CassazionedecretoSezione LDecisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 23758/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA]. COOP. IN3299 LIQUIDAZIONE, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.;- intimati –avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il15/02/2022 R.G.N. 131/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8249/2022Numero di raccolta generale 23758/20261.Col decreto impugnato, il Tribunale di Catania, sezionDeat a pubblicazione 22/07/2026fallimentare, ha rigettato il ricorso presentato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in opposizione al decreto di esecutività dello statopassivo, sostanzialmente ribadendo l’accertamento giàeffettuato dal giudice delegato, in ordine all’intervenutaestinzione per prescrizione dei diritti di credito avanzatidall’I.N.P.S.2. In particolare, il Tribunale ha escluso la possibilità diricondurre la documentazione prodotta, dimostrativa dellanotifica di alcuni atti, agli avvisi di addebito insinuati, con laconseguente ritenuta assenza di prova dell’interruzione dellaprescrizione.3. Propone ricorso per cassazione l’I.N.P.S., con un solo motivo.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il [OSCURATO:PERSONA] soc.coop. in liquidazione sono rimasti intimati.4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Oggetto del ricorso è il decreto pronunciato dal Tribunale diCatania, sezione fallimentare, reso in sede di opposizione aldecreto di esecutività dello stato passivo, comunicato il15.2.2022 ed impugnato in questa sede ai sensi dell’art. 99 dellalegge fallimentare.2.Con l’unico motivo, l’I.N.P.S. lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 e 2935 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.In particolare, l’Istituto contesta l’accertamento effettuato dalTribunale, relativamente all’insussistenza di prova certa inordine alla riconducibilità degli atti di notifica prodotti (del 26 eNumero registro generale 8249/202227 aprile 2015) agli avvisi di addebito attinenti alle preteseN umero sezionale 3299/2026Numero di raccolta generale 23758/2026creditorie oggetto di causa, da ritenersi quindi non prescritte. D ata pubblicazione 22/07/20263. Sostiene il ricorrente di avere depositato nel giudizio diopposizione ulteriori documenti in formato cartaceo, chenon considerati tuttavia dal Tribunale.4. Il motivo è inammissibile.5. Invero, nel caso di specie, il Tribunale ha dato atto chel’opponente aveva prodotto la notifica a mezzo PEC dei dueavvisi di intimazione, con finali 716 e 022, tuttavia ha esclusola riconducibilità di tali notifiche agli avvisi di addebito oggettodi giudizio.Il decreto impugnato aggiunge poi «in giudizio si è purecostituito l’ente impositore che ha prodotto ulterioredocumentazione, anche in formato cartaceo per verificare laconformità dei file con estensione xml rispetto al contenutoinformatico. Anche in questo caso si ripete quanto sopraosservato: il file direttamente attesta il destinatario dell’atto ela data della notifica ma, rispetto al suo contenuto, di richiamaun numero identificativo che non è riconducibile direttamente alnumero dell’avviso di addebito, ma è un numero affattodiverso».6. L’Istituto a fronte di ciò ha lamentato nella presente sede laviolazione degli artt. 2697 c.c. e 2935 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.,deducendo di avere depositato documenti cartacei dimostratividella notifica proprio degli avvisi di addebito richiamati.7. Ebbene, il motivo, con il quale si denuncia la violazione dilegge, non individua in realtà alcuna affermazione dellasentenza impugnata, nella quale si potrebbe ravvisare un erroredi interpretazione delle norme richiamate, (violazione di legge)o del loro ambito applicativo (falsa applicazione).Numero registro generale 8249/2022La censura ruota, in realtà, sull’ affermazione che gli elementNi umero sezionale 3299/2026Numero di raccolta generale 23758/2026di prova forniti non proverebbero la notifica degli atDtait a pubblicazione 22/07/2026interruttivi.8. In tal modo, la parte ricorrente non considera che, in tema diricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consistenella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dauna norma di legge ed implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; diversamente, l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo dellerisultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione dellanorma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito,sottratta al sindacato di legittimità. Ed invero, il vizio diviolazione di legge postula che l'accertamento in fatto operatodal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso; lacensura attiene, infatti, all'erronea ricognizione della fattispecieastratta normativa, senza contestare la valutazione dellerisultanze di causa (per tutte: Cass. 08/04/2024, n.9272; Cass.16/07/2024, n.19651).9. In questa sede la parte contesta, lo si ripete, la valutazionedelle risultanze di causa, assumendo che le stesse nonsarebbero state correttamente apprezzate e, dunque, le censureproposte investono direttamente la valutazione del giudice dimerito, che costituisce oggetto di apprezzamento ad essoriservato, come tale insindacabile in sede di legittimità.10. Inoltre, non si ravvisa alcun margine di violazione dellaregola di riparto dei carichi probatori, ex art. 2697 c.c., inquanto «la violazione della regola processuale viene in rilievonelle sole fattispecie in cui il giudice del merito, in assenza dellaprova del fatto controverso, applichi la regola di giudizio basatasull’onere della prova, individuando come soccombente la parteonerata della prova; è in tale eventualità che il soccombNeumnetreo r egistro generale 8249/2022Numero sezionale 3299/2026può dolersi della non corretta ripartizione del carico della Npumroervo adi »ra ccolta generale 23758/2026(Cass. n. 16432/2023). Data pubblicazione 22/07/202611. Nel caso di specie, tuttavia, il presupposto indicato non èstato invocato dalla parte ricorrente, in quanto non è statanemmeno astrattamente dedotta la violazione della normacodicistica, ma piuttosto un mero errore nell’accertamentoistruttorio, come detto, non sindacabile nei termini oggetto delmezzo azionato.12. Il ricorso è, dunque, inammissibile.13. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, essendo lecontroparti rimaste intimate.14. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàparte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 9luglio 2026.La PresidenteNumero registro generale 8249/2022Numero sezionale 3299/2026Numero di raccolta generale 23758/2026Data pubblicazione 22/07/2026