente estorsive, configuranti un licenziamento mascherato o un illecito civile generico, aveva lamentato il demansionamento per 18 mesi anteriori alla cessazione del rapporto, una riduzione della retribuzione annua lorda per mancata corresponsione della retribuzione variabile, aveva proposto molteplici domande risarcitorie parametrate alla retribuzione che avrebbe percepito ove fosse rimasto in servizio sino a 65 anni, alle indennità previste per il licenziamento dei dirigenti, al danno non patrimoniale;

3. ripercorso il primo grado del giudizio, la sentenza di appello, in particolare:ha dato atto dell’archiviazione da parte del Tribunale di Milano – ufficio GIP delle denunce presentate dal ricorrente per il reato di estorsione nei confronti delle funzionarie che avevano gestito la procedura di risoluzione del rapporto e di altri responsabili della banca; ha osservato che la retribuzione variabile non è soggetta alla garanzia di irriducibilità; ha qualificato come domanda nuova ed inammissibile quella di pagamento di differenze retributive successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; ha rilevato, così come il Tribunale, che la prospettazione da parte del dirigente di “ricatto estorsivo” in relazione alla cessazione del rapporto non esclude l’applicazione alle domande correlate della prescrizione quinquennale, in assenza di azione di annullamento dell'accordo di risoluzione; in accoglimento dell'appello incidentale ha escluso un demansionamento negli ultimi 8 mesi del rapporto, trattandosi di periodo limitato, con svolgimento di attività operative, ed in assenza di allegazioni sull'esistenza di danno;

4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione con 8 motivi; resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso;

5. entrambe le parti hanno com unicato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c., 2702 c.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. (nullità del procedimento per omessa pronuncia connessa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att.4 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): sostiene che erroneamente non è stato ritenuto provato il ricatto estorsivo denunciato, cioè che la firma sull'offerta al pubblico di adesione al cd. pre-pensionamento gli era stata carpita, in mancanza di alternativa al licenziamento in tronco;

2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112, 115, 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. (nullità del procedimento per omessa pronuncia connessa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): sostiene che l’accertamento del prospettato ricatto estorsivo, seppure azionato in sede civile oltre il termine di prescrizione quinquennale, quale fatto ingiusto che obbliga chi lo abbia commesso a risarcire tutti i danni causati, è soggetto a prescrizione decennale;

3. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. (nullità del procedimento per omessa pronuncia connessa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): sostiene che il Presidente del Consiglio di Gestione della banca gli aveva assicurato la disponibilità di una posizione lavorativa adatta alle sue caratteristiche, il che rendeva il licenziamento mascherato da adesione al Fondo di solidarietà privo di giusta causa o giustificato motivo;

4. con il quarto motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. (nullità del procedimento per omessa pronuncia), 111, comma 6, Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): assume che non era da considerarsi nuova e che è fondata la domanda di condanna al pagamento di somma a titolo di retribuzione variabile a maggiorazione della RAL (retribuzione annua lorda);

5. con il quinto motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 436, 435, 348 c.p.c., con riferimento all’art. 111, comma 2, Cost., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. (nullità del procedimento per la mancata dichiarazione d’ufficio dell’improcedibilità dell’appello incidentale non notificato all’appellante principale nel rito del lavoro), 111, comma 6, Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): assume che il legale del ricorrente in tale grado era stato colto di sorpresa ed aveva prestato un consenso comunque irrilevante;

6. con il sesto motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116, 437, 429, comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. (nullità del procedimento per omessa pronuncia connessa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): assume l’erroneità della riforma del capo della sentenza di primo grado sul demansionamento e del mancato accoglimento del suo appello principale sulla maggior durata e gravità dello stesso, anche in relazione all’entità del risarcimento;

7. con il settimo motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c., 1218, 2702 c.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. (nullità del procedimento per omessa pronuncia connessa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): sostiene l'erroneità della valutazione delle prove operata nel merito circa il pagamento di 3 mensilità aggiuntive in sede di incentivo all’esodo, che la Corte ha ritenuto fosse condizionata alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione che il ricorrente non aveva invece sottoscritto, circostanza che, secondo il ricorrente, non sarebbe vera;

8. con l’ottavo motivo deduce violazione o falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e degli artt. 91, 115, 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. (erronea applicazione dei criteri per la liquidazione dei compensi al difensore della controparte, con riferimento al principio di soccombenza);

9. i primi tre motivi, da trattar e congiuntamente in quanto connessi alla prospettazione di un “ricatto estorsivo” da parte degli organi nella banca in occasione del pre-pensionamento del ricorrente tramite l’adesione al Fondo di solidarietà per i dipendenti bancari, non sono ammissibili;

10. essi, sostanzialmente, sol lecitano un nuovo giudizio di merito, oltre i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, in contrasto con il principio secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 20814/2018, n. 6519/2019);

11. invero, la valutazione delle emergenze probatorie, così come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 11933/2003, n. 12362/2006, n. 17097/2010, n. 16056/2016, n. 19011/2017); né con il ricorso per cassazione la parte può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cassn. 29404/2017);

12. nella specie, le doglianze in esame si risolvono in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice di merito, cui il ricorrente oppone inammissibilmente (cfr. Cass.

S.U. n. 34476/2019) una diversa valutazione: ma, così operando, oblitera che la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata);

13. questa Corte ha altresì chiarito che l 'apparenza della motivazione che, potendosi parificare alla motivazione inesistente, ne consente la censura ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c. si verifica nel caso in cui essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.

S.U. n. 22232/2016);

14. si deve anche sottoline are che, nell’assetto giurisprudenziale come delineato da Cass.

S.U. n. 8053/2014, che si caratterizza per la riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, è denunciabile in cassazione, nelle forme di cui all'art. 360n. 4 c.p.c., solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, che si determina, quale vizio processuale (art. 360 n. 4 c.p.c.), allorquando l'anomalia si manifesti come “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione;

15. nel caso in esame, non sono configurabili i lamentati vizi di motivazione apparente o di omessa pronuncia, atteso che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., o di omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Cass.

S.U. n. 8053/2014, n. 23940/2017, S.U. n. 22232/2016, n. 16595/2019, n. 22598/2018);

16. d’altra parte, escluse omissioni di pronuncia o motivazione apparente alla luce dei principi sopra espressi, la prospettazione del ricatto estorsivo, ritenuta ininfluente in assenza di proposizione di azione di annullamento dell'accordo di risoluzione, non porta alla conversione in decennale il termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione di risarcimento per fatto illecito di cui all'art 2947 c.c.: invero, il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, e sul termine di prescrizione non influiscono le denunce presentate in sede penale, che risultano pacificamente sfociate in provvedimenti di archiviazione;

17. il quarto motivo non è fondato;

18. la Corte di merito ha rilevato che la proposizione in sede di gravame di una domanda di condanna al pagamento di pretese differenze retributive, mentre in primo grado era stata formulata una domanda di accertamento dell’asserito diritto ad un aumento della retribuzione annua lorda al fine di individuare il parametro per la quantificazione delle domande risarcitorie svolte e per il ricalcolo dei trattamenti pensionistici in godimento per il periodo di cinque anni di permanenza nel Fondo di Solidarietà, fosse oggettivamente diversa con riferimento sia al petitum che alla causa petendi;19. tale motivazione va confermata, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui si configuradomanda nuova - e, come tale, inammissibile in appello - quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e ciò anche se questi fatti erano già stati esposti nell'atto introduttivo del giudizio al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, mentre soltanto nel giudizio diappello, per la prima volta, siano stati dedotti con una differente portata, a sostegno di unanuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di unnuovo tema di indagine e di decisione (Cass. n. 6431/2006); nel processo del lavoro si ha introduzione di una domanda nuova per modificazione della causa petendi non consentita in appello, non solo quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa rispetto a quella fatta valere in primo grado, ma anche quando gli elementi prospettati in giudizio, se pur già esposti nell'atto introduttivo, vengano dedotti in grado d'appello, in modo da introdurre un nuovo tema d'indagine che altera l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia (Cass. n. 16298/2010; cfr. anche Cass. n. 15101/2012, n. 15506/2015);

20. il quinto motivo non è ammissibile;

21. la Corte risulta avere applicato l’orientamento, ribadito da Cass 11888/2007 (conf.

Cass. n. 24742/2017), in base al quale, nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello incidentale (alla stessa stregua, peraltro, di quello principale) si perfeziona, ai sensi dell'art. 436 cod. proc. civ., con il deposito, nel termine previsto dalla legge, del ricorso nellacancelleria del giudice "ad quem", che impedisce ogni decadenza; ne consegue che, qualora sia osservata la tempestività nel deposito dell'appello incidentale, ma la parte non abbia provveduto alla rituale notificazione della memoria che lo contiene almenodieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione, per averla omessa o per essere stata la stessa invalidamente eseguita, non può derivarne la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, dovendo il giudice di appello concedere all'appellante incidentale nuovo termine, da qualificare come perentorio, per la notificazione, sempre che la controparte presente all'udienza non vi rinunci, accettando il contraddittorio o limitandosi a chiedere un congruo rinvio, da disporre anche nell’ipotesi di intervenuta notificazione tardiva; nel caso in esame, l’accettazione del contraddittorio nella stessa udienza non ha determinato indebite dilazioni processuali;

22. il sesto motivo è fondato per quanto di ragione;

23. la Corte d’Appello ha riformato la statuizione di primo grado sul punto, ritenendo il danno non sufficientemente provato;

24. in realtà, la Corte di merito non ha considerato che, benché in materia non operi alcun automatismo e siano necessarie specifiche allegazioni i n relazione all’inadempimento datoriale, i l danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale può essere provato dal lavoratore anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (così, ad es., Cass. n. 25743/2018); poiché, in forza dell'art. 2103 c.c., il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, non rileva che l'assegnazione a mansioni inferiori sia temporanea (Cass. n. 18121/2014); e, qualora il lavoratore alleghi un demansionamento professionale riconducibile a un inesatto adempimento dell’obbligo posto dall’art. 2103 c.c. a carico del datore di lavoro, è su quest’ultimo che incombe l’onere di provare l’esatto adempimento, dimostrando l’inesistenza, all’interno del compendio aziendale, di altro posto di lavoro disponibile, equiparabile al grado di professionalità in precedenza raggiunto dal lavoratore (Cass. n. 26477/2018);

25. la motivazione sul punto della sentenza gravata si discosta, invece, da tali principi, poiché omette di considerare le specifiche allegazioni di parte ricorrente idonee, quanto meno, ad essere poste alla base di un percorso probatorio presuntivo, valorizza un dato temporale, peraltro oggettivamente non minimale, di per sè non dirimente ai fini dell’esclusione del lamentato demansionamento, non tiene conto della significativa disomogeneità della qualifica professionale di dirigente con le mansioni da ultimo assegnate;

26. la questione della sussistenza e della prova del danno da demansionamento nella vicenda in esame deve, pertanto, essere oggetto di nuovo accertamento di fatto in conformità ai principi di diritto di cui ai paragrafi (§ 24, 25) che precedono;

27. non è ammissibile, perché concernente unicamente questioni di valutazione delle prove non riesaminabili in questa sede (v. sopra, § 10, 11, 12) il settimo motivo;

