CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2024
Cassazione n. 10558/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 21 giugno 2023, che ha confermato la condanna loro inflitta per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Latina il 24 novembre 2013); - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le imputate, a mezzo del loro comune difensore, articolando due motivi; CONSIDERATO Iri DIRITTO - che il primo motivo, che lamenta la violazione degli artt. 56, 624 e 625 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che, per la pacifica giurisprudenza di legittimità, ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente (Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, Rv. 279134); che, in particolare, il delitto di furto di beni esposti alla pubblica fede si perfeziona nel momento in cui la refurtiva passa sotto il dominio esclusivo dell'agente, essendo irrilevanti la durata del possesso e la circostanza che la condotta di appropriazione sia scoperta e frustrata nello stesso luogo di commissione del reato (Sez. 5, n. 36022 del 14/07/2022, Rv. 283649), come nel caso di specie, in cui le imputate, dopo aver sottratto la merce indicata in imputazione, se ne impossessavano infilandola in una busta ed uscendo dal negozio dove avevano commesso il furto (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (vedasi pagg. 3 - 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha valorizzato la significativa gravità del reato contestato, in ragione delle collaudate modalità criminose escogitate ed attuate dalle imputate per appropriarsi furtivamente di oggetti di non trascurabile valore); - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il consiglie