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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17269/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RTA' di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chesi è riportato alla memoria scritta depositata, concludendo per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanzadel G.I.P. del Tribunale di Catanzaro del 29 settembre 2025, con la quale era statarespinta l’istanza di revoca ovvero di sostituzione della misura cautelare dellacustodia in carcere applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziatodei delitti contestati ai capi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, concernenti lapartecipazione al sodalizio di cui all’ art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e i relativi reatifine, tutti aggravati ai sensi dell’ art. 416-bis.1 cod. pen., con presunzione legaledelle esigenze cautelari.L’indagato, che non aveva proposto richiesta di riesame avverso l’ordinanzagenetica, con l’atto di appello aveva contestato i presupposti applicativi dellamisura, negando di essere l’esclusivo utilizzatore del dispositivo SkyECCdenominato “[OSCURATO:PERSONA]”, con ID XR3D58, censurando la sussistenza della gravitàindiziaria in ordine alla partecipazione associativa e, in subordine, deducendol’insussistenza delle esigenze cautelari ritenute dal primo giudice, nonché lasproporzione della misura custodiale di massimo rigore applicata.2.

Il Tribunale, con riferimento al motivo di appello relativo alla conformità,sul piano interno e sovranazionale, della procedura di acquisizione presso autoritàgiurisdizionali estere delle chat registrate su server criptati poste a fondamentodel compendio indiziario, ha osservato che al giudice dell’appello cautelare èconsentito integrare la motivazione del provvedimento impugnato con riferimentoa profili non esaminati dal primo giudice.

Ha inoltre ricostruito il ruolo di FrancescoAloi all’interno della struttura dedita al narcotraffico oggetto dell’imputazioneprovvisoria, evidenziando come egli rivestisse una posizione apicale nel sodaliziooperante, a partire dal 2014, nel territorio di Guardavalle e nei comuni limitrofi,nonché in ulteriori aree geografiche nazionali e internazionali, con carattere di3.

L’elevato numero di reati fine contestati, ha rilevato il Tribunale, ha messoin luce una persistente e capillare attività criminosa, in particolare nelle operazionidi importazione di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA], come illustrato nel capo 8, riferito allafine del 2020.

Parallelamente, l’indagato risultava impegnato nell’impianto di unacoltivazione autonoma di marijuana nel territorio di Guardavalle, in sinergia conChiefari, operante in Toscana, conseguendo volumi rilevanti, come dimostratodalla vendita di sette chilogrammi di marijuana prodotta e dall’acquisto,unitamente al capo [OSCURATO:PERSONA], di oltre venti chilogrammi di cocaina importata dalSud [OSCURATO:PERSONA] sino al porto di [OSCURATO:PERSONA].4.

Le conversazioni criptate intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultavano altresìcorroborate dai tracciati GPS relativi agli spostamenti in autovettura nella zona diGuardavalle, sicché l’attribuzione ad [OSCURATO:PERSONA] del cripto telefonino “[OSCURATO:PERSONA]” sifondava anche su tali riscontri esterni, oltre che sul contenuto delle comunicazioni.Tali risultanze provenivano dalle indagini svolte dai militari del R.O.S. e del NucleoInvestigativo dei Carabinieri di Catanzaro, formalmente acquisite agli atti delpresente procedimento in quanto afferenti al p.p. n. 3452/17 r.g.n.r.

D.D.A.Il Tribunale ha infine disatteso, per difetto di poteri istruttori, la richiestadell’appellante volta ad ottenere la trasmissione, da parte della Procura dellaRepubblica, dei dati informatici in suo possesso, finalizzata a consentire alla difesala verifica di un’eventuale lesione del diritto di difesa derivante dalla dedottadubbia utilizzabilità dei dati acquisiti dal pubblico ministero italiano su server esterimediante [OSCURATO:PERSONA] di Indagine.5.Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione,articolato in quattro motivi, sintetizzati come segue ex art. 173 disp. att.cod.proc.pen.Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, inrelazione alla omessa valutazione della inutilizzabilità delle chat, acquisite daserver esteri, per violazione degli artt. 191 cod. proc. pen., 111 Cost e 6 CEDU,avendo le autorità francesi e belghe violato i server SkyECC mediante un vero eproprio hacking e dunque mediante una condotta che in Italia integrerebbe ildelitto di accesso abusivo ad un sistema informatico;con il secondo motivo si rilevano i vizi di violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione al ruolo apicale del ricorrente, in assenza di gravi indiziunivoci;con il terzo motivo si denunciano la violazione di legge e vizio di motivazione,in relazione all’attribuzione del criptofonino XR3D58 all’indagato ed ai conseguentidialoghi con [OSCURATO:PERSONA];con il quarto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, inrelazione alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che non conosceAloi e non lo ha riconosciuto in foto.6.

La Procura generale ha depositato memoria con richiesta di rigetto delricorso.

L’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato note di trattazione nell’interesse del sig.7.

All’udienza odierna, presente il solo Procuratore generale, lo stesso si èriportato alle conclusioni depositate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, nel suo complesso, è privo di fondamento e deve pertanto essererespinto.2.

Il primo motivo di doglianza è infondato alla luce dei principi da ultimoenunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di acquisizione e utilizzabilità,ai fini cautelari, di dati comunicativi criptati ottenuti mediante ordine europeo diindagine (Sez.

U, nn. 23756 e 23755 del 29 febbraio 2024).In tali pronunce si è precisato che i dati già nella disponibilità dell’autoritàgiudiziaria dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richiesti dalpubblico ministero italiano anche senza una preventiva autorizzazione giudiziale,restando affidato al giudice nazionale il vaglio sulla loro ammissibilità eutilizzabilità secondo le regole dell’ordinamento interno.3.

Le Sezioni Unite hanno escluso che le chat criptate siano riconducibiliall’ambito applicativo dell’art. 234‑bis cod. proc. pen., norma che disciplinaesclusivamente una modalità di acquisizione diretta di dati informatici accessibili,individuando invece, a seconda delle ipotesi, la disciplina della prova documentaledi cui all’art. 234 cod. proc. pen., ovvero quella dell’art. 270 cod. proc. pen.qualora i dati costituiscano il risultato di intercettazioni già disposte all’estero.In quest’ultimo caso, l’utilizzabilità è subordinata alla rilevanza eall’indispensabilità della prova per delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorioin flagranza, senza che sia richiesto il deposito del decreto autorizzativo straniero,gravando sulla difesa l’onere di allegare e dimostrare eventuali vizi.È stato inoltre chiarito che le questioni attinenti alle modalità esecutivedell’o.e.i. e alla completezza della documentazione trasmessa devono essere, invia generale, fatte valere nello Stato di esecuzione, operando una presunzionerelativa di conformità dell’attività svolta all’estero ai diritti fondamentali,superabile solo mediante specifica allegazione e prova contraria.

Né, di per sé,integra una violazione del diritto di difesa l’indisponibilità dell’algoritmo dicifratura, spettando alla difesa indicare concrete ragioni di inattendibilità del dato.4.

I medesimi principi trovano applicazione anche con riferimento allecaptazioni effettuate tramite strumenti informatici volti all’acquisizione delle chiavidi cifratura.

L’eventuale erronea qualificazione giuridica dell’atto di acquisizionenon determina automaticamente l’inutilizzabilità della prova, qualora risultinorispettate le condizioni di necessità, proporzionalità e tutela dei diritti fondamentalipreviste dalla Direttiva 2014/41/UE, come ulteriormente chiarito dalla Corte digiustizia dell’Unione europea (CGUE, Grande Sezione, 30 aprile 2024, C‑670/22,EncroChat).5.

Applicando tali principi al caso in esame, il motivo si risolve in una censuradi carattere meramente esplorativo: la difesa si limita a deduzioni astratte egeneriche, senza indicare specifiche violazioni né dimostrare di aver attivato irimedi previsti nello Stato di esecuzione, né individuare con precisione gli atti chesarebbero affetti da vizi rilevanti.

Anche le doglianze concernenti presunteintercettazioni massive e sproporzionate non sono idonee a superare lapresunzione di legittimità degli atti compiuti all’estero.

Resta comunqueimpregiudicato il diritto della difesa di esercitare pienamente il contraddittorio e legaranzie del giusto processo nella fase di valutazione della prova (Sez. 6, n. 30032del 3 luglio 2024).6.

In presenza di una violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dallaCostituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e, traquesti, del diritto di difesa e della garanzia del giusto processo, l’utilizzabilità degliesiti delle intercettazioni disposte dall’autorità giudiziaria straniera deve essereesclusa; tuttavia, l’onere di allegare e provare i fatti dai quali inferire taleviolazione grava sulla parte che la deduce.7.

Ne consegue che, una volta acquisita la prova mediante ordine europeo diindagine, spetta al giudice del procedimento interno verificare, ai sensi degli artt.1 e 14 della Direttiva 2014/41/UE e dell’art. 1 del d.lgs. n. 108 del 2017, il rispettodei diritti fondamentali di difesa e del giusto processo.

Sul punto, né la direttivané il citato decreto legislativo richiedono, ai fini dell’utilizzabilità degli atti formatiall’estero, l’osservanza puntuale di tutte le regole previste dall’ordinamentoitaliano per la formazione dei corrispondenti atti sul territorio nazionale,richiamandosi i consolidati principi in materia di rogatoria internazionale (Sez. 2,n. 2173 del 22 dicembre 2016, rv. 269000‑01).In tale prospettiva, viene ribadita la presunzione relativa di conformità aidiritti fondamentali dell’attività svolta dall’autorità giudiziaria di un Paesedell’Unione e il correlato onere della difesa di allegare in modo specifico e diprovare il fatto da cui dipende la lamentata violazione, secondo un orientamentocostante della giurisprudenza di legittimità.

In particolare, con riferimento agli attinon presenti nel fascicolo processuale, la parte che deduca cause di nullità oinutilizzabilità ha l’onere non solo di indicarli, ma anche di produrre ladocumentazione a sostegno del vizio dedotto (Sez.

U, n. 45189 del 2004, rv.229245‑01; Sez.

U, n. 39061 del 2009, rv. 244339‑01).8.

Le deduzioni di violazione del diritto di difesa e del principio delcontraddittorio risultano generiche ed esplorative; del tutto sganciata dal contestodella repressione dei fenomeni criminali e dall’esercizio dei poteri investigativipubblici è, inoltre, l’affermazione secondo cui l’accesso al server da parte delleautorità francesi integrerebbe, nell’ordinamento italiano, il reato di cui all’art.615‑ter cod. pen.In particolare, quanto alla lamentata mancata trasmissione dei protocollitecnici di acquisizione, dei file di log, delle procedure operative e degli hash diintegrità, la censura si presenta generica, non essendo stata prospettata alcunaspecifica lesione idonea a incidere sull’acquisizione di elementi probatori rilevantiai fini della gravità indiziaria, in rapporto agli elementi valorizzati nell’ordinanzagenetica e nel provvedimento impugnato.

La doglianza si risolve, pertanto, nellaprospettazione meramente astratta di una possibile irregolarità procedurale, privadi supporto fattuale, a fronte di un quadro documentale e di una disciplinaregolamentare che delineano programmi e modalità della captazione, senza chesiano stati indicati scostamenti da tali parametri.9.

Sul punto è stato opportunamente precisato che, in materia diintercettazioni, la mancata consegna al difensore dei file di log non determinal’inutilizzabilità dei relativi risultati qualora la richiesta sia fondata su deduzionimeramente esplorative di possibili violazioni del procedimento di captazione, privedella specifica indicazione di elementi idonei a supportare tale ipotesi, a fronte diuna disciplina che definisce programmi e modalità operative della captazione (Sez.6, n. 33511 del 3 luglio 2025, rv. 288713‑01).10.

Inoltre, in tema di ordine europeo di indagine, non è consentito dedurredinanzi al giudice dello Stato di emissione l’illegittima acquisizione degli esiti diintercettazioni trasmessi da un’autorità giudiziaria straniera, per asseritaviolazione del diritto di difesa o dell’art. 6 CEDU, qualora non risultino previamenteesperiti i rimedi previsti nello Stato di esecuzione.

In tale prospettiva, è stataritenuta immune da censure la decisione che ha affermato l’utilizzabilità dellecomunicazioni intercettate sulla piattaforma Sky‑Ecc, trasmesse dall’autoritàfrancese a quella italiana mediante o.e.i., nel rispetto dei principi di necessità eproporzionalità, in ragione della gravità dei reati di narcotraffico,dell’indispensabilità delle prove e della sussistenza di concreti presuppostigiustificativi dell’ordine (Sez. 6, n. 524 del 2025, dep. 2026).La giurisprudenza ha altresì chiarito che il rischio di alterazione dei dati nonricorre in assenza di specifiche allegazioni contrarie, poiché ciascun messaggio èinscindibilmente collegato alla propria chiave di cifratura, con la conseguenza chel’utilizzo di una chiave errata rende impossibile anche una decriptazione parziale.Né la giurisprudenza sovranazionale ha affermato che la mancata disponibilitàdell’algoritmo di decriptazione integri di per sé una violazione dei dirittifondamentali: la Corte EDU ha piuttosto evidenziato che l’accesso della difesa almateriale decriptato costituisce una rilevante garanzia, senza tuttavia configurarecome automaticamente lesiva la sua mancata messa a disposizione.Resta, in ogni caso, fermo che l’onere di allegare e provare i fatti dai qualiinferire una violazione dei diritti fondamentali incombe sulla parte che la deduce.Nel caso di specie, la censura risulta pertanto generica, non avendo il ricorrenteindicato quale concreto pregiudizio difensivo sarebbe derivato dall’omessapartecipazione alle operazioni di trascrizione, né individuato specifici passaggi incui si sarebbe verificato un effettivo travisamento del contenuto dellecomunicazioni.11.

Il secondo motivo non risulta essere stato proposto in sede di appello eviene, pertanto, dedotto per la prima volta in questa sede.

Peraltro, il ricorrentenon aveva contestato l’attribuzione di un ruolo apicale, ma esclusivamente lapropria partecipazione al sodalizio e l’attualità dell’associazione.12.

La partecipazione del ricorrente è stata ricostruita facendo riferimento alsuo ruolo nell’importazione di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA], alla promozionedell’iniziativa volta a una coltivazione autonoma di marijuana, in concretorealizzata nell’interesse dell’associazione, nonché al rapporto con il suoceroGallace, in particolare per la condivisione di rilevanti operazioni di importazione diingentissimi quantitativi di cocaina (capo 25).13.

La censura concernente l’identificazione dell’indagato quale soggettodialogante nelle chat è inammissibile, poiché meramente avversativa rispetto alleargomentazioni, di elevatissima valenza indiziaria, articolate dai giudici dellacautela, basate su una pluralità di elementi univoci e individualizzanti in sensopluridirezionale, che conducono logicamente alla sua persona (ordinanzaimpugnata, p. 3).14.

Da ultimo, la mancata menzione del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] èstata giustificata in modo non manifestamente illogico, atteso che il [OSCURATO:PERSONA],referente del gruppo in Brasile e latitante, intratteneva contatti estremamentelimitati e riservati solo ad alcuni soggetti, tra i quali non rientrava l’[OSCURATO:PERSONA].15.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RTA' di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chesi è riportato alla memoria scritta depositata, concludendo per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanzadel G.I.P. del Tribunale di Catanzaro del 29 settembre 2025, con la quale era statarespinta l’istanza di revoca ovvero di sostituzione della misura cautelare dellacustodia in carcere applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziatodei delitti contestati ai capi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, concernenti lapartecipazione al sodalizio di cui all’ art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e i relativi reatifine, tutti aggravati ai sensi dell’ art. 416-bis.1 cod. pen., con presunzione legaledelle esigenze cautelari.L’indagato, che non aveva proposto richiesta di riesame avverso l’ordinanzagenetica, con l’atto di appello aveva contestato i presupposti applicativi dellamisura, negando di essere l’esclusivo utilizzatore del dispositivo SkyECCdenominato “[OSCURATO:PERSONA]”, con ID XR3D58, censurando la sussistenza della gravitàindiziaria in ordine alla partecipazione associativa e, in subordine, deducendol’insussistenza delle esigenze cautelari ritenute dal primo giudice, nonché lasproporzione della misura custodiale di massimo rigore applicata.2. Il Tribunale, con riferimento al motivo di appello relativo alla conformità,sul piano interno e sovranazionale, della procedura di acquisizione presso autoritàgiurisdizionali estere delle chat registrate su server criptati poste a fondamentodel compendio indiziario, ha osservato che al giudice dell’appello cautelare èconsentito integrare la motivazione del provvedimento impugnato con riferimentoa profili non esaminati dal primo giudice. Ha inoltre ricostruito il ruolo di FrancescoAloi all’interno della struttura dedita al narcotraffico oggetto dell’imputazioneprovvisoria, evidenziando come egli rivestisse una posizione apicale nel sodaliziooperante, a partire dal 2014, nel territorio di Guardavalle e nei comuni limitrofi,nonché in ulteriori aree geografiche nazionali e internazionali, con carattere di3. L’elevato numero di reati fine contestati, ha rilevato il Tribunale, ha messoin luce una persistente e capillare attività criminosa, in particolare nelle operazionidi importazione di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA], come illustrato nel capo 8, riferito allafine del 2020. Parallelamente, l’indagato risultava impegnato nell’impianto di unacoltivazione autonoma di marijuana nel territorio di Guardavalle, in sinergia conChiefari, operante in Toscana, conseguendo volumi rilevanti, come dimostratodalla vendita di sette chilogrammi di marijuana prodotta e dall’acquisto,unitamente al capo [OSCURATO:PERSONA], di oltre venti chilogrammi di cocaina importata dalSud [OSCURATO:PERSONA] sino al porto di [OSCURATO:PERSONA].4. Le conversazioni criptate intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultavano altresìcorroborate dai tracciati GPS relativi agli spostamenti in autovettura nella zona diGuardavalle, sicché l’attribuzione ad [OSCURATO:PERSONA] del cripto telefonino “[OSCURATO:PERSONA]” sifondava anche su tali riscontri esterni, oltre che sul contenuto delle comunicazioni.Tali risultanze provenivano dalle indagini svolte dai militari del R.O.S. e del NucleoInvestigativo dei Carabinieri di Catanzaro, formalmente acquisite agli atti delpresente procedimento in quanto afferenti al p.p. n. 3452/17 r.g.n.r. D.D.A.Il Tribunale ha infine disatteso, per difetto di poteri istruttori, la richiestadell’appellante volta ad ottenere la trasmissione, da parte della Procura dellaRepubblica, dei dati informatici in suo possesso, finalizzata a consentire alla difesala verifica di un’eventuale lesione del diritto di difesa derivante dalla dedottadubbia utilizzabilità dei dati acquisiti dal pubblico ministero italiano su server esterimediante [OSCURATO:PERSONA] di Indagine.5.Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione,articolato in quattro motivi, sintetizzati come segue ex art. 173 disp. att.cod.proc.pen.Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, inrelazione alla omessa valutazione della inutilizzabilità delle chat, acquisite daserver esteri, per violazione degli artt. 191 cod. proc. pen., 111 Cost e 6 CEDU,avendo le autorità francesi e belghe violato i server SkyECC mediante un vero eproprio hacking e dunque mediante una condotta che in Italia integrerebbe ildelitto di accesso abusivo ad un sistema informatico;con il secondo motivo si rilevano i vizi di violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione al ruolo apicale del ricorrente, in assenza di gravi indiziunivoci;con il terzo motivo si denunciano la violazione di legge e vizio di motivazione,in relazione all’attribuzione del criptofonino XR3D58 all’indagato ed ai conseguentidialoghi con [OSCURATO:PERSONA];con il quarto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, inrelazione alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che non conosceAloi e non lo ha riconosciuto in foto.6. La Procura generale ha depositato memoria con richiesta di rigetto delricorso. L’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato note di trattazione nell’interesse del sig.7. All’udienza odierna, presente il solo Procuratore generale, lo stesso si èriportato alle conclusioni depositate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, nel suo complesso, è privo di fondamento e deve pertanto essererespinto.2. Il primo motivo di doglianza è infondato alla luce dei principi da ultimoenunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di acquisizione e utilizzabilità,ai fini cautelari, di dati comunicativi criptati ottenuti mediante ordine europeo diindagine (Sez. U, nn. 23756 e 23755 del 29 febbraio 2024).In tali pronunce si è precisato che i dati già nella disponibilità dell’autoritàgiudiziaria dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richiesti dalpubblico ministero italiano anche senza una preventiva autorizzazione giudiziale,restando affidato al giudice nazionale il vaglio sulla loro ammissibilità eutilizzabilità secondo le regole dell’ordinamento interno.3. Le Sezioni Unite hanno escluso che le chat criptate siano riconducibiliall’ambito applicativo dell’art. 234‑bis cod. proc. pen., norma che disciplinaesclusivamente una modalità di acquisizione diretta di dati informatici accessibili,individuando invece, a seconda delle ipotesi, la disciplina della prova documentaledi cui all’art. 234 cod. proc. pen., ovvero quella dell’art. 270 cod. proc. pen.qualora i dati costituiscano il risultato di intercettazioni già disposte all’estero.In quest’ultimo caso, l’utilizzabilità è subordinata alla rilevanza eall’indispensabilità della prova per delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorioin flagranza, senza che sia richiesto il deposito del decreto autorizzativo straniero,gravando sulla difesa l’onere di allegare e dimostrare eventuali vizi.È stato inoltre chiarito che le questioni attinenti alle modalità esecutivedell’o.e.i. e alla completezza della documentazione trasmessa devono essere, invia generale, fatte valere nello Stato di esecuzione, operando una presunzionerelativa di conformità dell’attività svolta all’estero ai diritti fondamentali,superabile solo mediante specifica allegazione e prova contraria. Né, di per sé,integra una violazione del diritto di difesa l’indisponibilità dell’algoritmo dicifratura, spettando alla difesa indicare concrete ragioni di inattendibilità del dato.4. I medesimi principi trovano applicazione anche con riferimento allecaptazioni effettuate tramite strumenti informatici volti all’acquisizione delle chiavidi cifratura. L’eventuale erronea qualificazione giuridica dell’atto di acquisizionenon determina automaticamente l’inutilizzabilità della prova, qualora risultinorispettate le condizioni di necessità, proporzionalità e tutela dei diritti fondamentalipreviste dalla Direttiva 2014/41/UE, come ulteriormente chiarito dalla Corte digiustizia dell’Unione europea (CGUE, Grande Sezione, 30 aprile 2024, C‑670/22,EncroChat).5. Applicando tali principi al caso in esame, il motivo si risolve in una censuradi carattere meramente esplorativo: la difesa si limita a deduzioni astratte egeneriche, senza indicare specifiche violazioni né dimostrare di aver attivato irimedi previsti nello Stato di esecuzione, né individuare con precisione gli atti chesarebbero affetti da vizi rilevanti. Anche le doglianze concernenti presunteintercettazioni massive e sproporzionate non sono idonee a superare lapresunzione di legittimità degli atti compiuti all’estero. Resta comunqueimpregiudicato il diritto della difesa di esercitare pienamente il contraddittorio e legaranzie del giusto processo nella fase di valutazione della prova (Sez. 6, n. 30032del 3 luglio 2024).6. In presenza di una violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dallaCostituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e, traquesti, del diritto di difesa e della garanzia del giusto processo, l’utilizzabilità degliesiti delle intercettazioni disposte dall’autorità giudiziaria straniera deve essereesclusa; tuttavia, l’onere di allegare e provare i fatti dai quali inferire taleviolazione grava sulla parte che la deduce.7. Ne consegue che, una volta acquisita la prova mediante ordine europeo diindagine, spetta al giudice del procedimento interno verificare, ai sensi degli artt.1 e 14 della Direttiva 2014/41/UE e dell’art. 1 del d.lgs. n. 108 del 2017, il rispettodei diritti fondamentali di difesa e del giusto processo. Sul punto, né la direttivané il citato decreto legislativo richiedono, ai fini dell’utilizzabilità degli atti formatiall’estero, l’osservanza puntuale di tutte le regole previste dall’ordinamentoitaliano per la formazione dei corrispondenti atti sul territorio nazionale,richiamandosi i consolidati principi in materia di rogatoria internazionale (Sez. 2,n. 2173 del 22 dicembre 2016, rv. 269000‑01).In tale prospettiva, viene ribadita la presunzione relativa di conformità aidiritti fondamentali dell’attività svolta dall’autorità giudiziaria di un Paesedell’Unione e il correlato onere della difesa di allegare in modo specifico e diprovare il fatto da cui dipende la lamentata violazione, secondo un orientamentocostante della giurisprudenza di legittimità. In particolare, con riferimento agli attinon presenti nel fascicolo processuale, la parte che deduca cause di nullità oinutilizzabilità ha l’onere non solo di indicarli, ma anche di produrre ladocumentazione a sostegno del vizio dedotto (Sez. U, n. 45189 del 2004, rv.229245‑01; Sez. U, n. 39061 del 2009, rv. 244339‑01).8. Le deduzioni di violazione del diritto di difesa e del principio delcontraddittorio risultano generiche ed esplorative; del tutto sganciata dal contestodella repressione dei fenomeni criminali e dall’esercizio dei poteri investigativipubblici è, inoltre, l’affermazione secondo cui l’accesso al server da parte delleautorità francesi integrerebbe, nell’ordinamento italiano, il reato di cui all’art.615‑ter cod. pen.In particolare, quanto alla lamentata mancata trasmissione dei protocollitecnici di acquisizione, dei file di log, delle procedure operative e degli hash diintegrità, la censura si presenta generica, non essendo stata prospettata alcunaspecifica lesione idonea a incidere sull’acquisizione di elementi probatori rilevantiai fini della gravità indiziaria, in rapporto agli elementi valorizzati nell’ordinanzagenetica e nel provvedimento impugnato. La doglianza si risolve, pertanto, nellaprospettazione meramente astratta di una possibile irregolarità procedurale, privadi supporto fattuale, a fronte di un quadro documentale e di una disciplinaregolamentare che delineano programmi e modalità della captazione, senza chesiano stati indicati scostamenti da tali parametri.9. Sul punto è stato opportunamente precisato che, in materia diintercettazioni, la mancata consegna al difensore dei file di log non determinal’inutilizzabilità dei relativi risultati qualora la richiesta sia fondata su deduzionimeramente esplorative di possibili violazioni del procedimento di captazione, privedella specifica indicazione di elementi idonei a supportare tale ipotesi, a fronte diuna disciplina che definisce programmi e modalità operative della captazione (Sez.6, n. 33511 del 3 luglio 2025, rv. 288713‑01).10. Inoltre, in tema di ordine europeo di indagine, non è consentito dedurredinanzi al giudice dello Stato di emissione l’illegittima acquisizione degli esiti diintercettazioni trasmessi da un’autorità giudiziaria straniera, per asseritaviolazione del diritto di difesa o dell’art. 6 CEDU, qualora non risultino previamenteesperiti i rimedi previsti nello Stato di esecuzione. In tale prospettiva, è stataritenuta immune da censure la decisione che ha affermato l’utilizzabilità dellecomunicazioni intercettate sulla piattaforma Sky‑Ecc, trasmesse dall’autoritàfrancese a quella italiana mediante o.e.i., nel rispetto dei principi di necessità eproporzionalità, in ragione della gravità dei reati di narcotraffico,dell’indispensabilità delle prove e della sussistenza di concreti presuppostigiustificativi dell’ordine (Sez. 6, n. 524 del 2025, dep. 2026).La giurisprudenza ha altresì chiarito che il rischio di alterazione dei dati nonricorre in assenza di specifiche allegazioni contrarie, poiché ciascun messaggio èinscindibilmente collegato alla propria chiave di cifratura, con la conseguenza chel’utilizzo di una chiave errata rende impossibile anche una decriptazione parziale.Né la giurisprudenza sovranazionale ha affermato che la mancata disponibilitàdell’algoritmo di decriptazione integri di per sé una violazione dei dirittifondamentali: la Corte EDU ha piuttosto evidenziato che l’accesso della difesa almateriale decriptato costituisce una rilevante garanzia, senza tuttavia configurarecome automaticamente lesiva la sua mancata messa a disposizione.Resta, in ogni caso, fermo che l’onere di allegare e provare i fatti dai qualiinferire una violazione dei diritti fondamentali incombe sulla parte che la deduce.Nel caso di specie, la censura risulta pertanto generica, non avendo il ricorrenteindicato quale concreto pregiudizio difensivo sarebbe derivato dall’omessapartecipazione alle operazioni di trascrizione, né individuato specifici passaggi incui si sarebbe verificato un effettivo travisamento del contenuto dellecomunicazioni.11. Il secondo motivo non risulta essere stato proposto in sede di appello eviene, pertanto, dedotto per la prima volta in questa sede. Peraltro, il ricorrentenon aveva contestato l’attribuzione di un ruolo apicale, ma esclusivamente lapropria partecipazione al sodalizio e l’attualità dell’associazione.12. La partecipazione del ricorrente è stata ricostruita facendo riferimento alsuo ruolo nell’importazione di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA], alla promozionedell’iniziativa volta a una coltivazione autonoma di marijuana, in concretorealizzata nell’interesse dell’associazione, nonché al rapporto con il suoceroGallace, in particolare per la condivisione di rilevanti operazioni di importazione diingentissimi quantitativi di cocaina (capo 25).13. La censura concernente l’identificazione dell’indagato quale soggettodialogante nelle chat è inammissibile, poiché meramente avversativa rispetto alleargomentazioni, di elevatissima valenza indiziaria, articolate dai giudici dellacautela, basate su una pluralità di elementi univoci e individualizzanti in sensopluridirezionale, che conducono logicamente alla sua persona (ordinanzaimpugnata, p. 3).14. Da ultimo, la mancata menzione del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] èstata giustificata in modo non manifestamente illogico, atteso che il [OSCURATO:PERSONA],referente del gruppo in Brasile e latitante, intratteneva contatti estremamentelimitati e riservati solo ad alcuni soggetti, tra i quali non rientrava l’[OSCURATO:PERSONA].15. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17269/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris