CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08314/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n.7, cod. pen. e condannata, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. equivalente alla ritenuta aggravante, alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 70,00 di multa. Rilevato che la difesa lamenta: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputata; 2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3. Erronea revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa in mancanza di apposita impugnazione della Procura; mancanza dei presupposti della revoca del beneficio. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601:" In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito"). Ritenuto che le doglianze contenute nel secondo motivo di ricorso sono parimenti destituite di fondamento: la Corte territoriale, con motivazione rispettosa dei criteri stabiliti in questa sede (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) ha evidenziato come l'imputata non possa beneficiare delle attenuanti generiche, avendo già a suo carico diversi precedenti specifici ed essendo del tutto carente dagli atti la evidenza di elementi sintomatici dì resi piscenza Ritenuto, quanto alla doglianza afferente alla revoca della sospensione condizionale della pena che il provvedimento è assistito da congrua motivazione: invero, la revoca della sospensione condizionale, allorquando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma 4 dell'art. 164 cod.pen., ha natura dichiarativa in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione del comma 1-bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione (Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, dep. 18/12/2017, Principalli, Rv. 272429); rilevato che il rilievo contenuto nel ricorso, secondo il quale la ricorrente ha beneficiato una sola volta della sospensione condizionale della pena è aspecifico, non avendo parte ricorrente documentato la circostanza. Considerato che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric. Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela"). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.