28. la sentenza impugnata deve, in conclusione, essere cassata in relazione al sesto motivo accolto, con individuazione del giudice del rinvio nella Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, per pronunciarsi anche sulle spese del presente giudizio, rimanendo assorbito l’ottavo motivo, in quanto collegato all’esito complessivo della lite; P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, inammissibili il primo, s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 12350/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 154, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, PIAZZA G. MAZZINI n. 27, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difesa d agli avvocat i [OSCURATO:PERSONA]' , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente e disgiuntamentetra di loro -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 98/2018 pubblicatail 06/03/2018 R.G.N. 346/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. l a Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha respinto tutte le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] spa, mediante rigetto dell'appello principale del medesimo diretto all'accoglimento di tutte le domande originariamente proposte ed accoglimento dell'appello incidentale avverso la condanna della banca al risarcimento del danno per demansionamento nella misura di € 16.000 per il periodo novembre 2007 -giugno 2008, con condanna alla restituzione della somma percepita a tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado ed alla rifusione delle spese del grado di appello; 2. la Corte di merito, in estrema sintesi e per quanto qui rileva, ha osservato che: l'appellante era stato dipendente con qualifica dirigenziale (originariamente di IMI, poi di Sanpaolo IMI, e quindi di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di fusioni) fino al 30/6/2008; il rapporto era cessato in tale data per adesione al Fondo di solidarietà per il settore del credito di cui al D.M. 158/2000, tramite accettazione di offerta al pubblico sottoscritta il 5/11/2007, con percezione di assegno straordinario di sostegno al reddito e successivo accesso alla pensione; il dirigente aveva chiesto in giudizio (con ricorso al Tribunale di Torino depositato il 22/4/2015) di accertare che le modalità di risoluzione del rapporto erano state anomale e sostanzialmente estorsive, configuranti un licenziamento mascherato o un illecito civile generico, aveva lamentato il demansionamento per 18 mesi anteriori alla cessazione del rapporto, una riduzione della retribuzione annua lorda per mancata corresponsione della retribuzione variabile, aveva proposto molteplici domande risarcitorie parametrate alla retribuzione che avrebbe percepito ove fosse rimasto in servizio sino a 65 anni, alle indennità previste per il licenziamento dei dirigenti, al danno non patrimoniale; 3. ripercorso il primo grado del giudizio, la sentenza di appello, in particolare:ha dato atto dell’archiviazione da parte del Tribunale di Milano – ufficio GIP delle denunce presentate dal ricorrente per il reato di estorsione nei confronti delle funzionarie che avevano gestito la procedura di risoluzione del rapporto e di altri responsabili della banca; ha osservato che la retribuzione variabile non è soggetta alla garanzia di irriducibilità; ha qualificato come domanda nuova ed inammissibile quella di pagamento di differenze retributive successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; ha rilevato, così come il Tribunale, che la prospettazione da parte del dirigente di “ricatto estorsivo” in relazione alla cessazione del rapporto non esclude l’applicazione alle domande correlate della prescrizione quinquennale, in assenza di azione di annullamento dell'accordo di risoluzione; in accoglimento dell'appello incidentale ha escluso un demansionamento negli ultimi 8 mesi del rapporto, trattandosi di periodo limitato, con svolgimento di attività operative, ed in assenza di allegazioni sull'esistenza di danno; 4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione con 8 motivi; resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; 5. entrambe le parti hanno com unicato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c., 2702 c.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. (nullità del procedimento per omessa pronuncia connessa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att.4 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): sostiene che erroneamente non è stato ritenuto provato il ricatto estorsivo denunciato, cioè che la firma sull'offerta al pubblico di adesione al cd. pre-pensionamento gli era stata carpita, in mancanza di alternativa al licenziamento in tronco; 2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112, 115, 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. (nullità del procedimento per omessa pronuncia connessa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): sostiene che l’accertamento del prospettato ricatto estorsivo, seppure azionato in sede civile oltre il termine di prescrizione quinquennale, quale fatto ingiusto che obbliga chi lo abbia commesso a risarcire tutti i danni causati, è soggetto a prescrizione decennale; 3. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. (nullità del procedimento per omessa pronuncia connessa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): sostiene che il Presidente del Consiglio di Gestione della banca gli aveva assicurato la disponibilità di una posizione lavorativa adatta alle sue caratteristiche, il che rendeva il licenziamento mascherato da adesione al Fondo di solidarietà privo di giusta causa o giustificato motivo; 4. con il quarto motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. (nullità del procedimento per omessa pronuncia), 111, comma 6, Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): assume che non era da considerarsi nuova e che è fondata la domanda di condanna al pagamento di somma a titolo di retribuzione variabile a maggiorazione della RAL (retribuzione annua lorda); 5. con il quinto motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 436, 435, 348 c.p.c., con riferimento all’art. 111, comma 2, Cost., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. (nullità del procedimento per la mancata dichiarazione d’ufficio dell’improcedibilità dell’appello incidentale non notificato all’appellante principale nel rito del lavoro), 111, comma 6, Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): assume che il legale del ricorrente in tale grado era stato colto di sorpresa ed aveva prestato un consenso comunque irrilevante; 6. con il sesto motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116, 437, 429, comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. (nullità del procedimento per omessa pronuncia connessa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): assume l’erroneità della riforma del capo della sentenza di primo grado sul demansionamento e del mancato accoglimento del suo appello principale sulla maggior durata e gravità dello stesso, anche in relazione all’entità del risarcimento; 7. con il settimo motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c., 1218, 2702 c.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. (nullità del procedimento per omessa pronuncia connessa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): sostiene l'erroneità della valutazione delle prove operata nel merito circa il pagamento di 3 mensilità aggiuntive in sede di incentivo all’esodo, che la Corte ha ritenuto fosse condizionata alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione che il ricorrente non aveva invece sottoscritto, circostanza che, secondo il ricorrente, non sarebbe vera; 8. con l’ottavo motivo deduce violazione o falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e degli artt. 91, 115, 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. (erronea applicazione dei criteri per la liquidazione dei compensi al difensore della controparte, con riferimento al principio di soccombenza); 9. i primi tre motivi, da trattar e congiuntamente in quanto connessi alla prospettazione di un “ricatto estorsivo” da parte degli organi nella banca in occasione del pre-pensionamento del ricorrente tramite l’adesione al Fondo di solidarietà per i dipendenti bancari, non sono ammissibili; 10. essi, sostanzialmente, sol lecitano un nuovo giudizio di merito, oltre i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, in contrasto con il principio secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 20814/2018, n. 6519/2019); 11. invero, la valutazione delle emergenze probatorie, così come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 11933/2003, n. 12362/2006, n. 17097/2010, n. 16056/2016, n. 19011/2017); né con il ricorso per cassazione la parte può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cassn. 29404/2017); 12. nella specie, le doglianze in esame si risolvono in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice di merito, cui il ricorrente oppone inammissibilmente (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019) una diversa valutazione: ma, così operando, oblitera che la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata); 13. questa Corte ha altresì chiarito che l 'apparenza della motivazione che, potendosi parificare alla motivazione inesistente, ne consente la censura ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c. si verifica nel caso in cui essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. S.U. n. 22232/2016); 14. si deve anche sottoline are che, nell’assetto giurisprudenziale come delineato da Cass. S.U. n. 8053/2014, che si caratterizza per la riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, è denunciabile in cassazione, nelle forme di cui all'art. 360n. 4 c.p.c., solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, che si determina, quale vizio processuale (art. 360 n. 4 c.p.c.), allorquando l'anomalia si manifesti come “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione; 15. nel caso in esame, non sono configurabili i lamentati vizi di motivazione apparente o di omessa pronuncia, atteso che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., o di omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014, n. 23940/2017, S.U. n. 22232/2016, n. 16595/2019, n. 22598/2018); 16. d’altra parte, escluse omissioni di pronuncia o motivazione apparente alla luce dei principi sopra espressi, la prospettazione del ricatto estorsivo, ritenuta ininfluente in assenza di proposizione di azione di annullamento dell'accordo di risoluzione, non porta alla conversione in decennale il termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione di risarcimento per fatto illecito di cui all'art 2947 c.c.: invero, il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, e sul termine di prescrizione non influiscono le denunce presentate in sede penale, che risultano pacificamente sfociate in provvedimenti di archiviazione; 17. il quarto motivo non è fondato; 18. la Corte di merito ha rilevato che la proposizione in sede di gravame di una domanda di condanna al pagamento di pretese differenze retributive, mentre in primo grado era stata formulata una domanda di accertamento dell’asserito diritto ad un aumento della retribuzione annua lorda al fine di individuare il parametro per la quantificazione delle domande risarcitorie svolte e per il ricalcolo dei trattamenti pensionistici in godimento per il periodo di cinque anni di permanenza nel Fondo di Solidarietà, fosse oggettivamente diversa con riferimento sia al petitum che alla causa petendi;19. tale motivazione va confermata, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui si configuradomanda nuova - e, come tale, inammissibile in appello - quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e ciò anche se questi fatti erano già stati esposti nell'atto introduttivo del giudizio al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, mentre soltanto nel giudizio diappello, per la prima volta, siano stati dedotti con una differente portata, a sostegno di unanuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di unnuovo tema di indagine e di decisione (Cass. n. 6431/2006); nel processo del lavoro si ha introduzione di una domanda nuova per modificazione della causa petendi non consentita in appello, non solo quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa rispetto a quella fatta valere in primo grado, ma anche quando gli elementi prospettati in giudizio, se pur già esposti nell'atto introduttivo, vengano dedotti in grado d'appello, in modo da introdurre un nuovo tema d'indagine che altera l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia (Cass. n. 16298/2010; cfr. anche Cass. n. 15101/2012, n. 15506/2015); 20. il quinto motivo non è ammissibile; 21. la Corte risulta avere applicato l’orientamento, ribadito da Cass 11888/2007 (conf. Cass. n. 24742/2017), in base al quale, nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello incidentale (alla stessa stregua, peraltro, di quello principale) si perfeziona, ai sensi dell'art. 436 cod. proc. civ., con il deposito, nel termine previsto dalla legge, del ricorso nellacancelleria del giudice "ad quem", che impedisce ogni decadenza; ne consegue che, qualora sia osservata la tempestività nel deposito dell'appello incidentale, ma la parte non abbia provveduto alla rituale notificazione della memoria che lo contiene almenodieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione, per averla omessa o per essere stata la stessa invalidamente eseguita, non può derivarne la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, dovendo il giudice di appello concedere all'appellante incidentale nuovo termine, da qualificare come perentorio, per la notificazione, sempre che la controparte presente all'udienza non vi rinunci, accettando il contraddittorio o limitandosi a chiedere un congruo rinvio, da disporre anche nell’ipotesi di intervenuta notificazione tardiva; nel caso in esame, l’accettazione del contraddittorio nella stessa udienza non ha determinato indebite dilazioni processuali; 22. il sesto motivo è fondato per quanto di ragione; 23. la Corte d’Appello ha riformato la statuizione di primo grado sul punto, ritenendo il danno non sufficientemente provato; 24. in realtà, la Corte di merito non ha considerato che, benché in materia non operi alcun automatismo e siano necessarie specifiche allegazioni i n relazione all’inadempimento datoriale, i l danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale può essere provato dal lavoratore anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (così, ad es., Cass. n. 25743/2018); poiché, in forza dell'art. 2103 c.c., il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, non rileva che l'assegnazione a mansioni inferiori sia temporanea (Cass. n. 18121/2014); e, qualora il lavoratore alleghi un demansionamento professionale riconducibile a un inesatto adempimento dell’obbligo posto dall’art. 2103 c.c. a carico del datore di lavoro, è su quest’ultimo che incombe l’onere di provare l’esatto adempimento, dimostrando l’inesistenza, all’interno del compendio aziendale, di altro posto di lavoro disponibile, equiparabile al grado di professionalità in precedenza raggiunto dal lavoratore (Cass. n. 26477/2018); 25. la motivazione sul punto della sentenza gravata si discosta, invece, da tali principi, poiché omette di considerare le specifiche allegazioni di parte ricorrente idonee, quanto meno, ad essere poste alla base di un percorso probatorio presuntivo, valorizza un dato temporale, peraltro oggettivamente non minimale, di per sè non dirimente ai fini dell’esclusione del lamentato demansionamento, non tiene conto della significativa disomogeneità della qualifica professionale di dirigente con le mansioni da ultimo assegnate; 26. la questione della sussistenza e della prova del danno da demansionamento nella vicenda in esame deve, pertanto, essere oggetto di nuovo accertamento di fatto in conformità ai principi di diritto di cui ai paragrafi (§ 24, 25) che precedono; 27. non è ammissibile, perché concernente unicamente questioni di valutazione delle prove non riesaminabili in questa sede (v. sopra, § 10, 11, 12) il settimo motivo; 28. la sentenza impugnata deve, in conclusione, essere cassata in relazione al sesto motivo accolto, con individuazione del giudice del rinvio nella Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, per pronunciarsi anche sulle spese del presente giudizio, rimanendo assorbito l’ottavo motivo, in quanto collegato all’esito complessivo della lite; P.Q.M. La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, inammissibili il primo, s
Sentenza Cassazione n. 33426/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris