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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 13517/2023

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el. ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 14992/2016r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] I.P.A.B.,con sede in [OSCURATO:PERSONA] (TV), alla via Torni n. 51, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procur a speciale a pposta a margine del ricorso, da ll’ Avvocat o Prof. [OSCURATO:PERSONA] e dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via F. Confalonieri n. 5. - r icorrent e e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Milano, alla via Domenichino n. 5, in persona dell’amministratore delegato dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA]. ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Abbruzzi n. 3, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].- controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Vicenza, al Viale della Scienza n. 26, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliain Roma, alla via G. Borsin. 4, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Castellina di Soragna (PR), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 59/B, in persona dell’amministratore delegato dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 87. -controricorrente e ricorrente incidentale - e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Milano, al [OSCURATO:PERSONA] n. 20, in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimata - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] , pubblicato il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 11/05/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'[OSCURATO:PERSONA], ente pubblico avente la finalità di provvedere all'assistenza in favoredi anziani non autosufficienti e di disabili, chiesta ed ottenuta, dal Tribunale di Treviso, la nomina di un Organismo di Composizione della Crisi exart. 15 della legge n. 3 del 2012 al fine di proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione che componesse la sua grave situazione di sovraindebitamento, presentò, il 19 marzo 2015, una prima proposta, che prevedeva la prosecuzione della propria attività (provvedendo al parziale soddisfacimento dei creditori mediante la liquidazione dei beni del patrimonio disponibile), successivamente sostituita con altra, del 16 luglio 2015, che tenne conto della transazione medio temporeconclusa dall’Istituto con la [OSCURATO:SOCIETA]..

1.1. All'udienza fissata per la verifica dei voti, fu dato atto del raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 11 della legge predetta, ma, nel termine assegnato per le osservazioni, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tutte creditrici dissenzienti, depositarono le loro contestazioni exart. 12 della medesima legge.

1.2. Con decreto del 9 dicembre 2015, il giudice delegato del Tribunale di Treviso omologò l'accordo, rigettando tutte le contestazioni.

2. Il reclamo promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro quel provvedimentofu accolto dal Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, con decreto del 12 maggio 2016, che, in totale riforma del primo, dichiarò inammissibile la proposta presentata dal Menzionato istituto.

2.1. Quel giudice osservò che la voluntas legisdella composizione della crisi da sovraindebitamento è quella di introdurre (in linea con molti altri ordinamenti, non solo europei) uno strumento di risoluzione della crisi del consumatore e dell'imprenditore non fallibile, in quanto soggetti altrimenti privi di un qualsiasi meccanismo negoziale di composizione delle situazioni di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabileper farvi fronte.

Pertanto, non appariva coerente con la volontà del legislatore l'estensione della normativa in questione fino a ricomprendere situazioni del tutto diverse tra loro.

Affermò, inoltre, che l'ente pubblico non rientrava tout courtnella categoria degli imprenditori non fallibili, formata dai soggetti non aventi i limiti dimensionali ex art. 1 l.fall. e per i quali non era prevista una diversa disciplina per la regolamentazione o il risanamento della crisi.

Rimarcò, inoltre, che la struttura del procedimento, il limitato controllo giudiziale e lo stesso accostamento tra il consumatore con l'imprenditore non fallibile erano elementi che, già di per sé, portavano a ritenere come il legislatore avesse inteso disciplinare situazioni di insolvenza civile non particolarmente complesse, riferibili ai cd. debitori "deboli".

Se, invece, avesse voluto includere gli enti pubblici, lo avrebbe detto espressamente così come aveva fatto per l'imprenditore agricolo.

3. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso, exart. 111 Cost., l'[OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Hanno resistito, con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quest’ultima proponendo anche ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo, resistito, con controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ., dall’Istituto suddetto.

E’ rimasta solo intimata, invece, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

Sono state depositate memorie ex art. 380-bis.1 cod.proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. I formulati motivi del ricorso principale prospettano, rispettivamente: I) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 della legge n. 3/2012».

Si assume che, poiché l’art. 10 della legge n. 3/2012, al comma 6, prevede espressamente un autonomo rimedio impugnatorio avverso il decreto pronunciato ai sensi del suo comma 1, è evidente che se icreditori avessero voluto far valere eventuali doglianze in merito alla sussistenza del requisito soggettivo per l’accesso alla procedura di composizione della crisi avrebbero dovuto farlo in sede di reclamo avverso il decreto ex art. 10, comma 1, della legge predetta.

Di conseguenza, il tribunale, nel pronunciare nel merito della pretesa insussistenza, in capo all'istituto odierno ricorrente, del requisito soggettivo, aveva violato le norme di cui agli artt. 10 e 12 della legge n. 3/2012, che avrebbero imposto una pronuncia in rito di inammissibilità dei reclami proposti avverso il decreto di omologa; II) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 della L. n. 3/2012, sotto il profilo dell’asserita mancanza del presupposto soggettivo per l’accesso alla procedura di soluzione della crisi da sovraindebitamento».

