Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:F:2007:88
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
24 maggio 2007
Causa F‑95/05 AJ
N
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Gratuito patrocinio»
Oggetto:
Domanda con cui N chiede di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, ai sensi dell’art. 94 del regolamento di
procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, applicabile mutatis mutandis al Tribunale della funzione pubblica,
in forza dell’art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale
della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), sino all’entrata in vigore del regolamento di procedura di
quest’ultimo.
Decisione:
N è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio. Un ammontare corrispondente alle spese sostenute da N a partire dalla data
di presentazione della domanda di gratuito patrocinio sarà versato all’avvocato incaricato di assistere l’interessato, su
presentazione di documenti giustificativi ed entro il limite di EUR 2 000. L’avv. I. Kletzlen è designato come avvocato per
rappresentare N.
Massime
Procedura – Domanda di gratuito patrocinio – Spese ammissibili
(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, artt. 94 e 95; decisione del Consiglio 2004/752, art. 3, n. 4)
Risulta dagli artt. 94 e 95 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado che il beneficio del gratuito patrocinio
dev’essere, in linea di principio, riservato alla presa a carico delle spese di causa sostenute contemporaneamente ovvero
posteriormente alla presentazione della domanda di gratuito patrocinio. Infatti, salvo circostanze particolari, non sarebbe
né conforme alla lettera e allo spirito dei detti articoli né nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia
che spese sostenute prima di tale data possano essere retroattivamente prese a carico con il gratuito patrocinio. In presenza
di spese sostenute prima della presentazione della domanda di gratuito patrocinio si presume, sino a prova contraria, che
il richiedente non si sia trovato nell’impossibilità di farvi fronte e che, pertanto, una delle condizioni di concessione
del gratuito patrocinio non sia soddisfatta.
(v. punto 16)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 3 aprile 2006, causa T‑49/04 AJ, Hassan/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta,
punto 21); 27 ottobre 2006, causa T‑318/01 AJ, Othman/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta, punto 31)