CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2024
Cassazione n. 00276/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno di cui all'art. 628 cod. pen., è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia che: a) l'imputata si era appropriata di un token, avente un intrinseco valore patrimoniale; b) per conservare il possesso della refurtiva aveva utilizzato anche la violenza nei confronti della persona offesa, cagionandole lesioni personali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]