CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 09036/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dejavu' [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado diCampania n.3279/2025 depositata il 28/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 14780/2025Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 9036/2026Data pubblicazione 10/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 01/04/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano