CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2022
Cassazione n. 21437/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24319/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente asé medesima ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n.411 del 2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 15 MARZO 2017; Ric. 2017n.24319 sez. S2 - ud. 13/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza/camera di consiglio del 13 GIUGNO 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio la sorella Natascia chiedendo la revocazione della sentenza n . 345 del 2012 pronunciata dalla Corte d’Appello di Ancona c he aveva rigettato la sua impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l’assunto dell’attrice in revocazione laCorte d'appello aveva fondato la sua decisione sulla supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità era positivamente stabilita da un documento, ossia la vendita immobiliare per scrittura privata che la Corte d'appello aveva omesso di esaminare nonostante fosse un documento fondamentale per la causa. Pertanto, la sentenza si sarebbe fondata su un errore di fatto rappresentato dall’erronea supposizione circa l’inesistenza di una vendita immobiliare con scrittura privata e delle clausole in essa contenute, avendo ritenuto quale unico atto di vendita , l’atto pubblico nel quale era formalmente intestataria dell’immobile la sorella della ricorrente. L’errore , inoltre , sarebbe consistito nell’aver ordinato il rilascio dell’immobile su un presunto titolo di comodato. 1.1 La ricorrente,unitamente al marito, aveva acquistato il 23 maggio 1995 per atto di vendita per scrittura privata,alla presenza di tre testimoni, un immobile in P orto d' A scoli e nel contratto era stabilito il prezzo,pagato integralmente, e l'immediata traslazione dei diritti degli immobili a favore degli acquirenti con immediata Ric. 2017n.24319 sez. S2 - ud. 13/06/2022 immissione nel possesso e con la consegna delle chiavi. Per ottenere il beneficio fiscale di acquisto come prima casa la ricorrente,già proprietaria di una prima casa nello stesso comune , aveva inseritonell’atto di vendita una clausola con la quale le parti avevano deciso di formalizzare l'acquisto con atto pubblico , indicando come acquirente la sorella della ricorrente. La Corte d'Appello non aveva tenuto conto della successione dei fatti e dei documenti e aveva trascurato il valore giuridico della vendita con scrittura privata e dei relativi accordi contrattuali. La decisione, pertanto, si fond ava sull ’ errore di mancata percezione dei contenuti contrattualiintercorsi tra le parti. 2. In corso di causa [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’estinzione del procedimento di revocazione a seguito della declaratoria di nullità della sentenza di primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto e di tutti gli atti successivi che il medesimo Tribunale aveva statuito nel giudizio di opposizione a precetto notificato in forza della sentenza oggetto di revocazione. La Corte d’Appello di Ancona rigettava la domanda di estinzione perchéla sentenza che aveva dichiarato nulla quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non era passata in giudicato essendo stata a sua voltaoggetto di impugnazione. 2.1 La domanda di re vocazione, dunque , doveva essere esaminata nel merito ed era infondata. La Corte d'Appello, richiamato il costante orientamento giurisprudenziale sull’errore di fatto che legittima l’impugnazione per revocazione ex articolo 395 c.p.c. consistente in una falsa percezione della realtà, in un errore c io è obiettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da aver indotto il giudice ad Ric. 2017n.24319 sez. S2 - ud. 13/06/2022 affermare l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato, evidenziava che nella specie non si era presenza di un errore di fatto,essendo dedotta in realtà l’erronea valutazione di un atto, quale la scrittura privata di compravendita dell’immobile intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] ed i precedenti proprietari e di altri aspetti del contratto che erano stati tutti esaminati e valutati dal giudice che aveva ritenuto la scrittura privata inopponibile alla convenuta che aveva già trascritto il proprio titolo d’acquisto del medesimo immobile dai medesimi proprietari. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. 5. La ricorrente, c on memoria depositata in prossimità dell’udienza,ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 395, comma1, n. 4, c.p.c. in riferimento all’articolo 1350, n. 1, c.c., all’articolo 1376 c.c., all’articolo 2643, comma 1, n. 1, all’articolo 2644 c.c. e all’omesso esamedegli effetti traslativi della vendita di scrittura privata intercorsa tra le parti. Secondo la ricorrente la Corte territoriale avrebbe basato la sua decisione di inammissibilità della revocazione sulla supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è stata positivamente stabilita dalla scrittura privatadi vendita immobiliare ex articolo 1350,n. 1, c.c. con contestuale immissione in possesso , fattonon controverso poiché non contestato dalle parti. Ric. 2017n.24319 sez. S2 - ud. 13/06/2022 La ricorrente, richiama ta la giurisprudenza di legittimità sull’errore revocatorio, evidenzia che la scrittura privata di compravendita prodotta e non v alutat a dal giudice di secondo grado sarebbe “testimone”di un fatto inequivocabile, ossia di una volontà contrattuale precisa e ben definita, quella di trasferire la proprietà immobiliare dal venditore all’acquirente. L’omessa valutazione dell’effetto traslativo del contratto prodotto consisterebbe in una falsa percezione della realtà , in un errore obiettivamente ed immediatamente rilevabile anche sulla base di ulteriori considerazioni. In primo luogo, il fatto che l’effetto traslativo si èverificato sulla base di una scrittura privata idonea a determinarlo e che la trascrizione non ha efficacia sostitutiva ma soltanto dichiarativa risolvendo il conflitto tra due acquirenti del medesimo bene. Il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto la scrittura privata inopponibile alla convenuta che aveva già trascritto il proprio titolo d’acquisto del medesimo immobile dai medesimi proprietari precedenti ma ciò non era oggetto del giudizio di revocazione che si appuntava sulla mancata considerazione della esistenza di un fatto decisivo,ovvero gli effetti traslativi avvenuti per scrittura privata tra i vecchi proprietarie la ricorrente. La Corte territoriale sarebbe incorsain un errore di fatto, ossia l’omessa valutazione degli effetti della vendita per scrittura privata. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione e falsa applicazione degli artt.1470 e 1478 c.c. e omesso esame di un fatto per non aver tenuto conto degli effetti traslativi della vendita per scrittura privata ma solamente degli effetti dell’atto pubblico trascritto. Ric. 2017n.24319 sez. S2 - ud. 13/06/2022 La Corte d’Appello avrebbe erroneamente statuito non trattarsi di un errore di fatto, essendo dedotta l’erronea valutazione di un atto processuale quale la scrittura privata di compravendita dell’immobile e altri aspetti del contratto che sono stati, invece , tutti esaminati dal giudice, che ha ritenuto la scrittura privata inopponibile alla convenuta che ha trascritto il proprio titolo di acquisto del medesimo immobile dai medesi mi proprietari precedenti. La C orte territoriale avrebbe omesso la valutazione del documento probatorio testimoniante una realtà effettivamente accaduta così erroneamente affermando che ciò non costituisce un errore di fatto. Il fatto storico non tenuto in considerazione dalla Corte d’Appello consisterebbe nel fatto che la vicenda oggetto del procedimento riguarda due sorelle, sicchè vi sarebbe un collegamento negoziale tra la scrittura privata, l’atto pubblico e il contratto di mutuo. Secondo la ricorrente gli effetti traslativi della proprietà si sarebbero verificati con la prima scrittura privata, in base al principio consensualistico e del rispetto della forma scritta per i contratti che trasferiscono diritti reali. L’atto pubblico successivamente stipulato tra i precedenti proprietari e [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe prodotto alcun effetto nonostante la sua trascrizione prima della scrittura privata. Nella specie si verserebbe nella classica ipotesi di vendita di cosa altrui,ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1478 c.c.. L a cosa altrui sarebbe rappresentata dalla proprietà in capo a [OSCURATO:PERSONA],trasferita in precedenza con la scrittura privata ex articolo 1470 c.c.. Ric. 2017n.24319 sez. S2 - ud. 13/06/2022 3. I due motivi di ricorso per revocazione,che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono inammissibili. 3.1 Preliminarmente deve evidenziarsi che non ricorre alcuna ragione di riunione del presente ricorso percassazione – avente ad oggetto la sentenza della Corte d'Appello di Ancona di rigetto della domanda di revocazione della sentenza della medesima Corte d'Appello n. 345 del 2012 – con quello avente ad oggetto altra sentenza della Corte d'Appello di Ancona che ha riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.1084/2014 emessa in sede di opposizione all’esecuzione. 3.2 Il ricorso è manifestamente inammissibile . Tutte l e doglianze della ricorrente sono state già vagliate da questa Corte con la sentenza n. 7546 del 2017 che ha rigettato il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello n. 345 del 2012 poi oggetto della domanda di revocazione. In tale occasione, infatti, le medesime censure - oggi riproposte sotto la veste del vizio revocatorio - sono state esaminate e rigettate. Si è evidenziato che nella vicenda si contrappongono due titoli di trasferimento del medesimo immobile e che il primo acquisto di [OSCURATO:PERSONA] è inopponibile al secondo acquirente, [OSCURATO:PERSONA],che ha anteriormente trascritto . Si è ulteriormente evidenziato che, in assenza di pro va della simulazione, si è prodotto l’effetto traslativo a favore di [OSCURATO:PERSONA] e si è esclusa la ricorrenza di un collegamento negoziale tra i due contratti. Ciò premesso deve darsi continuità al seguente principio di diritto: Il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che Ric. 2017n.24319 sez. S2 - ud. 13/06/2022 rigetta la domanda di revocazione per errore di fatto è ammissibile, pur dopo il passaggio in giudicato della pronunzia del giudice di legittimità sul merito, stante la completa autonomia dei due giudizi, sempre che la questione non sia già stata esaminata e decisa, ancorché sotto il diverso angolo prospettico dell'errore di diritto, risolvendosi altrimenti in un'inammissibile duplicazione di giudizi in violazione del principio del ne bis in idem e dell'intangibilità del giudicato. (Sez. L, Sent. n. 6266 del 2019). Peraltro, la sentenza della Corte d'Appello è conforme al costante orientamento di questa Corte secondo il quale: l'erroredi fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione indiritto delle risultanze processuali(Sez. L . Sent . n. 8828 del 2017 ) . Nella specie, invece, la stessa ricorrente si lamenta dell’erronea statuizione circa gli effetti traslativi della scrittura privata, lamentando con tutta evidenza un errore di diritto sulla base di una tesi già ritenuta infondata da questa Corte con la sentenza sopra richiamata. 4. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 5. Nulla sulle spese non avendo svolto attività difensiva la parte intimata. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) si dà atto della Ric. 2017n.24319 sez. S2 - ud. 13/06/2022 sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte dell