Si contestano le argomentazioni con cui il tribunale ha negato all'[OSCURATO:PERSONA] la possibilità di accedere alla procedura di cui agli artt. 6 e ss. della legge n. 3 del 2012.

2. L’unico motivo di ricorso incidentale condizionato della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rubricato «Nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c., per omesso esame dell’eccezione di nullità del procedimento», contesta al tribunale di avere omesso di pronunciarsi sull’eccezione di nullità del procedimento intrapreso dall’Istituto per omessa dimostrazione della iscrizione ipotecaria da parte della creditrice [OSCURATO:SOCIETA]. e per la omessa integrazione della proposta nel termine perentorio assegnato all’Istituto medesimo. [OSCURATO:PERSONA] Posta l’ammissibilità, già ripetutamente sancita da questa Corte, della proposizione del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. contro i provvedimenti di accoglimento (come nella specie) o di rigetto del reclamo avverso il decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4451 del 2018; Cass. n. 10095/2019; Cass.n. 21828 del 2021; Cass. n. 28013 del 2022; Cass. n. 35976 del 2022), la questione prospettata nel secondo motivo dell’odierno ricorso principale (riguardante l’applicabilità, o non, agli enti pubblici, -in particolare agli Istituti di [OSCURATO:PERSONA] e Beneficenza - della disciplina relativa al sovraindebitamento), la sua rilevanza (tenuto conto dei riflessi su controversie analoghe) e la carenza di precedenti specifici, nella giurisprudenza di legittimità, sugli aspetti rimarcati nella doglianza suddetta, rendono opportuno disporre la trattazione della causa in pubblica udienza, a ciò non ostando l'originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. (cfr., ex multis, Cass. n. 11955 del 2022; Cass. n. 24018 del 2021; Cass. n. 19164 del 2021; Cass. n. 23911 del 2020; Cass. n. 15796 del 2020; Cass. n. 5082 del 2020; Cass. n. 3098 del 2020; Cass. n. 17371 de; 2019; Cass., SU, n. 14437 del 2018; Cass. n. 19115 del 2017; Cass. n. 5533 del 2017). [OSCURATO:PERSONA] MOTIVILa Corterinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 14992/2016r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] I.P.A.B.,con sede in [OSCURATO:PERSONA] (TV), alla via Torni n. 51, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procur a speciale a pposta a margine del ricorso, da ll’ Avvocat o Prof. [OSCURATO:PERSONA] e dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via F. Confalonieri n. 5. - r icorrent e e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Milano, alla via Domenichino n. 5, in persona dell’amministratore delegato dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA]. ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Abbruzzi n. 3, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].- controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Vicenza, al Viale della Scienza n. 26, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliain Roma, alla via G. Borsin. 4, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Castellina di Soragna (PR), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 59/B, in persona dell’amministratore delegato dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 87. -controricorrente e ricorrente incidentale - e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Milano, al [OSCURATO:PERSONA] n. 20, in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimata - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] , pubblicato il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 11/05/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'[OSCURATO:PERSONA], ente pubblico avente la finalità di provvedere all'assistenza in favoredi anziani non autosufficienti e di disabili, chiesta ed ottenuta, dal Tribunale di Treviso, la nomina di un Organismo di Composizione della Crisi exart. 15 della legge n. 3 del 2012 al fine di proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione che componesse la sua grave situazione di sovraindebitamento, presentò, il 19 marzo 2015, una prima proposta, che prevedeva la prosecuzione della propria attività (provvedendo al parziale soddisfacimento dei creditori mediante la liquidazione dei beni del patrimonio disponibile), successivamente sostituita con altra, del 16 luglio 2015, che tenne conto della transazione medio temporeconclusa dall’Istituto con la [OSCURATO:SOCIETA].. 1.1. All'udienza fissata per la verifica dei voti, fu dato atto del raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 11 della legge predetta, ma, nel termine assegnato per le osservazioni, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tutte creditrici dissenzienti, depositarono le loro contestazioni exart. 12 della medesima legge. 1.2. Con decreto del 9 dicembre 2015, il giudice delegato del Tribunale di Treviso omologò l'accordo, rigettando tutte le contestazioni. 2. Il reclamo promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro quel provvedimentofu accolto dal Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, con decreto del 12 maggio 2016, che, in totale riforma del primo, dichiarò inammissibile la proposta presentata dal Menzionato istituto. 2.1. Quel giudice osservò che la voluntas legisdella composizione della crisi da sovraindebitamento è quella di introdurre (in linea con molti altri ordinamenti, non solo europei) uno strumento di risoluzione della crisi del consumatore e dell'imprenditore non fallibile, in quanto soggetti altrimenti privi di un qualsiasi meccanismo negoziale di composizione delle situazioni di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabileper farvi fronte. Pertanto, non appariva coerente con la volontà del legislatore l'estensione della normativa in questione fino a ricomprendere situazioni del tutto diverse tra loro. Affermò, inoltre, che l'ente pubblico non rientrava tout courtnella categoria degli imprenditori non fallibili, formata dai soggetti non aventi i limiti dimensionali ex art. 1 l.fall. e per i quali non era prevista una diversa disciplina per la regolamentazione o il risanamento della crisi. Rimarcò, inoltre, che la struttura del procedimento, il limitato controllo giudiziale e lo stesso accostamento tra il consumatore con l'imprenditore non fallibile erano elementi che, già di per sé, portavano a ritenere come il legislatore avesse inteso disciplinare situazioni di insolvenza civile non particolarmente complesse, riferibili ai cd. debitori "deboli". Se, invece, avesse voluto includere gli enti pubblici, lo avrebbe detto espressamente così come aveva fatto per l'imprenditore agricolo. 3. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso, exart. 111 Cost., l'[OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Hanno resistito, con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quest’ultima proponendo anche ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo, resistito, con controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ., dall’Istituto suddetto. E’ rimasta solo intimata, invece, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Sono state depositate memorie ex art. 380-bis.1 cod.proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulati motivi del ricorso principale prospettano, rispettivamente: I) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 della legge n. 3/2012». Si assume che, poiché l’art. 10 della legge n. 3/2012, al comma 6, prevede espressamente un autonomo rimedio impugnatorio avverso il decreto pronunciato ai sensi del suo comma 1, è evidente che se icreditori avessero voluto far valere eventuali doglianze in merito alla sussistenza del requisito soggettivo per l’accesso alla procedura di composizione della crisi avrebbero dovuto farlo in sede di reclamo avverso il decreto ex art. 10, comma 1, della legge predetta. Di conseguenza, il tribunale, nel pronunciare nel merito della pretesa insussistenza, in capo all'istituto odierno ricorrente, del requisito soggettivo, aveva violato le norme di cui agli artt. 10 e 12 della legge n. 3/2012, che avrebbero imposto una pronuncia in rito di inammissibilità dei reclami proposti avverso il decreto di omologa; II) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 della L. n. 3/2012, sotto il profilo dell’asserita mancanza del presupposto soggettivo per l’accesso alla procedura di soluzione della crisi da sovraindebitamento». Si contestano le argomentazioni con cui il tribunale ha negato all'[OSCURATO:PERSONA] la possibilità di accedere alla procedura di cui agli artt. 6 e ss. della legge n. 3 del 2012. 2. L’unico motivo di ricorso incidentale condizionato della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rubricato «Nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c., per omesso esame dell’eccezione di nullità del procedimento», contesta al tribunale di avere omesso di pronunciarsi sull’eccezione di nullità del procedimento intrapreso dall’Istituto per omessa dimostrazione della iscrizione ipotecaria da parte della creditrice [OSCURATO:SOCIETA]. e per la omessa integrazione della proposta nel termine perentorio assegnato all’Istituto medesimo. [OSCURATO:PERSONA] Posta l’ammissibilità, già ripetutamente sancita da questa Corte, della proposizione del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. contro i provvedimenti di accoglimento (come nella specie) o di rigetto del reclamo avverso il decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4451 del 2018; Cass. n. 10095/2019; Cass.n. 21828 del 2021; Cass. n. 28013 del 2022; Cass. n. 35976 del 2022), la questione prospettata nel secondo motivo dell’odierno ricorso principale (riguardante l’applicabilità, o non, agli enti pubblici, -in particolare agli Istituti di [OSCURATO:PERSONA] e Beneficenza - della disciplina relativa al sovraindebitamento), la sua rilevanza (tenuto conto dei riflessi su controversie analoghe) e la carenza di precedenti specifici, nella giurisprudenza di legittimità, sugli aspetti rimarcati nella doglianza suddetta, rendono opportuno disporre la trattazione della causa in pubblica udienza, a ciò non ostando l'originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. (cfr., ex multis, Cass. n. 11955 del 2022; Cass. n. 24018 del 2021; Cass. n. 19164 del 2021; Cass. n. 23911 del 2020; Cass. n. 15796 del 2020; Cass. n. 5082 del 2020; Cass. n. 3098 del 2020; Cass. n. 17371 de; 2019; Cass., SU, n. 14437 del 2018; Cass. n. 19115 del 2017; Cass. n. 5533 del 2017). [OSCURATO:PERSONA] MOTIVILa Corterinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica
Sentenza Cassazione n. 13517/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris