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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 06741/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza a fronte della completa motivazione resa in sentenza in relazione al trattamento sanzionatorio e alla recidiva contestata e ritenuta; considerato, infatti, che il motivo è meramente reiterativo e che la Corte ha ritenuto giustificato lo scostamento dal minimo edittale in ragione della gravità del fatto, delle violente modalità della condotta e della negativa personalità dell'imputato, gravato da numerose condanne per reati connotati dal ricorso alla violenza, giustificativi della recidiva contestata, deponendo per la perdurante inclinazione alla violenza e per la pericolosità dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere eSt'ensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza a fronte della completa motivazione resa in sentenza in relazione al trattamento sanzionatorio e alla recidiva contestata e ritenuta; considerato, infatti, che il motivo è meramente reiterativo e che la Corte ha ritenuto giustificato lo scostamento dal minimo edittale in ragione della gravità del fatto, delle violente modalità della condotta e della negativa personalità dell'imputato, gravato da numerose condanne per reati connotati dal ricorso alla violenza, giustificativi della recidiva contestata, deponendo per la perdurante inclinazione alla violenza e per la pericolosità dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere eSt'ensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 06741/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris