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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01346/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( REP.

DOMINICANA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTO il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma di quella di primo grado emessa a seguito di giudizio abbreviato, sono state concesse al predetto le circostanze attenuanti generiche, con la conseguente riduzione - ad anni quattro ed euro dodicimila di multa - della pena irrogatagli, in quanto ritenuto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di detenzione illegale di un'arma comune da sparo, unificati per continuazione, fatti commessi in Tradate il 9 luglio 2016; RILEVATO che il ricorrente denunzia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità in ordine al reato di detenzione illegale dell'arma comune da sparo, in forza di doglianze in fatto che introducono mere rivalutazioni del compendio probatorio, per opporsi alle precise e ragionevoli risposte rassegnate nella sentenza (pag. 16) e, pertanto, all'apprezzamento complessivo dei convergenti elementi dimostrativi; RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( REP. DOMINICANA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTO il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma di quella di primo grado emessa a seguito di giudizio abbreviato, sono state concesse al predetto le circostanze attenuanti generiche, con la conseguente riduzione - ad anni quattro ed euro dodicimila di multa - della pena irrogatagli, in quanto ritenuto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di detenzione illegale di un'arma comune da sparo, unificati per continuazione, fatti commessi in Tradate il 9 luglio 2016; RILEVATO che il ricorrente denunzia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità in ordine al reato di detenzione illegale dell'arma comune da sparo, in forza di doglianze in fatto che introducono mere rivalutazioni del compendio probatorio, per opporsi alle precise e ragionevoli risposte rassegnate nella sentenza (pag. 16) e, pertanto, all'apprezzamento complessivo dei convergenti elementi dimostrativi; RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre
Sentenza Cassazione n. 01346/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris